La domanda
I coniugi comproprietari di un immobile registrano il contratto di locazione come coparti al 50% e optano entrambi per la cedolare secca. Uno dei due coniugi dichiara l’intero reddito di locazione mentre l’altro coniuge, non avendo altri redditi, omette di presentare la dichiarazione. L’agenzia delle Entrate incrocia i dati del registro con le dichiarazioni dei redditi e accerta in capo al coniuge non dichiarante l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi, con recupero della cedolare secca sul 50% del reddito e sanzione dal 240% al 480% dell’imposta non versata. L’altro coniuge quindi dovrebbe presentare una dichiarazione integrativa per recuperare il 50% della cedolare secca pagata in più. In realtà su quel reddito di locazione la cedolare secca era stata versata per intero anche se soltanto da uno dei due coniugi e trattandosi di contratto registrato non vi è stato alcun ostacolo all’accertamento da parte del contribuente. In questa situazione si configurano gli estremi per considerare la violazione meramente formale e non irrogare alcuna sanzione e annullare l’atto perché non vi è stata evasione da parte dei coniugi?
F. R. - Milano
La violazione commessa e descritta nel quesito non può considerarsi nè formale nè tantomeno meramente formale, perché le imposte sui redditi e la cedolare secca, che è un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi (oltre che dell’imposta di registro e di bollo sui contratti di locazione), sono imposte personali, che devono essere assolte, cioè, dal contribuente e non da una persona diversa da questa. Ove così non fosse, si verrebbe meno, tra l’altro, al principio di capacità contributiva, di cui...



