Come fare perAdempimenti

Conguaglio contributivo del 2020, istruzioni e scadenze

di Silvano Imbriaci

  • Quando 16 gennaio 2021 (denuncia competenza dicembre 2020); 16 febbraio (per gennaio 2021)

  • Cosa scade Operazioni di conguaglio di fine anno

  • Per chi Datori di lavoro privati non agricoli

  • Come adempiere Dichiarazione contributiva, variazioni e flussi Uniemens

1In sintesi

L’Inps illustra le modalità per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno (2020), finalizzate alla corretta quantificazione dell’imponibile contributivo, e per consentire il calcolo della contribuzione effettivamente dovuta sia in presenza di errati calcoli in corso di mensilità pregresse (sulla retribuzione imponibile), sia per la ricorrenza di alcune situazioni che necessitano di una verifica annuale ai fini della valutazione di importi a debito o a credito (es. superamento del massimale, o dei limiti annuali dei fringe benefit).

In sostanza le istruzioni contenute nella circolare 155 del 23 dicembre 2020 consentono di meglio adeguare gli importi trattenuti dal datore di lavoro da gennaio a novembre a titolo di quote a carico, in relazione ad alcune particolari situazioni idonee ad incidere sul calcolo complessivo degli oneri contributivi. Sono dunque presi in esame gli elementi variabili della retribuzione, che in questa fase emergenziale risultano ricorrenti con una certa frequenza, il massimale annuo per la base contributiva, il contributo aggiuntivo Ivs dell’1%, la monetizzazione delle ferie ed il recupero dei contributi sul compenso ferie non godute ed i fringe benefits nelle varie declinazioni.

Un capitolo a parte è dedicato ai conguagli per versamenti di quote Tfr al Fondo di tesoreria.

2Il termine

I datori di lavoro terminano le operazioni di conguaglio con la denuncia di competenza del mese di dicembre 2020, con scadenza 16 gennaio 2021 -inderogabile per il versamento o il recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione - e la denuncia di competenza del mese di gennaio 2021 (con scadenza 16 febbraio 2021).

Dal momento che dal 2007 possono essere inserite le operazioni di conguaglio relative alle quote di Tfr destinate al Fondo di Tesoreria (che l’Inps tratta alla stregua di contribuzione previdenziale), può essere utilizzata per questa attività anche la denuncia di febbraio 2021, con scadenza 16 marzo 2021, senza aggravio di oneri accessori.

Ulteriore possibilità di slittamento alla denuncia di febbraio 2021 riguarda alcune categorie di dipendenti pubblici (Personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e Personale iscritto al Fondo di Quiescenza ex Ipost), esclusivamente per quanto riguarda la sistemazione della maggiorazione del 18% ex articolo 16 legge 177/1976 (incremento dello stipendio tabellare).

3Gli elementi variabili della retribuzione

Vediamo ora come si distinguono le varie ipotesi e modalità di effettuazione del conguaglio, a seconda delle evenienze che possono ricorrere.

L’ipotesi certamente più rilevante è rappresentata dalla presenza di elementi variabili della retribuzione, di competenza del mese di dicembre 2020, che devono essere valorizzati nel flusso Uniemens, evidenziando l’elemento “VarRetributive” di “Denuncia Individuale” . L’istituzione di questi elementi anche al fine di un’esatta erogazione delle prestazioni previdenziali, trae origine dalla delibera del Consiglio di Amministrazione Inps n. 5 del 26 marzo 1993 (vedi poi la circolare Inps n. 292/1993).

Gli eventi ed elementi considerati fin dall’inizio sono: compensi per lavoro straordinario; indennità di trasferta o missione; indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’Inps; indennità riposi per allattamento; giornate retribuite per donatori di sangue; riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’Inail; permessi non retribuiti; astensioni dal lavoro; indennità per ferie non godute; congedi matrimoniali; integrazioni salariali (non a zero ore).

La prassi ha poi assimilato a detti eventi anche l’indennità di cassa, i prestiti ai dipendenti, e gli stessi congedi parentali, di qualsiasi tipo (circolare Inps 117/2005; da ultimo circolare Inps n. 7/2010).

Per garantire tale corrispondenza, qualora detti eventi o elementi comportino variazioni in aumento o diminuzione dell’imponibile nel periodo di competenza compreso tra gennaio e novembre, l’azienda tiene conto dei predetti eventi o elementi in occasione della denuncia del mese successivo.

La variazione della retribuzione imponibile di competenza del mese di dicembre di ogni anno comporta dunque l’utilizzo della variabile retributiva in esame nelle denunce di gennaio o febbraio dell’anno successivo.

Opportunamente, l’Istituto ricorda che tra le variabili retributive devono essere ricompresi i ratei di retribuzione del mese precedente successivi all’elaborazione delle buste paga (es. assunzione avvenuta in corso del mese), che comunque dovranno essere imputati alla competenza del mese di riferimento (non per quanto riguarda l’assoggettamento al regime contributivo, che segue la mensilità in cui avviene l’adempimento e il versamento).

Il problema si pone, anche in questo caso, con eventuali assunzioni nel mese di dicembre con ratei corrisposti a gennaio: in questo caso occorre evidenziare l’evento nel flusso Uniemens.

La gestione delle variabili retributive e contributive in aumento e diminuzione avviene con la compilazione dell'elemento “VarRetributive” di “Denuncia Individuale”.

4Il massimale contributivo

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e che dunque si iscrivono a forme di previdenza obbligatorie solo dal 1° gennaio 1996, oppure per coloro che esercitano la scelta per il regime contributivo, per i periodi successivi all’applicazione del massimale stesso, la legge prevede un massimale contributivo per la sola contribuzione ai fini pensionistici Fpld (non per le contribuzioni minori).

Per l’anno 2020 il massimale è stato fissato a 103.055 euro e oltre tale limite la retribuzione non è soggetta a contribuzione previdenziale.

Per quanto riguarda le modalità operative, nel mese in cui si verifica il superamento del massimale, dovrà essere valorizzato l'elemento “Imponibile”di “Denuncia Individuale”/“Dati retributivi” nei limiti del massimale, indicando la parte eccedente nell'elemento “Eccedenza Massimale”di “Dati Particolari”, che contiene anche la contribuzione minore. Potrà capitare che vi sia un errato calcolo nel corso dell'anno con versamento di contribuzione anche per la parte eccedente o mancato versamento: in tal caso si procederà con la variazione (“CausaleVarRetr”di“VarRetributive”).

5Il contributo aggiuntivo Ivs dell’1%

Per il finanziamento della contribuzione Ivs (articolo 3-ter Dl 384/1992) è stata prevista a decorrere dal 1° gennaio 1993 un’aliquota aggiuntiva dell’1% interamente a carico del dipendente, da computarsi sulle quote di retribuzione imponibile eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile.

Tale onere riguarda i lavoratori iscritti in regimi pensionistici che prevedono aliquote contributive a loro carico inferiori al 10%. Il limite per il 2020 è pari ad € 47.379,00 (€ 3.948,00 rapportato a mese).

In fase di conguaglio di fine anno, i datori di lavoro devono tener conto anche delle retribuzioni relative ad eventuali precedenti rapporti di lavoro e a quanto eventualmente già trattenuto a tale titolo, mentre in caso di rapporti di lavoro simultanei, sarà il datore di lavoro che corrisponde la retribuzione più elevata ad effettuare le operazioni di conguaglio.

La gestione implica la compilazione dell'elemento “ContribuzioneAggiuntiva” di “Datiretributivi”.

6Le ferie

In caso di compenso per ferie non godute, i relativi adempimenti contributivi possono essere assolti nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. Solo nel caso in cui le ferie siano effettivamente godute in un momento successivo rispetto all’assoggettamento contributivo, il contributo già versato deve essere recuperato e il compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile.

7I fringe benefits e le altre voci retributive

I compensi in natura e i benefici offerti ai dipendenti sono conteggiati nel reddito lordo del lavoratore purché non inferiori ad una certa soglia, in via ordinaria fissata in € 258,23 (articolo 51, comma 3, Dpr 917/1986 – Tuir). Il decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 (conv. in legge 126/2020) ha previsto all’articolo 112 il raddoppio di tale soglia (pari ad € 516,46) per l’anno 2020.

La soglia si calcola solo con riferimento alle sole erogazioni in natura, sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi (da calcolare ai sensi dell’articolo 9 del Tuir). Le erogazioni in denaro costituiscono infatti sempre reddito imponibile.

Circa le modalità di effettuazione del conguaglio, nel caso in cui in sede di conguaglio il valore dei beni o servizi prestati risulti comunque inferiore al limite annuale, l’azienda dovrà provvedere al recupero della contribuzione versata sul differenziale tramite procedura di regolarizzazione.

Con riferimento alle auto aziendali concesse ad uso promiscuo con riferimento ai contratti stipulati entro il 30 giugno 2020, ai fini della quantificazione forfettaria del valore economico dell’utilizzo in forma privata del veicolo (autovettura, motociclo, ciclomotore) di proprietà del datore di lavoro (o committente) e assegnata in uso promiscuo al lavoratore, si applica la percentuale del 30% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell’Aci.

Quanto invece ai prestiti ai dipendenti ai fini della determinazione in denaro del compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti (articolo 51, comma 4, lett. b), del Tuir) si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi.

8Le quote di Tfr al Fondo di garanzia

Nella disciplina della previdenza complementare, la normativa di settore (Dlgs 124/1993, fino ad arrivare al Dlgs 252/2005 e alla successiva legge 296/2006), ha dato un certo rilievo alla principale forma di finanziamento, nel caso di lavoratori dipendenti, rappresentata dal conferimento del Tfr, e quindi non più destinata all’impresa prima della definitiva devoluzione al lavoratore.

L’accantonamento delle somme da versare al Fondo di tesoreria è obbligatorio per i datori di lavoro destinatari.

In occasione delle operazioni di conguaglio, le aziende devono provvedere alla sistemazione delle differenze a debito o a credito eventualmente determinatesi in relazione alle somme mensilmente versate al Fondo di Tesoreria e alla regolarizzazione delle connesse misure compensative.

Le somme eventualmente conguagliate in eccedenza a titolo di imposta sostitutiva – sia all’atto del versamento dell’acconto che in altre ipotesi – potranno in ogni caso essere restituite, attraverso la compilazione delle sezioni “DenunciaIndividuale” e “DenunciaAziendale”.

9Le operazioni societarie

La regola generale in caso di vicende circolatorie è quella per cui le operazioni di conguaglio spettano al datore di lavoro subentrante, con riferimento alla retribuzione complessivamente percepita nell’anno, ivi incluse le erogazioni fissate dalla contrattazione di secondo livello, le erogazioni liberali ed i fringe benefits.

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