Via libera alla deduzione dei costi definibili nel 2017
Le imprese Oic adopter possono imputare nel bilancio solo i crediti e i debiti giuridicamente sorti in base a fatti avvenuti nell’esercizio. Questo principio, formulato dall’Oic nella newsletter del mese di febbraio 2018, è applicabile, per effetto del principio di derivazione rafforzata, anche per la determinazione del reddito dei soggetti diversi dalle microimprese. Di conseguenza, i criteri della certezza e della oggettiva determinabilità stabiliti dall’articolo 109, comma 1, del Tuir, che non è più applicabile alle imprese in esame, risultano sostanzialmente confermati, perché in linea con le prescrizioni dei principi contabili.
La linea dei principi contabili
L’Oic 29 stabilisce che devono essere recepiti nei valori di bilancio, in quanto evidenziano condizioni già esistenti alla data di chiusura dello stesso, i fatti che si manifestano solo dopo questa data e che richiedono modifiche ai valori delle attività e delle passività iscritte in bilancio. Non si deve invece tenere conto dei valori relativi a situazioni sorte dopo la chiusura dell’esercizio, destinate a rilevare in quello successivo.
È un esempio della prima tipologia la definizione, dopo la chiusura dell’esercizio, di una causa legale già in corso alla data di riferimento del bilancio, da cui deriva un onere (o un provento) diverso da quello prevedibile a questa data. Rappresenta invece un esempio della seconda tipologia di fatti la distruzione di un impianto causata da un evento calamitoso avvenuto nell’esercizio successivo.
L’Oic ha ritenuto, nella bozza di risposta a una richiesta di chiarimento, che nel primo caso il fatto avvenuto nell’esercizio successivo (la definizione della causa legale) «non possa portare all’iscrizione in bilancio di un credito o di un debito che giuridicamente è sorto nell’esercizio successivo» ma soltanto «ad un aggiornamento delle stime del valore delle attività e passività già esistenti alla chiusura del bilancio dell’esercizio tenuto conto delle condizioni in essere alla data di chiusura del bilancio». Quindi i fatti intervenuti nell’esercizio successivo richiedono soltanto di modificare la stima dei valori esistenti in quello precedente ma non consentono di riclassificare l’accantonamento al fondo rischi in un debito.
Quando, invece, l’informazione acquisita fa semplicemente emergere un fatto già intervenuto alla data di chiusura dell’esercizio (ad esempio quando l’impresa apprende a gennaio che un suo debitore è stato dichiarato fallito a dicembre dell’anno precedente) è necessaria l’iscrizione in bilancio del componente reddituale generato da questo fatto.
Occorre, di conseguenza, distinguere tra il momento in cui i fatti aziendali sorgono, generando componenti positivi o negativi che devono essere imputati all’esercizio in corso in tale momento, e quello in cui si ha la conoscenza di questi fatti, che può essere acquisita nell’esercizio seguente, purché naturalmente prima della redazione del bilancio.
Il principio Oic 19 stabilisce anche che i debiti differiscono dagli accantonamenti ai fondi per rischi e oneri perché questi ultimi coprono perdite o debiti «il cui ammontare o data di sopravvenienza è indeterminato alla chiusura dell’esercizio».
La determinazione del reddito
Per i soggetti Oic diversi dalle microimprese valgono i criteri di imputazione temporale previsti dai principi contabili e non si applicano le regole stabilite nei primi due commi dell’articolo 109 del Tuir, tra le quali le condizioni della certezza dell’esistenza e dell’obiettiva determinabilità nel periodo d’imposta dell’ammontare dei relativi componenti reddituali.
L’Oic ha, però, stabilito, come già visto, che anche ai fini dell’imputazione al conto economico occorre che, alla chiusura dell’esercizio, si siano verificati i fatti da cui derivano tali componenti: principio sostanzialmente equivalente a quello della certezza.
Per gli stessi soggetti gli accantonamenti sono deducibili solo se rientrano tra quelli contemplati nell’articolo 107 del Tuir. Pertanto, nella maggior parte dei casi i componenti negativi per essere deducibili devono costituire dei debiti e il loro importo deve risultare, quindi, determinato alla chiusura del periodo d’imposta.
In pratica, i principi di certezza e determinabilità “usciti dalla porta” dell’articolo 109 del Tuir sono destinati a “rientrare dalla finestra” dei principi contabili, qualora l’Oic confermi la risposta fornita nella propria newsletter.