Via libera alle semplificazioni di reintroduzione in esenzione dal dazio per le merci precedentemente esportate in e-commerce, a condizione che si rispettino per le merci la sola identità oggettiva e soggettiva. Il progetto easy free back delle Dogane accoglie ora le istanze del mercato e consente alle imprese autorizzate di poter reimportare beni esportati per il tramite di piattaforme web, senza l’applicazione della fiscalità di confine. Il tema è di assoluto interesse per tutte le ipotesi di vendite a distanza che, naturalmente, soffrono di una percentuale di reso elevatissima, specialmente – ma non solo – per le cessioni B2C.
Per questo, l’agenzia Dogane Monopoli, lo scorso 24 settembre, ha emanato la determinazione direttoriale 329619/RU/2020 che ha introdotto la possibilità, per gli operatori affidabili ed autorizzati, di procedere a questo tipo di operazioni senza essere, volta per volta, autorizzato e verificato, ma semplicemente di beneficiare di una autorizzazione globale cui fa seguito una sostanziale riduzione dei controlli.
Questa determinazione è stata poi declinata dalla circolare 37/D/2020, con la quale l'agenzia delle Dogane Monopoli (Adm) ha fornito agli operatori alcuni dettagli sulle procedure applicative, un modello di istanza e una traccia procedimentale per gli Uffici e gli operatori, visto che l’audit autorizzativo coinvolge tutti i livelli gerarchici dell’Agenzia.
Lo schema di istanza, in particolare, è piuttosto singolare, presentando Adm un modulo molto snello e basilare, con annessa però una dichiarazione di atto notorio con la quale il richiedente attesta, consapevole delle penalità previste dal Dpr 445/2000, il possesso di tutti i requisiti utili per l’accesso al sistema semplificato. Su questo, però, si innesta un possibile cortocircuito, visto che tra tali requisiti ve ne sono molti di tipo oggettivo, concernenti lo status del richiedente, mentre altri sono di tipo valutativo, teoricamente non asseverabili dalla parte, visto che attengono agli esiti dell’audit dell’autorità. Ad esempio, una dichiarazione che attenga la capacità del soggetto di avere la traccia oggettiva dei beni esportati ed in reimportazione, può essere ben dichiarata dalla parte, ma altrettanto può essere ritenuta non idonea dai verificatori.
Un secondo tema interessante attiene al numero di operazioni utili poter raggiungere l’autorizzazione; già la determinazione direttoriale fissava la soglia delle 100 operazioni mensili, ora chiarita dalla circolare, che intende tale numero con riferimento alle operazioni di reintroduzione «effettuate nell’ultimo mese» ed agli articoli componenti una dichiarazione doganale, la quale può contenere fino a 40 singoli codici di prodotto, ciascuno rappresentativo di numerosi analoghi beni in rientro senza dazio.
Altro tema di interesse e che necessita forse qualche chiarimento sta nella declinazione del requisito relativo al fatto che il richiedente si impegna a consentire all’Ufficio delle dogane, l’accesso, ai fini dei controlli doganali, «alla piattaforma market place entro cui vengono svolte le transazioni commerciali». Questa ultima espressione fa il paio con quella della determinazione direttoriale, per cui la semplificazione è riservata ai «soggetti che effettuano frequenti operazioni di reintroduzione nel territorio nazionale di merci precedentemente esportate a seguito di transazioni commerciali svolte su piattaforme telematizzate». La definizione è ampia e generica, ma si ritiene debba fare riferimento alle vendite effettuate direttamente dalle imprese, ovvero a quelle tramite terzi facilitatori, fermo restando che la tracciabilità dei beni deve essere garantita sul piano documentale, dichiarativo e logistico e non anche, necessariamente, sui sistemi di terze piattaforme spesso non accessibili neppure alle stesse imprese esportatrici.
Resta comunque la grande semplificazione che, finalmente, rivoluzionerà il sistema dei rientri sgravando di spesso inutili adempimenti sia per le imprese che per gli operatori, restando però il rebus dei controlli che, per far funzionare il sistema, devono necessariamente effettuarsi a posteriori e concentrarsi su una sofisticata analisi dei rischi.
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