Adempimenti

Visto di conformità, controlli automatici di Entratel sulle irregolarità dei professionisti

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di Giovanni Parente

Guardia alta sul visto di conformità. A raccomandarla è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti con l’ informativa 70/2019 firmata dal presidente Massimo Miani. Anche in considerazione dei nuovi controlli automatici implementati dall’Agenzia sul canale Entratel in occasione della stagione dichiarativa 2019. Una sorta di filtro preventivo che fa seguito all’indicazione delle tre situazioni in cui il visto non si considera validamente emesso, come ricorda l’ allegato all’informativa del Cndcec :

1) il professionista che lo rilascia non risulta iscritto nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle competenti Direzioni regionali;

2) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non coincide con il soggetto persona fisica che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica (firmatario della sezione «Impegno alla presentazione telematica»);

3) il professionista che lo rilascia è iscritto nell’elenco ma non risulta
“collegato” con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica.

Professionisti non abilitati o non attivi
Per quanto riguarda la prima situazione, i controlli automatici introdottio in fase di ricezione delle dichiarazioni accertano l’assenza del codice fiscale del professionista che ha rilasciato il visto di conformità nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali e la presenza del nominativo del professionista nel predetto elenco informatizzato ma in stato «Non attivo». Se si verificano tali circostanze, la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel dopo la trasmissione della dichiarazione «darà informazione - sottolinea il Consiglio nazionale dei commercialisti - circa l’irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un apposito messaggio inserito nella sezione “Segnalazioni” della ricevuta stessa».

Ma non finisce qui. La comunicazione dell’irregolarità sarà trasmessa anche alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio. E negli applicativi utilizzati dall’amministrazione finanziaria saranno visualizzati i codici fiscali dei professionisti che hanno vistato le dichiarazioni pur non essendo presenti nell’elenco informatizzato o che, seppur presenti, sono risultati «non attivi».

Professionista diverso dalla persona fisica «impegnata» alla trasmissione
Il visto di conformità sarà considerato irregolare qualora il professionista che lo rilascia, pur risultando «Attivo» nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati tenuto dalle Direzioni regionali, non coincide con la persona fisica che ha assunto l’impegno a trasmettere la dichiarazione.

Anche in questo caso la ricevuta telematica rilasciata dal servizio Entratel darà informazione sull’irregolarità del visto di conformità apposto dal professionista, con un messaggio inserito nella sezione «Segnalazioni» della ricevuta. A differenza della precedente situazione, però, l’irregolarità non verrà segnalata alla Direzione regionale delle Entrate competente per territorio in quanto la stessa non riguarda i dati presenti nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati.

Il mancato «collegamento»
Sull’ipotesi del mancato «collegamento» del professionista con con l’associazione professionale o con la società di servizi o con la società tra professionisti che ha trasmesso la dichiarazione in via telematica non è stata prevista nessuna verifica «in fase di ricezione delle dichiarazioni, per cui il controllo sulla regolarità del rilascio del visto di conformità - fa notare il Cndcec - è demandato, come in precedenza, alla Direzione regionale competente per territorio».

Dal canto suo, il Consiglio nazionale fa sapere che, nell’ambito del tavolo tecnico con l’agenzia delle Entrate, sta «esaminando le eventuali ulteriori casistiche in cui il visto di conformità dovrebbe considerarsi rilasciato regolarmente».

Più in generale, comunque, «si invitano tutti i professionisti a prestare la massima attenzione in sede di rilascio del visto di conformità alle casistiche» affrontate dall’allegato all’informativa 70/2019.

Cndcec, informativa 70/2019 sul visto di conformità

Cndcec, allegato all’informativa 70/2019 sul visto di conformità

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