Come fare perImposte

Extraprofitti, dal calcolo ai codici tributo la bussola per il doppio appuntamento in cassa

di Alessandro Sacrestano

  • Quando Entro il 31 marzo; entro il 30 giugno/31 luglio 2023

  • Cosa scade Contributo straordinario e di solidarietà temporaneo su extra profitti

  • Per chi Imprese del settore Energia; soggetti Ires per il contributo di solidarietà

  • Come adempiere Versamento tramite F24 con codici tributo

1In sintesi

Duplice deadline per le imprese del settore Energia.

Il prossimo 31 marzo, infatti, scade il termine per versare il c.d. contributo straordinario sugli extra profitti del settore energetico del 2022, appena rimodulato dalla legge di Bilancio per il 2023.

Il 30 giugno – o il 31 luglio per chi approva il bilancio nel termine lungo di 180 giorni – è in scadenza il contributo di solidarietà temporaneo, anch’esso disposto dall’ultima legge di Bilancio.

Con la circolare 8/2023 Assonime ha inoltre fornito ulteriori indicazioni sui due prelievi straordinari introdotti a carico delle imprese del settore energetico.

2Il contributo straordinario per gli extraprofitti 2022

La legge 197/2022 (articolo 1, commi 120, 121), è intervenuta in modifica del c.d. contributo straordinario per gli extraprofitti del settore energetico, previsto dall’articolo 37 del Dl 21/2022.

La genesi di tale provvedimento risiede nella necessità di contenere gli effetti dell’aumento dei prezzi e delle tariffe del settore energetico, ragione per cui il contributo, a valere sull’anno 2022, funge da prelievo solidaristico straordinario.

Sotto il profilo soggettivo, l’articolo 37 citato individua come interessate dal prelievo le imprese che esercitano nel territorio dello Stato, per la successiva vendita dei beni, l’attività di produzione di energia elettrica, dei soggetti che esercitano l’attività di produzione di gas metano o di estrazione di gas naturale, dei soggetti rivenditori di energia elettrica, di gas metano e di gas naturale e dei soggetti che esercitano l’attività di produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi, nonché dei soggetti che, per la successiva rivendita, importano a titolo definitivo energia elettrica, gas naturale o gas metano, prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea.

Tali attività sono riconducibili, in linea di massima, ai seguenti codici Ateco:
• 06.20.00 Estrazione di gas naturale;
• 19.20.10 Raffinerie di petrolio;
• 19.20.20 Preparazione o miscelazione di derivati del petrolio (esclusa la petrolchimica);
• 19.20.30 Miscelazione di gas petroliferi liquefatti (Gpl) e loro imbottigliamento;
• 19.20.90 Fabbricazione di altri prodotti petroliferi raffinati;
• 35.11.00 Produzione di energia elettrica;
• 35.14.00 Commercio di energia elettrica;
• 35.21.00 Produzione di gas;
• 35.23.00 Commercio di gas distribuito mediante condotte;
• 46.71.00 Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi e lubrificanti per autotrazione, di combustibili per riscaldamento;
• 47.30.00 Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione.

Non sono, invece, obbligati al pagamento del contributo straordinario i soggetti che svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti.

La Manovra per il 2023, come ricordato dalla circolare 4/E/2023, ha ristretto il campo soggettivo di applicazione del contributo, stabilendo che ne siano incisi i soggetti che abbiano svolto in via non esclusiva una delle predette attività e che, essendo in possesso dei requisiti previsti dalla norma sono rientrati nell’ambito di applicazione del contributo straordinario presentando almeno il 75 per cento del volume d’affari dell’anno 2021 come derivante dalle attività indicate.

La base imponibile del contributo straordinario è fissata nell’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021 al 30 aprile 2022, rispetto al saldo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 30 aprile 2021.

La legge di Bilancio ha poi specificato che:
• non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive e passive le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali;
• non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive, le operazioni attive non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale, ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972 se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell’Iva.

Pertanto, se a seguito delle suddette variazioni l’importo da versare differisce da quello che era risultato complessivamente dovuto entro il 30 novembre scorso, la somma residua va pagata entro il 31 marzo 2023; viceversa, se ne scaturisce un contributo minore, l’eccedenza è compensabile tramite F24 a partire dal 31 marzo 2023.

Per consentire il versamento, tramite modello F24, del citato contributo e degli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento, la risoluzione 15/E/2023 ha istituito il codice tributo «2712» denominato “Contributo straordinario contro il caro bollette per il 2022 – Rideterminazione – art. 1, comma 121, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”.

3Il contributo di solidarietà temporaneo per il 2023

Sempre la legge di Bilancio per il 2023 ha istituito, per l’anno 2023 un contributo di solidarietà temporaneo a carico dei soggetti Ires – anche se optano per la tassazione in base alla trasparenza fiscale o al consolidato nazionale - con l’eccezione degli enti non commerciali, che nel periodo d’imposta precedente al 1° gennaio 2023 hanno conseguito almeno il 75% dei ricavi dalle seguenti attività:
• produzione di energia elettrica, produzione di gas metano, estrazione di gas naturale, per la successiva vendita;
• rivendita di energia elettrica, gas metano, gas naturale;
• produzione, distribuzione, commercio di prodotti petroliferi;
• importazione a titolo definitivo, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano, prodotti petroliferi;
• introduzione nel territorio dello Stato, per la successiva rivendita, di energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi provenienti da altri Stati dell'Unione europea.

Rientrano nel campo di applicazione del contributo le stabili organizzazioni delle società estere non residenti in Italia, le quali calcolano la predetta soglia del 75% di ricavi considerando le sole attività esercitate sul territorio nazionale.

Restano esclusi i soggetti non Ires e, cioè:
• imprese individuali;
• società di persone;
• enti non commerciali.

Parimenti esclusi i soggetti che nel 2022 svolgono attività di organizzazione e gestione di piattaforme per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti indipendentemente dalla forma giuridica, i distributori al dettaglio di carburanti che nel 2022 hanno meno di 50 unità di personale e un fatturato annuo o un attivo di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Per il calcolo del contributo bisognerà fare riferimento al confronto tra i redditi dei cinque periodi d’imposta che precedono il 1° gennaio 2023 così come desunti dal rigo RF63 del modello Redditi SC, ovvero al lordo del riporto delle perdite pregresse e della “agevolazione Ace”.

La base imponibile è determinata sottraendo dal reddito relativo all’anno 2022 la media, maggiorata del 10%, dei redditi relativi alle 5 annualità precedenti. In caso di media negativa, questa viene assunta pari a zero ai fini del calcolo.

Su tale base di calcolo andrà applicato il minor importo tra:
• il 50% della base imponibile come sopra determinata;
• il 25% del valore del patrimonio netto relativo all’anno 2021.

Le società che optano per la tassazione di gruppo in base alla disciplina del consolidato nazionale e quelle “trasparenti” determinano e liquidano autonomamente l’ammontare del contributo.

Il contributo deve essere versato entro il 30 giugno 2023, con eccezione per le società che approvano il bilancio dell’esercizio 2022nel mese di giugno 2023 (o successivamente), avvalendosi del termine di 180 giorni, le quali verseranno il tributo entro il 31 luglio 2023.

La risoluzione 15/E/2023 d14 marzo scorso ha attivato i codici per versare, tramite il modello F24, il contributo in oggetto e gli eventuali interessi e sanzioni dovuti in caso di ravvedimento:
• «2716» denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• «1946» denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - INTERESSI – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
• «8946» denominato “Contributo di solidarietà temporaneo per il 2023 - SANZIONE – art. 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197".

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