Adempimenti

Visto di conformità «fai da te»

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli e Massimo Sirri

I professionisti che intendono utilizzare in compensazione orizzontale i crediti relativi alle imposte sui redditi, alle relative addizionali, all'Irap e alle ritenute alla fonte, emergenti dalle proprie dichiarazioni fiscali, possono, se in possesso dei requisiti previsti dalla legge, autonomamente apporre il visto di conformità sulle stesse, senza essere obbligati a rivolgersi a terzi. Con la risoluzione n. 82/E di ieri, le Entrate hanno risolto un dubbio molto comune negli studi professionali, sull'attestazione necessaria, a partire dai crediti relativi alle imposte dirette emergenti da Unico 2014, per poter compensare orizzontalmente importi superiori (per singolo tributo) a 15mila euro. Richiamando per analogia quanto già affermato con circolare n. 54/E/2001 sull'asseverazione dei dati rilevanti per l'applicazione degli studi di settore (articolo 35, comma 1, lettera b, Dlgs. n. 241/1997), l'Agenzia consente agli intermediari abilitati al rilascio del "visto" di attestare (con riferimento alla propria posizione personale) l'intervenuta esecuzione dei controlli «volti a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e la corrispondenza dei dati esposti nelle scritture contabili alla relativa documentazione» (articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999). Si evita, così, al professionista di dover ricorrere ad un terzo (abilitato) per svolgere attività che il primo già offre, abitualmente, ai propri clienti. Se questa affermazione (che dovrebbe applicarsi anche al visto di conformità Iva di cui all'articolo 10, comma 7, del Dl 78/09) è sicuramente positiva, professionisti ed imprese attendono molto di più dalle Entrate su questo tema.
Rimanendo nell'ottica delle dichiarazioni professionali, va chiarita l'apposizione del visto sui modelli presentati dagli studi associati, i quali, previo accordo (circolare n. 56/E/2009), possono utilizzare in compensazione il credito per ritenute "trasmesso" dagli associati, che "nasce" nella dichiarazione (Unico SP) dello studio e vi ritorna, per dare "copertura" alla compensazione, dopo essere "transitato" dalle singole dichiarazioni personali. In proposito si ritiene che l'unica dichiarazione che necessita dell'attestazione sia quella della associazione professionale, e a rilasciarla potrà ben essere l'associato che funge da intermediario abilitato alla trasmissione, purché in possesso dell'iscrizione nell' elenco di chi può apporre il visto, tenuto dalla competente Dre.
Più in generale, contrariamente a quanto avvenne per l'attestazione riguardante il credito Iva (circolare n. 57/E/2009), i soggetti abilitati non hanno ricevuto alcun chiarimento sull'operatività delle verifiche necessarie per rilasciare "fedelmente" il visto di conformità per i crediti scaturenti dalle dichiarazioni riguardanti le imposte sui redditi, né dall'Agenzia né dagli Ordini professionali. Unico approfondimento ad oggi pubblicato è il documento di ricerca n. 182 di Assirevi, rivolto in particolare alle società di revisione ed ai revisori, cui può essere richiesto, dagli enti soggetti al controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del codice civile, il rilascio dell'attestazione in alternativa al professionista esterno. Senza una "check list" che identifichi quali controlli puntuali portare a termine per poter essere tranquilli di aver rilasciato "fedelmente" il visto, resterà il dubbio di aver omesso qualcosa o, al contrario, di aver esagerato nelle verifiche. Sarebbe il caso, se si impone un adempimento indispensabile per le imprese e con conseguenze sanzionatorie per chi non lo esegue correttamente, di far conoscere (prima della scadenza) in cosa esso consista, anche per rendere omogenei i vari comportamenti sul campo. Altrimenti, l'efficacia della norma rischia di essere compromessa.

La risoluzione 82/E diffusa ieri

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©