Il coronavirus impatta anche sul termine per la conclusione degli investimenti e per gli adempimenti successivi alla concessione dei benefici in base alla nuova Sabatini. Con la circolare 127757 dello scorso 29 aprile, il Mise ha infatti ricordato che l’articolo 103 del Dl 18/2020 (Cura Italia) ha stabilito la sospensione dei termini relativi ai procedimenti amministrativi pendenti alla data del 23 febbraio 2020. Da tale provvedimento non è escluso quello per la concessione e l’erogazione delle agevolazioni riconosciute per l’acquisto di beni strumentali con la nuova Sabatini.

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Mise, circolare 127757 del 29 aprile 2020

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In effetti, le ripercussioni del rischio epidemiologico hanno comportato evidenti difficoltà a chiudere i programmi di investimento nei 12 mesi successivi alla stipula del contratto di finanziamento, e questo, spiega la circolare, sia per carenza di liquidità in capo alle imprese beneficiarie sia per i ritardi nella produzione, consegna e collaudo dei beni oggetto del programma.

Le condizioni
In virtù di quanto sopra, spiega il ministero, è necessario disporre una proroga dei termini di realizzazione, nella misura di 6 mesi rispetto al naturale termine di realizzazione degli investimenti. Da prorogare, inoltre, anche i termini di trasmissione al ministero della connessa documentazione e, cioè, della dichiarazione di ultimazione investimento (Dui) e della richiesta unica di erogazione (Ru).

La proroga non è generalizzata, ma è concessa – d’ufficio - ai soli programmi per i quali il periodo di 12 mesi ricada per almeno un giorno in quello di sospensione, compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 15 maggio 2020.

Le imprese beneficiarie hanno la facoltà di completare comunque l’investimento anche a dispetto della proroga.

La stipula del contratto
Relativamente al termine per la stipula del contratto di finanziamento, la circolare ha chiarito che per tutti i provvedimenti di concessione dell’agevolazione adottati dal 23 febbraio 2020 al 15 maggio 2020, la stipula del contratto di finanziamento deve avvenire entro il 30 giugno 2020.

Per i provvedimenti di concessione adottati prima del 23 febbraio 2020, per i quali il termine previsto per la stipula del contratto di finanziamento ricade all’interno del periodo di sospensione, la decorrenza del termine è sospesa fino al 16 maggio 2020.

La dichiarazione di ultimazione
Sul tema della dichiarazione di ultimazione investimento (Dui), la circolare ha spiegato che il termine della sua trasmissione, se ricade nel periodo di sospensione, può essere prorogato per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Ad esempio, se la Du doveva essere trasmessa entro il 24 aprile 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 16 luglio 2020.

La richiesta unica di erogazione
Infine, per la Richiesta unica di erogazione (Ru), i termini di trasmissione, se ricadenti nel periodo di sospensione, sono prorogati per un numero di giorni pari a quelli compresi tra la data di avvio del periodo di sospensione ed il termine previsto per la trasmissione. Ad esempio, per le Ru da trasmettere entro il 15 marzo 2020, il nuovo termine per la trasmissione sarà fissato al 6 giugno 2020.

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