Come fare perAdempimenti

Assegno unico, richiesta anche dal proprio dispositivo con l’app Inps

di Monica Greco

  • Quando Fino al 30 giugno 2022, con arretrati; successivamente riconosciuto l’assegno dal mese dopo la domanda

  • Cosa scade Domanda per l’assegno unico e universale

  • Per chi Famiglie con figli a carico, dal 7° mese di gravidanza ai 21 anni o senza limiti di età se disabili

  • Come adempiere Domanda telematica tramite Inps (portale web e App “Inps Mobile”) o istituti di patronato

1In sintesi

Da luglio, sarà possibile presentare la richiesta per l’assegno unico anche dal proprio dispositivo mobile. L’Inps ha comunicato che sull’App Inps Mobile è disponibile il nuovo servizio “Assegno unico e universale per i figli a carico” per inoltrare la relativa domanda.

Con il messaggio 2925 del 22 luglio 2022 l’Inps ha reso noto, difatti, che la domanda potrà essere inoltrata anche mediante il nuovo servizio per dispositivi mobili. Il servizio è fruibile direttamente dal proprio smartphone/tablet, dopo aver scaricato la predetta App, accedendo dalla homepage, alla voce “Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Sono sempre più i canali a disposizione per inoltrare la domanda (sito dell’Inps, nuovo servizio dell’App citata e gli enti di patronato), ma sono i “termini di presentazione” della domanda che fanno la differenza. Difatti, la richiesta dell’assegno ha una valenza annuale, comprendendo le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Pertanto, le famiglie interessate all’assegno unico e universale potevano presentare la domanda già a partire dal 1° gennaio 2022, ma solo per le istanze inoltrate entro lo scorso 30 giugno l’Inps riconosce l’assegno con tutti gli arretrati, ovvero quelli spettanti a decorrere dal mese di marzo 2022; a chi, invece, presenterà la richiesta successivamente, cioè dal 1° luglio, sarà riconosciuto l'assegno “solo” dal mese successivo a quello della domanda.

Come noto, l’assegno unico e universale è erogato dall’Inps a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale in presenza di figli a prescindere dalla condizione lavorativa.

L’assegno è calcolato su base mensile, per il periodo compreso tra il mese di marzo di ciascun anno e il mese di febbraio dell'anno successivo.

Gli interessati devono presentare specifica domanda per poter ricevere il beneficio economico che, invece, è percepito “in automatico” - dunque, senza alcun specifico adempimento - da chi percepisce il reddito di cittadinanza.

2La disciplina dell’assegno unico e universale

Il nuovo assegno unico e universale per i figli a carico è un contributo spettante su base mensile riconosciuto ai nuclei familiari in base all’Isee.

È riconosciuto per ogni figlio a carico - dal 7° mese di gravidanza fino ai 21 anni e per tutti i figli disabili a carico, senza limite di età.

L’assegno unico e universale è stato istituito dal 1° marzo 2022 dal Dlgs 230/2021 e assorbe le altre misure a sostegno della famiglia, eccetto la maternità comunale di 1.700 euro e il bonus asilo nido.

L’Inps ha fornito con la circolare 23 del 9 febbraio 2022 le modalità di riconoscimento, l’ambito di applicazione e i criteri per la determinazione dell’assegno unico e universale per i figli a carico; con la circolare 58 del 28 aprile 2022 i dettami per il riconoscimento da parte dei percettori del reddito di cittadinanza.

L’assegno unico e universale rappresenta una misura di sostegno “universale” in quanto è previsto a favore di tutte le famiglie, senza alcuna limitazione correlata al reddito e può essere richiesto anche in assenza di Isee (Indicatore della situazione economica equivalente).

Per fruire del nuovo assegno è necessario che il richiedente sia in possesso “congiuntamente” dei seguenti requisiti:
• cittadinanza: essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo o essere titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un’attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o essere titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi; 
• residenza: essere residente e domiciliato in Italia, per la durata del beneficio;
• essere o essere stato residente in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, ovvero essere titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno semestrale.
• essere assoggettato al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.

I beneficiari dell’assegno unico e universale sono i nuclei familiari, in possesso dei requisiti citati; il beneficio economico è riconosciuto loro per:
• ogni figlio minorenne a carico;
• ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, a specifiche condizioni;
• ciascun figlio con disabilità, senza limiti di età.

L’assegno è riconosciuto ai nuclei familiari:
• per ogni figlio minorenne a carico a decorre dal settimo mese di gravidanza.
• per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento dei 21 anni di età, in presenza di una delle seguenti condizioni, il figlio maggiorenne a carico:
- frequenta un corso di formazione scolastica o professionale,
- frequenta un corso di laurea;
- svolga un tirocinio ovvero un’attività lavorativa con un reddito complessivo inferiore a 8mila euro;
- sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l’impiego;
- svolga il servizio civile universale.
Il beneficio spetta in caso di titolari di un contratto di apprendistato, ai sensi del Dlgs 81/2015 o di tirocinio che rispetti le “Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento” del 25 maggio 2017, adottate nell'ambito dell’Accordo tra il Governo, le Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano
• per ogni figlio disabile, senza limite di età e a prescindere dalle ulteriori condizioni di cui all’articolo 2 del Dlgs 230/2021.

La misura dell’assegno unico e universale è correlata al valore risultante dall’Isee e prevista in specifica misura per ciascun figlio minorenne al massimo, fino a 175 euro mensili; per ciascun figlio maggiorenne fino al compimento del 21° anno di età al massimo fino a 85 euro mensili.

Sono previste, inoltre, anche specifiche maggiorazioni per ciascun figlio successivo al secondo, con una maggiorazione fino a 85 euro mensili; per ciascun figlio minorenne con disabilità o per ciascun figlio maggiorenne con disabilità fino al ventunesimo anno di età.

Le maggiorazioni spettano anche nel caso di madri di età inferiore a 21 anni; nuclei familiari con quattro o più figli e con secondo percettore di reddito.

3La domanda

Per percepire l’assegno unico e universale occorre presentare apposta domanda che ha una validità annuale; l’istanza deve essere presenta – ovvero rinnovata - ogni anno dal 1° gennaio e comprende le mensilità che vanno da marzo a febbraio dell’anno successivo.

Per i nuovi nati, la domanda deve essere presentata entro 120 giorni dalla nascita.

Il beneficio può essere chiesto anche prima della nascita di un figlio, a decorrere dal settimo mese di gravidanza.

Le domande possono essere presentate all’Inps ovvero presso gli istituti di patronato.
Nel primo caso, la presentazione può avvenire mediante i seguenti canali dell’Inps:
portale web, utilizzando i servizi dedicati presenti nel sito www.inps.it se in possesso di Spid di liv. 2 o superiore, di Carta di identità elettronica 3.0 (Cie) o di Carta nazionale dei servizi (Cns);
contact center integrato (numero verde o recapito mobile a pagamento) ovvero
• presso gli istituti di patronato;
• il servizio dedicato presente nell’App Inps Mobile.

Con il messaggio 2925 del 22 luglio 2022 l’Inps ha comunicato, difatti, che la domanda potrà essere inoltrata anche mediante il nuovo servizio per dispositivi mobili. Il servizio è fruibile direttamente dal proprio smartphone/tablet, dopo aver scaricato la predetta App, accedendo dalla homepage, alla voce “Assegno unico e universale per i figli a carico”.

Il nuovo servizio consente all’utente:
• con autenticazione: vale a dire accesso mediante Spid oppure Cie (Carta di identità elettronica), di presentare una nuova domanda e/o di consultare lo stato di una domanda già presentata;
• senza autenticazione, di accedere alla funzione che permette la simulazione dell'importo dell'assegno unico e universale per i figli a carico.

La domanda può essere presentata da uno dei genitori esercente la responsabilità genitoriale, a prescindere dalla convivenza con il figlio, dal figlio maggiorenne per sé stesso, dall’affidatario ovvero da un tutore nell’interesse esclusivo del tutelato (disposta dal giudice tutelare nei casi di cui all’articolo 345 e seguenti del Codice civile ovvero in capo al genitore ai sensi dell’articolo 404 e seguenti del Codice civile).

Nel caso di un nucleo familiare in cui sono presenti figli che hanno in comune un solo genitore, deve essere presentata una domanda di assegno da parte di ogni coppia di genitori.

L’istanza può essere inoltrata anche dai figli maggiorenni in sostituzione dei genitori, in caso di corresponsione diretta dell’assegno.I percettori del “Reddito di cittadinanza”, invece, non dovranno inoltrare alcuna istanza l’assegno è corrisposto d’ufficio congiuntamente con il Reddito di cittadinanza e secondo le modalità di erogazione di quest’ultimo, sottraendo la quota prevista per i figli minori.

4Quando inviare l’istanza

La disciplina dell’assegno è al primo anno di applicazione e, pertanto, l’invio della prima istanza per accedere all’assegno è scattato già dallo scorso mese di gennaio 2022.

L’Inps ha avuto modo di precisare che, in ogni caso, tutte le domande presentate entro il 30 giugno di ciascun anno danno diritto agli arretrati dal mese di marzo.

Pertanto, entro il prossimo 30 giugno 2022 tutti gli interessati presentando domanda potranno ricevere gli arretrati a decorrere dal mese di marzo 2022.

L’Istituto ha anche chiarito, in seno alle Faq disponibili sul proprio sito istituzionale, il quadro di sintesi dei pagamenti dell’assegno e precisamente per le domande presentate:
• a gennaio e febbraio 2022, i pagamenti sono stati erogati dalla seconda metà di marzo;
• dal 1° marzo 2022 in poi, il pagamento è effettuato alla fine del mese successivo a quello di presentazione della domanda;
• entro giugno 2022, i pagamenti avranno decorrenza per le mensilità arretrate dal mese di marzo;
• dal 1° luglio dell'anno di riferimento, la prestazione decorre dal mese successivo a quello della domanda stessa.

In tutti i casi, l’Inps provvede al riconoscimento dell’assegno entro sessanta giorni dalla domanda (Inps circolare 23/2022).

Alla domanda è necessario allegare la certificazione Isee, al fine di ricevere un assegno “proporzionato”. Sotto tale profilo, l’Inps precisa che se l’Isee è presentato:
entro il 30 giugno: la prestazione verrà conguagliata e spetteranno tutti gli arretrati a partire dal mese di marzo;
dal 1° luglio: la prestazione viene calcolata sulla base del valore dell'indicatore al momento della presentazione dell’Isee;
in caso di assenza di Isee oppure di Isee pari o superiore a 40mila euro: la prestazione spettante viene calcolata con l'importo minimo previsto dall’articolo 4 del Dlgs 230/2021.

Dunque, per le domande presentate:
1) entro il 30 giugno in sede di conguaglio, si terrà conto dell’Isee valido presentato entro il 30 giugno del periodo di riferimento.
2) dal 1° luglio per il computo della rata spettante, si tiene conto dell’Isee presente al momento della domanda. L’eventuale maggiorazione, in fase di conguaglio della prestazione, decorre dal mese di presentazione dell’Isee.

5L’erogazione

L’assegno unico e universale è pagato direttamente dall’Inps sulla base dell’Isee del nucleo familiare di appartenenza e del numero di figli a carico.

L’Inps erogherà direttamente l’assegno unico e universale a partire dal 1° marzo 2022, data in cui cesseranno gli attuali benefici economici e fiscali a sostengo dei nuclei familiari attualmente vigenti.

Il pagamento dell’assegno è corrisposto da marzo di ogni anno fino al febbraio dell’anno successivo.

L’assegno viene erogato sul conto corrente di entrambi i genitori in pari misura o, previo accordo degli stessi, su un unico conto corrente. In caso di affidamento esclusivo l’assegno spetta, in mancanza di diverso accordo, al genitore affidatario.

La norma prevede che i figli maggiorenni, se rispettano alcune specifiche condizioni, possano chiedere anche la corresponsione diretta dell’assegno.

L’assegno viene erogato dall’Inps attraverso le seguenti modalità di riscossione:
a) accredito su uno strumento di riscossione dotato di codice International Bank Account Number (Iban) aperto presso prestatori di servizi di pagamento operanti in uno dei Paesi dell’aerea Sepa (Single euro payments area).
Gli strumenti di riscossione dell’assegno sono i seguenti:
- conto corrente bancario;
- conto corrente postale;
- carta di credito o di debito dotata di codice Iban;
- libretto di risparmio dotato di codice Iban;
b) consegna di contante presso uno degli sportelli postali del territorio italiano;
c) accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del Dl 4/2019, per i nuclei beneficiari RdC.

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