Diritto

Via più stretta per il liquidatorio

Due paletti: finanza esterna e soddisfacimento minimo dei chirografari

di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Con il Codice della crisi la continuità aziendale è desinata a diventare lo scenario standard del concordato preventivo. Ciò dipende anche dall’ulteriore inasprimento delle condizioni di ammissibilità del concordato liquidatorio e dal contestuale ampliamento della nozione di continuità, capace di includere un numero sempre maggiore di situazioni.
Paletti più severi

Il concordato ha inizialmente conosciuto, nella prassi, una declinazione prevalentemente liquidatoria. A partire dal 2015, l’introduzione del limite minimo di soddisfacimento dei creditori chirografari ha invece favorito le proposte in continuità e con il Codice della crisi l’obbligo di apporto di finanza esterna rende ancor meno agevole il ricorso alla liquidazione.
Le nuove norme ammettono il concordato liquidatorio solo in presenza di due presupposti. Occorre assicurare ai chirografari un soddisfacimento non inferiore al 20 per cento. È inoltre sempre necessario l’apporto di finanza esterna, in misura tale da incrementare l'attivo disponibile di almeno il 10 per cento.
Nulla di tutto ciò è invece richiesto se si opta per la continuità aziendale. In tal caso è sufficiente rispettare la meno stringente regola della necessità di assicurare ai creditori un soddisfacimento non inferiore a quello derivante dalla liquidazione giudiziale.
Il concordato misto

Il Codice della crisi risolve la questione, di ampia rilevanza pratica, del concordato misto, che si pone quando la continuazione, diretta o indiretta, dell’attività convive con la liquidazione di una porzione del patrimonio.
Si supera la teoria giurisprudenziale della prevalenza, secondo la quale la natura del concordato va ricavata dal peso specifico della continuità e della liquidazione ai fini del soddisfacimento dei creditori. È invece sufficiente che i creditori siano soddisfatti grazie al ricavato della prosecuzione dell'attività, anche se non prevalente su quello derivante dalla liquidazione.
Ridimensionamento

L'insieme di questi fattori comporta, se non il definitivo requiem, quantomeno il netto ridimensionamento della concreta rilevanza del concordato liquidatorio, più dispendioso e, di conseguenza, meno appetibile. Pur nella consapevolezza che, nell'immediato futuro, alcuni piani che fino a ieri si sarebbero detti liquidatori potranno semplicemente cambiare etichetta e trovare cittadinanza all'interno del sempre più ampio schema della continuità.

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