Come fare perAdempimenti

Dichiarazione Iva, nuova possibilità di riscostruzione del credito non emerso

di Simona Ficola e Lorenzo Lodoli

  • Quando Entro il 2 maggio 2022 (il 30 aprile è sabato)

  • Cosa scade Possibilità di ricostruire il credito Iva non emerso nella dichiarazione

  • Per chi Soggetti non più tenuti alla dichiarazione Iva annuale

  • Come adempiere Compilazione della Sezione IV del quadro RX

1In sintesi

Al via, già dal 1° febbraio 2022, la presentazione della dichiarazione annuale Iva 2022, con termine ultimo fissato al 2 maggio (il termine di scadenza ordinario, del 30 aprile, è sabato).Obbligo che non si estende, ovviamente, per i soggetti esentati.

Sul sito dell’agenzia delle Entrate nella sezione dedicata al Modello e istruzioni - Dichiarazione Iva 2022 è stata pubblicata tra le avvertenze una nota, riferita proprio per i contribuenti che non sono più tenuti al relativo obbligo di presentazione della dichiarazione.

Se tali soggetti, a fronte di omessi versamenti Iva periodici relativi ad anni d’imposta precedenti, hanno provveduto ad effettuare successivamente tali versamenti, ad esempio, a seguito degli avvisi di irregolarità, potranno comunque ricostruire credito Iva relativo, non emerso nella dichiarazione Iva relativa all’anno in cui si riferiscono i versamenti stessi, compilando la nuova sezione IV del quadro RX della dichiarazione Redditi 2022.

Nelle indicazioni e istruzioni per la compilazione del relativo quadro si rinvia, peraltro, alle istruzioni per la compilazione del quadro VQ della dichiarazione Iva 2022.

Pertanto, a ben vedere, si tratta di un credito Iva, da imposta indiretta, da poter rappresentare nell’ambito di un modello dichiarativo destinato, tradizionalmente, alla determinazione e liquidazione delle imposte sul reddito.

2La platea dei soggetti interessati

Sono generalmente obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale Iva, esclusivamente in via telematica, tutti i soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, attività artistiche o professionali.

Obbligo esteso anche laddove i soggetti non abbiano effettuato, nel periodo d’imposta di riferimento, alcuna operazione imponibile.

Tuttavia, possono essere esonerati dall’obbligo dichiarativo i seguenti soggetti:
● i contribuenti che per l'anno d’imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti (articolo 10 del Dpr 633/1972) o che si sono avvalsi della dispensa dagli adempimenti di cui all’articolo 36 bis del Dpr 633/1972;
● i contribuenti che si avvalgono del regime per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità;
● i produttori agricoli esonerati dagli adempimenti;
● gli esercenti attività di organizzazione di giochi, intrattenimenti e altre attività simili, esonerati dagli adempimenti Iva, che non hanno optato per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari;
● le imprese individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda e non esercitano altre attività rilevanti;
● i soggetti passivi d'imposta, residenti in altri Stati membri europei, se hanno effettuato nell’anno d’imposta solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette o comunque senza obbligo di pagamento dell’imposta;
● i soggetti che hanno esercitato l’opzione per l’applicazione delle disposizioni in materia di attività di intrattenimento e di spettacolo, esonerati dagli adempimenti Iva per tutti i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali (legge 398/1991);
● i soggetti domiciliati o residenti fuori dall’Ue, non identificati in ambito comunitario, che si sono identificati ai fini Iva in Italia con le modalità previste dall'articolo 74 quinquies del Dpr 633/1972 per l'assolvimento degli adempimenti relativi a tutti i servizi resi a committenti non soggetti passivi d’imposta;
● i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti e professioni;
● i raccoglitori occasionali di prodotti selvatici non legnosi e di piante officinali spontanee, che nell’anno solare precedente hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 7mila euro.

3La riscostruzione del credito Iva nel modello Redditi

Come specificato nella nota pubblicata sul sito dell’agenzia delle Entrate, nella sezione “Modelli e istruzioni” relativa alla dichiarazione Iva 2022, i soggetti che non sono più obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva che, a fronte di omessi versamenti Iva periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato successivamente tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità), potranno comunque ricostituire il relativo credito Iva, non emerso nella dichiarazione Iva relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi, compilando la Sezione IV (rubricata appunto “Omessi versamenti periodici”) del quadro RX dei modelli Redditi 2022.

Essa, difatti, ha la medesima funzione del quadro VQ del modello Iva.

Non di meno, nelle istruzioni per la compilazione del relativo quadro RX, si rinvia espressamente alle modalità di compilazione del quadro VQ del modello Iva 2022.

Il quadro VQ, introdotto per la prima volta nella dichiarazione Iva annuale 2020, è stato previsto per consentire ai contribuenti interessati di determinare il credito maturato a seguito di versamenti di Iva periodica non spontanei.

Nel quadro VQ, infatti, vengono indicati i crediti “potenziali”, causati dalla mancata esecuzione di versamenti periodici, nonché i crediti effettivi, divenuti tali a seguito del pagamento “non spontaneo”, avvenuto a seguito di avvisi di irregolarità ovvero di cartelle di pagamento, anche in modalità rateale.

Proprio per questo motivo, si è reso necessario il monitoraggio della situazione che potrebbe protrarsi per anni e che viene riepilogato nel quadro VQ, per coloro che presentano la dichiarazione Iva annuale e nella nuova Sezione IV del modello Redditi, per coloro che non sono più tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva.

La trasformazione del credito potenziale in credito effettivo non avviene fintanto che i pagamenti pregressi restano assorbiti dall’imposta dovuta in base alla dichiarazione ed emerge solo quando si arriva ad una liquidazione definitiva a credito.

4Un esempio

Si ipotizzi che per l’anno d’imposta 2020 vi sia un credito potenziale di 5mila euro, derivante dalla differenza tra:a) l’Iva periodica non versata di 50mila euro; b) l’Iva dovuta di 45mila euro.

Si ipotizzi inoltre che il contribuente, nel corso del 2021, a seguito di una comunicazione di irregolarità recapitata dall’Agenzia, che ha segnalato il debito periodico di 50mila euro, abbia scelto di pagare in modalità rateale, pagando le prime due rate trimestrali (su venti di 2.500 euro ciascuna) per complessivi 5mila euro d’imposta.

Si ipotizzi altresì che il contribuente, per il periodo di imposta 2021 non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva annuale.

Pertanto, il pagamento di detto debito andrà riepilogato nella Sezione IV del modello Redditi. Tuttavia, in detta ipotesi, non emergerà alcun credito effettivo maturato: i pagamenti andranno infatti prioritariamente a copertura dell’imposta dovuta per il 2020 (ovvero 45mila euro).

Pertanto, supponendo la prosecuzione regolare del piano di rateazione, il “credito potenziale” di 5mila euro maturerà solo quando saranno pagate le ultime due rate trimestrali di complessivi 5mila euro, e potrà quindi essere riportato dichiarazione dei redditi di detto anno, ovvero del 2026. Fino ad allora, il contribuente dovrà compilare questa sezione per dare conto dell’evoluzione della situazione, indicando, per ciascun anno, i pagamenti riferiti al debito del 2020.

5La modalità di adempimento

Come emerge dalle istruzioni alla compilazione:

Sezione IV – Versamenti periodici omessi. La sezione è riservata ai soggetti non tenuti alla presentazione della dichiarazione Iva che, a fronte di omessi versamenti periodici relativi ad annualità precedenti, hanno effettuato tali versamenti (ad esempio, a seguito di avvisi di irregolarità) nel presente periodo d’imposta, che consentono di ricostruire il credito Iva non emerso nella dichiarazione Iva relativa all’anno cui si riferiscono i versamenti stessi. Per le modalità di compilazione si rinvia alle istruzioni del quadro VQ del modello Iva. La somma degli importi di colonna 8 va riportata nella sezione II del presente quadro con il codice tributo 6099.

Volgendo lo sguardo alle istruzioni modello Iva 2022, per la compilazione del quadro VQ – versamenti periodici omessi, da riproporre pertanto nel quadro RX, RX59 nella dichiarazione Redditi PF2022 e nel rigo RX44 del modello Redditi SC2022, viene riferito che:
● colonna 1, l’anno d'imposta cui si riferisce l’Iva periodica non versata;
● colonna 2, la differenza, se positiva, tra l'Iva periodica dovuta e l’Iva periodica versata;
● colonna 3, con riferimento all'anno d'imposta indicato in colonna 1, la differenza, se positiva, tra il credito che si sarebbe generato qualora l’Iva periodica dovuta fosse stata interamente versata entro la data di presentazione della relativa dichiarazione annuale (“credito potenziale”) e il credito effettivamente liquidato nel rigo VL33 della medesima dichiarazione;
● colonna 4, l’ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità e/o a seguito della notifica di cartelle di pagamento, fino alla data di presentazione della dichiarazione relativa all'anno d’imposta precedente;
● colonna 5, l’ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito del ricevimento di comunicazioni d’irregolarità, (quota d'imposta dei versamenti effettuati con codice tributo 9001 e come anno di riferimento quello di colonna 1), nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
● colonna 6, l’ammontare dell’Iva periodica relativa all'anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della notifica di cartelle di pagamento, nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
● colonna 7, l’ammontare dell'Iva periodica relativa all'anno d’imposta di colonna 1 versata, a seguito della ripresa dei versamenti dopo la sospensione per eventi eccezionali nel periodo compreso tra il giorno successivo alla data di presentazione della dichiarazione relativa al 2020 e la data di presentazione della dichiarazione relativa al presente anno d’imposta;
● colonna 8, l’ammontare del credito che matura per effetto dei versamenti esposti nelle precedenti colonne 5, 6 e 7;
● colonna 9, il codice fiscale del soggetto cui si riferiscono i versamenti qualora diverso dal soggetto che presenta la dichiarazione (ad esempio, in caso di incorporazione qualora l’Iva periodica non sia stata versata dall’incorporata e i relativi versamenti non spontanei siano effettuati dall’incorporante).

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