Come fare perAdempimenti

Commissioni Pos, così il tax credit si compensa in F24

di Gianfranco Antico e Claudio Sabbatini

  • Quando Per le commissioni pagate dal 1° luglio 2020. Dal 31 agosto 2020 è possibile effettuare la compensazione

  • Cosa scade È possibile fruire di un credito d’imposta pari al 30% delle commissioni pagate per le transazioni elettroniche effettuate da privati

  • Per chi Imprenditori e professionisti che hanno conseguito, nell’anno precedente, ricavi e compensi non superiori a 400mila euro

  • Come adempiere A partire dal mese successivo a quello di addebito delle commissioni, è possibile utilizzare il credito d’imposta in compensazione nel modello F24

1In sintesi

Al fine di disincentivare l’uso del contante (cd. piano cashless), in favore delle transazioni elettroniche, l’articolo 22, comma 1, Dl 124/2019 (“decreto fiscale” collegato alla legge di bilancio 2020) ha introdotto un credito d’imposta a fronte delle commissioni pagate sui pagamenti effettuati tramite Pos (Point of sale).

Il credito d’imposta spetta sulle commissioni addebitate dal 1° luglio 2020 dagli intermediari per le transazioni elettroniche effettuate dai consumatori.
Dalla medesima data, la soglia oltre la quale si applica il divieto al trasferimento di denaro contante (fra soggetti diversi e senza il tramite di intermediari finanziari) scende (da 3.000 euro) a 2.000 euro (articolo 49, comma 3-bis, Dlgs 231/2007).
La soglia scenderà ulteriormente a 1.000 euro dal 1° gennaio 2022 (articolo 18, Dl 124/2019).

2Soggetti beneficiari

Il credito d’imposta sulle commissioni per le transazioni effettuate tramite sistemi di pagamento elettronici è un’agevolazione destinata agli imprenditori e ai lavoratori autonomi che abbiano realizzato, nell’anno precedente, ricavi e compensi non superiori a 400.000 euro.
Per il calcolo di questo limite potrebbero trarsi utili indicazioni dalla Cm 8/E/2020 e dalla Cm 15/E/2020, secondo cui la soglia dei ricavi dovrebbe essere determinata, per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione.

Come evidenziato dalla Banca d’Italia nel Provvedimento del 21 aprile 2020, il credito spetta, in particolare, ai predetti soggetti che ai fini dell’esercizio dell’attività si avvalgono di “punti di interazione fisici e/o virtuali, ove tenuti al pagamento delle imposte in Italia”.
Nel silenzio della legge, si ritiene che il credito d’imposta possa essere fruito dalle imprese indipendentemente dalla natura giuridica, dal settore economico in cui operano e dal regime contabile adottato. Lo stesso vale per i lavoratori autonomi: questi possono fruire dell’agevolazione anche se l’attività viene svolta in forma associata, ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del Tuir.

3Ammontare del credito

Il credito d’imposta è pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con privati consumatori (persone fisiche che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta; cfr. articolo 3, comma 1, lettera a), Dlgs 206/2005) mediante strumenti di pagamento tracciabili.
Nello specifico, si tratta di pagamenti effettuati mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione (articolo 7, comma 6, Dpr 605/1973).
Il medesimo incentivo spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate mediante altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
I provvedimenti attuativi – si veda infra – fanno luce sui pagamenti che rientrano nel calcolo: si tratta delle sole commissioni derivanti da pagamenti effettuati, con strumenti elettronici, da parte di clienti consumatori privati.
Occorre distinguere tra componente variabile (commissioni sul transato) e componente fissa (es. il canone di locazione del Pos).

Cosa includere nel calcolo:
Costi fissi: consentono la maturazione del bonus se sono relativi alla possibilità di effettuare un numero di operazioni forfettarie. Si tratta di costi fissi che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia, anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.
Non consentono la maturazione del beneficio se si riferiscono al solo pagamento di un canone, come ad esempio la locazione del Pos.
Costi variabili: comportano detrazione solo se relativi a transazioni con clienti consumatori finali.

4Caratteristiche e utilizzo del bonus

Il credito d’imposta:
può essere usato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa;
va riportato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e in quelle degli anni seguenti, fino a quando se ne conclude l’utilizzo;
non concorre alla formazione né della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione ai fini dell’Irap;
non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 (deducibilità degli interessi passivi) e 109, comma 5 (deducibilità dei componenti negativi), del Tuir;
è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti fissati dalle norme europee in materia di aiuti de minimis, cioè di piccola entità.
A tal proposito, si ricorda che il regolamento Ue prevede, in generale, un massimale di 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari; il limite è più basso per i produttori agricoli (15.000 euro) e per chi opera nel settore della pesca e dell’acquacoltura (30.000 euro). Si vedano:
- Regolamento Ue n. 1407/2013 (regime generale);
- Regolamento Ue n. 1408/2013 (settore agricolo);
- Regolamento Ue n. 717/2014 (settore della pesca e dell’acquacoltura).

Come detto, il bonus deve essere utilizzato esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, attraverso i servizi telematici dell’agenzia delle Entrate (pena lo scarto dell’operazione di versamento), dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa.

Esempio
La società Conoshock Snc, avendo conseguito ricavi nel 2019 per 325.000 euro, ha diritto a fruire del bonus per le commissioni Pos già dal mese di luglio 2020.
Entro il 20 agosto 2020 ha ricevuto comunicazione dalla propria banca (nel sito della home banking) dell’addebito di commissioni per l’utilizzo del Pos:
- 88,00 euro per transazioni eseguite;
- 12,00 euro per noleggio Pos.
A partire dal 31 agosto 2020, data in cui è stato istituito il codice tributo per l’utilizzo in compensazione del bonus, la società può indicare il credito spettanti nei modelli F24.
Poiché l’operatore finanziario ha precisato, nella comunicazione, che degli 88,00 euro di commissioni, solo 60,00 euro sono riferite ai consumatori, il credito d’imposta spettante ammonta a 18,00 euro.
L’utilizzo è ammesso dal mese di agosto 2020, ossia dal mese successivo a quello di pagamento delle commissioni.

Per l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta sulle commissioni Pos è stato istituito apposito codice tributo (Rm 31 agosto 2020, n. 48/E): “6916” denominato “Credito d’imposta commissioni pagamenti elettronici – articolo 22, decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124”.
In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo va esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”, o, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.
I campi “mese di riferimento” e “anno di riferimento” sono valorizzati con il mese e l’anno in cui è stata addebitata la commissione che dà diritto al credito d’imposta, rispettivamente nei formati “00MM” e “AAAA”.

Esempio
La Conoshock snc ha maturato 18,00 euro di credito d’imposta a fronte delle commissioni Pos pagate nel mese di luglio 2020.
Poiché nel modello F24 deve essere riportato il mese / anno di riferimento di addebito delle commissioni nei formati “00MM” e “AAAA”, con riferimento all’utilizzo del credito connesso con le commissioni relative al mese di luglio 2020, va indicato “0007” e “2020”.

5Obblighi di comunicazione

I prestatori di servizi di pagamento (articolo 1, comma 1, lettera g), Dlgs 11/2010) che mettono a disposizione degli esercenti (intendendosi per tali i soggetti che esercitano un’attività di impresa, arte o professione, avvalendosi di punti di interazione fisici e/o virtuali) i sistemi di pagamento elettronici atti a consentire l’accettazione delle transazioni, sono destinatari di specifici obblighi informativi.

In particolare detti operatori finanziari:
trasmettono mensilmente agli esercenti l’elenco delle transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici e le informazioni relative alle commissioni addebitate;
mettono a disposizione degli esercenti i sistemi che consentono il pagamento elettronico e devono comunicare, all’agenzia delle Entrate, le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.

Per le disposizioni attuative della norma (articolo 22, comma 5, Dl 124/2019) sono stati emanati:
il provvedimento 29 aprile 2020, n. 181301 dell’Agenzia delle entrate, con cui sono stati definiti i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente all’amministrazione finanziaria dagli operatori dei sistemi di pagamento che, con gli esercenti, hanno stipulato un apposito contratto per l’accettazione di carte e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, vale a dire, fondamentalmente, per l’installazione del Pos.
La trasmissione deve avvenire mediante il Sistema di Interscambio dati (Sid), in conformità alle specifiche tecniche allegate al provvedimento in esame e utilizzando l’apposito software di controllo e preparazione dei file da trasmettere, reso disponibile gratuitamente dall’agenzia delle Entrate.
A tal proposito, il provvedimento precisa che gli operatori non residenti fiscalmente e privi di stabile organizzazione in Italia, per adempiere all’obbligo, devono richiedere l’attribuzione del codice fiscale, abilitarsi ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate e accreditarsi al Sistema di interscambio.
La comunicazione, da trasmettere attraverso il Sdi (Sistema di interscambio dati), deve contenere le seguenti informazioni: codice fiscale dell’esercente, mese e anno di addebito, numero totale delle operazioni effettuate nel periodo di riferimento e di quelle riconducibili ai consumatori finali, importo delle commissioni addebitate per le operazioni riconducibili ai consumatori finali, ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione. Questi dati consentiranno all’amministrazione finanziaria di effettuare i necessari controlli sulla spettanza e sull’utilizzo del credito;
il provvedimento 21 aprile 2020 della Banca d’Italia (in GU 30 aprile 2020, n. 111), attraverso il quale sono stati individuati i criteri e le modalità con cui i prestatori di servizi di pagamento che hanno stipulato un contratto con gli esercenti per abilitarli all’accettazione di uno strumento tracciabile devono comunicare a questi ultimi telematicamente (ad esempio, via Pec o tramite pubblicazione nell’online banking), entro il giorno 20 del mese successivo a quello di riferimento: l’elenco delle operazioni tracciabili effettuate nel periodo, con la specifica del numero e del valore totale di quelle complessive e di quelle riconducibili a consumatori finali, il prospetto descrittivo delle commissioni addebitate nel mese. Tali dati consentiranno a imprenditori e professionisti di determinare il bonus del 30% sulle commissioni pagate.
Ai fini in esame assume rilevanza l’accettazione in Italia da parte del cd. “soggetto convenzionatore” (prestatore di servizi di pagamento che ha stipulato un contratto di convenzionamento per l’accettazione dei pagamenti elettronici con un esercente) e non la nazionalità del soggetto che emette carte di pagamento / offre altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili. Come afferma il provvedimento della Banca d’Italia, “ad esempio, può essere considerata utile ai fini del credito di imposta la commissione relativa a una transazione effettuata con una carta di pagamento emessa da un prestatore di servizi di pagamento statunitense e spesa dal consumatore finale presso un esercente italiano. Non rientrano invece tra gli strumenti di pagamento elettronico tracciabili, ai fini del Provvedimento, i bollettini postali e gli assegni”.


Come fanno gli esercenti a sapere se il pagamento è stato fatto da un privato?

Grazie a quest’ultimo provvedimento, gli operatori economici del Tax credit Pos possono individuare il credito spettante, in quanto i prestatori di servizi di pagamento dovranno fornire mensilmente, in via telematica (via pec o home banking), una specifica comunicazione delle commissioni pagate dall’esercente, indicando i costi che danno diritto al credito e distinguendo tra le diverse categorie di pagatori.
Per gli istituti bancari è piuttosto semplice distinguere le transazioni di clienti consumatori da quelle di clienti business, poiché le carte di pagamento vengono censite in canali separati.


Il provvedimento 181301/2020 tra l’altro, stabilisce che gli esercenti fruitori del credito d’imposta devono conservare, per 10 anni da quello in cui l’agevolazione è stata utilizzata, la documentazione relativa alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con strumenti elettronici di pagamento, in modo da mostrarla in caso di richiesta degli organi dell’amministrazione finanziaria.
I dati e le informazioni acquisiti tramite le comunicazioni in questione sono, infatti, utilizzati dall’Agenzia delle entrate per le attività di verifica e di controllo sull’utilizzo dello stesso credito.

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