Come fare perImposte

Fattura elettronica, chiamata per il versamento dell’imposta di bollo

di Paolo Pistoni e Claudio Sabbatini

  • Quando Entro il 31 maggio

  • Cosa scade Imposta di bollo per primo trimestre

  • Per chi Soggetti che emettono e-fatture senza applicazione Iva

  • Come adempiere Modello F24 o addebito su conto corrente

1In sintesi

Per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche (tributo fisso, nella misura di 2 euro, dovuto se gli importi non assoggettati ad Iva indicati nel documento superano i 77,47 euro) si va alla cassa entro il 31 maggio, ma solo se quanto dovuto supera determinate soglie; altrimenti è possibile differire il versamento dell’imposta dovuta per il primo e/o il secondo trimestre al termine previsto per il trimestre successivo.

Data l’imminente scadenza e i recenti interventi normativi e di prassi intervenuti sul tema, sarà utile ricordare quando è dovuta l’imposta sulle fatture (elettroniche), sulla base dei dati che transitano dal Sistema di Interscambio (SdI) e che sono messi a disposizione dall’agenzia delle Entrate (elenchi A e B).

2I termini di versamento

L’articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014 fissa i termini e le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.

Con riguardo alle scadenze, ricordiamo che il Dm Mef 4 dicembre 2020 ha disposto che il tributo vada versato, quanto alle fatture emesse nel primo/terzo/quarto trimestre dell’anno, entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre; pertanto, le date da ricordare sono, rispettivamente, il 31 maggio, il 30 novembre e il 28 febbraio dell’anno successivo a quello di riferimento.

Il Decreto, però, ha previsto due deroghe:
1) se l’importo dovuto per il primo trimestre risulta non superiore a 250 euro, il versamento può essere effettuato – senza applicazione di sanzioni ed interessi - entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre (30 settembre);
2) se l’importo dovuto per le fatture elettroniche emesse nei primi 2 trimestri risulta complessivamente non superiore a 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse in tali trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre).

Con il decreto Semplificazioni, è stato disposto che, per le fatture elettroniche emesse a decorrere dal 1° gennaio 2023, la predetta soglia di 250 euro è innalzata a 5mila euro.

Va segnalato che lo stesso decreto ha modificato la norma che aveva introdotto l’agevolazione, innalzando, a partire dalle fatture emesse decorrere dal 2023, la soglia per il differimento da 250 a 5mila euro, senza emendare, tuttavia, l’articolo, che disciplina le modalità di versamento del tributo e che stabilisce tuttora il rinvio del pagamento ai trimestri successivi solo se l’importo non supera i 250 euro.

Ad ogni modo, sul sito dell’agenzia delle Entrate viene confermata l’applicabilità della nuova soglia – prevista dalla legge posteriore – di 5mila euro. Il versamento del tributo riferito al terzo e quarto trimestre va effettuato a prescindere dall’ammontare a debito.

3La determinazione del tributo

L’agenzia delle Entrate, tramite procedure automatizzate, utilizza i dati delle fatture transitate dal SdI per verificare e quantificare l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta per il trimestre di riferimento.

L’agenzia segnala anche le fatture che non riportano l’imposta (la quale risulta, verosimilmente, dovuta), informando il cedente/prestatore ovvero il relativo intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento.

Si segnala che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1108, legge di Bilancio 2021, il cedente/prestatore è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo, anche nel caso in cui la fattura è emessa da un soggetto terzo per suo conto.

Il contribuente può consultare i dati messi a disposizione dall’agenzia e provvedere alla loro variazione.

Il calendario del processo descritto è fissato dal provvedimento agenzia delle Entrate 4 febbraio 2021.

Nello specifico:
1) entro il giorno 15 del mese successivo al trimestre di riferimento, è predisposto:
- l’Elenco A, non modificabile, relativo alle fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che riportano l’assoggettamento all'imposta di bollo (si tratta di quelle fatture che hanno visto la compilazione del campo «Bollo virtuale»). Questo elenco include anche le autofatture per regolarizzazione (Tipo documento TD20) e le fatture di acquisto integrate per via del reverse charge interno (Tipo documento TD16) per le quali non si applica l’Iva ed è dovuta l’imposta di bollo;
- l Elenco B, modificabile, contenente le fatture elettroniche emesse e inviate tramite il SdI che non riportano l’assoggettamento all'imposta di bollo, per le quali secondo l’agenzia, in base ai criteri soggettivi e oggettivi generalmente applicabili (presenza in fattura di importi, superiori a 77,47 euro, non assoggettati ad Iva), la stessa risulta dovuta. Secondo le specifiche tecniche messe a disposizione dell’agenzia, nell’Elenco B sono ricomprese le fatture che soddisfano tutte le seguenti condizioni: i) somma degli importi senza applicazione di Iva maggiore di 77,47 euro; ii) indicazione, nel campo «Natura» di uno dei seguenti codici: N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a Iva), N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili Iva), N4 (operazioni esenti da Iva); iii) assenza dell’indicazione della codifica prevista per i casi di non assoggettamento all'imposta di bollo, evidenziato nel campo «Tipo dato» presente nel blocco «Altri dati gestionali» (si tratta dei codici NB1, in caso di documento assicurativo per il quale l'imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni; NB2, in caso di documento emesso da un soggetto appartenente al Terzo settore; NB3, in caso di documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita dal bollo sul conto corrente addebitato sull'estratto conto). Poiché le succitate codifiche sono ammesse nella fattura ordinaria e non in quella semplificata, al ricorrere dei casi indicati è preferibile utilizzare il tracciato della fattura ordinaria. I predetti elenchi sono resi disponibili al cedente / prestatore o all’intermediario delegato nell'area riservata del portale «Fatture e Corrispettivi» del sito web dell'agenzia delle Entrate.
2) entro la fine del mese successivo al trimestre di riferimento (10 settembre per le fatture del secondo trimestre) è possibile confermare o modificare l’Elenco B. In assenza di variazioni da parte del soggetto interessato le modifiche apportate dall’agenzia delle Entrate si intendono confermate;
3) entro il giorno 15 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (20 settembre per le fatture emesse nel secondo trimestre) l’agenza comunica l'ammontare dell’imposta dovuta per le fatture transitate da SdI nel trimestre.

4Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato con il modello F24 ovvero tramite l’apposito servizio messo a disposizione nell’area riservata del sito Internet dell’Agenzia con addebito diretto sul c/c, alle scadenze sopra ricordate.

Eventuali omessi, tardivi o carenti versamenti comportano l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria del 30% dell’importo non versato, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, Dlgs 471/1997. L’agenzia delle Entrate comunica telematicamente al contribuente anche il tributo non correttamente assolto in precedenza, e consente allo stesso di procedere alla regolarizzazione applicando la sanzione ridotta a 1/3 purché il pagamento avvenga entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione (articolo 2, Dm 4 dicembre 2020).

Decorso tale periodo l’Ufficio procede con l’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’importo non versato.

Nel modello F24 vanno utilizzati i seguenti codici tributo:
• 2521 per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del 1° trimestre;
• 2522 per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del 2° trimestre;
• 2523 per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del 3° trimestre;
• 2524 per l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche del 4° trimestre;

Per la regolarizzazione degli omessi/tardivi/insufficienti versamenti i codici tributo per sanzioni e interessi sono, rispettivamente, il 2525 e il 2526.

È ammesso fruire del ravvedimento operoso (risposta di Consulenza giuridica 14 del 10 dicembre 2020).

5Quando è dovuta l’imposta sulle anticipazioni

Sono soggetti all’imposta gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa.

Come anticipato, l’articolo 13, comma 1, della Tariffa, parte I, allegata al medesimo Dpr 642/1972 stabilisce che è dovuta l’imposta di bollo, fin dall’origine, nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria.

La nota 2, lettera a), in calce al predetto articolo, prevede, inoltre, che l’imposta non è dovuta quando la somma non supera lire 150mila (euro 77,47).

Se un documento (nel caso, fattura) riporta somme assoggettate ad Iva non è dovuta l’imposta di bollo, per via del principio di alternatività Iva-imposta di bollo (articolo 6 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972).

Qualora, invece, non fosse dovuta l’Iva, e le somme non assoggettata all’imposta sono superiori a 77,47 euro, è dovuta l’imposta di bollo su ogni esemplare del documento emesso.

Quest’ultimo trattamento fiscale vale anche se nella fattura alcune somme fossero assoggettate ad Iva e altre no: si applica il bollo di 2 euro, per via degli importi non assoggettati ad Iva che superino la soglia di 77,47 euro (articolo 13, comma 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr 642/1972).

Ci si è posti il problema – prima con una tesi avanzata dal Notariato nello Studio n. 184-2019/T e poi da un notaio che propone una istanza di interpello all’agenzia delle Entrate – circa la debenza dell’imposta di bollo sulle fatture che riportano somma non assoggettate ad Iva.

Potrebbe, ad esempio, trattarsi di somme anticipate da una delle parti in nome e per conto dell’altra parte. Tali somme anticipate potrebbero anche avere natura di imposte e tasse.

Si ricorda che l’articolo 15, comma 1, numero 3), Dpr 633/1972 esclude dalla base imponibile Iva le anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte.

Ora, per via del citato principio di alternatività Iva-bollo, se le somme indicate in fatture – e non assoggettate ad Iva - superano 77,47 euro sarebbero da assoggettare a imposta di bollo.

L’agenzia delle Entrate, con la risposta interpello 491 del 20 luglio 2021 – nel rispondere al notaio istante – premette, quale regola generale, che, qualora in una fattura elettronica (ma lo stesso potrebbe avvenire in relazione ad una fattura analogica) una parte dell’importo addebitato al cliente non sia soggetto a Iva in quanto corrispettivo di una operazione, ma riguardi spese anticipate ai sensi dell’articolo 15 citato, si applica la disciplina generale secondo cui le fatture con addebitamenti sono soggette all’imposta di bollo nella misura fissa di 2 euro.

Viene poi fornita una interessante precisazione: nella particolare ipotesi in cui le somme anticipate in nome e per conto del cliente riguardino tributi dovuti dal cliente, potrà trovare applicazione l’esenzione dall’imposta di bollo per gli atti relativi alla riscossione e al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato. In questa ipotesi trova applicazione l’articolo 5 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972 che esenta dall’imposta di bollo gli atti relativi alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extra tributarie dello Stato.

Pertanto, a titolo di esempio, le spese anticipate dal notaio per imposte, tasse e diritti (non assoggettate ad Iva), fossero indicate nella fattura emessa per la prestazione professionale resa (somma soggetta ad Iva), se le somme non assoggettate ad Iva (anticipate in nome e per conto del cliente) superano la soglia di 77,47 euro non è dovuta l’imposta di bollo sulla fattura.

6La risposta dell’Agenza del 15 maggio

La corretta applicazione di tale disposizione viene ulteriormente precisata con la risposta interpello 328 del 15 maggio 2023, ove si afferma che le spese per le pratiche di immatricolazione ed iscrizione al Pra dei veicoli, fatturate dalla concessionaria di autovetture a titolo di rivalsa verso i clienti, non concorrono a formare la base imponibile Iva ai sensi dell’articolo 15, comma 1, n. 3), Dpr 633/1972 in quanto costituiscono «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte», a condizione che sussista apposita documentazione e specifica liquidazione nel modello intestato al cliente.

Se tali importi, di importo superiore a 77,47 euro, sono addebitati in fattura, il documento va assoggettato ad imposta di bollo nella misura di 2 euro per ogni esemplare.

Nello specifico:
1) se riguardano il pagamento di operazioni interamente assoggettate ad Iva, non è dovuta l’imposta di bollo;
2) se riguardano il pagamento sia di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva sia di somme non soggette ad Iva (come le anticipazioni in nome e per conto del cliente), si applica l’imposta di bollo se le somme non soggette ad Iva sono di importo pari o superiore a 77,47 euro.

L’agenzia delle Entrate ritiene che le somme dovute per imposta di bollo, imposta provinciale di trascrizione, contributo per il rilascio delle targhe ecc., corrisposte dalle agenzie di pratiche auto per conto del cliente e, poi, riaddebitate ad esso in fattura dalla concessionaria non godano neanche dell’esenzione prevista dall’articolo 5 della Tabella B, allegata al Dpr 642/1972, che esenta dal bollo gli atti relativi «alla riscossione ed al rimborso dei tributi, dei contributi e delle entrate extratributarie dello Stato...» (cfr. risposta interpello 491 del 20 luglio 2021).

Secondo l’Amministrazione finanziaria, l’esenzione riguarda solo gli atti di applicazione dei tributi emessi da «determinati soggetti che per legge pongono in essere attività relative alla riscossione ed al rimborso dei tributi», come ad esempio, i notai «deputati per legge a tale attività».

Quindi, secondo questa ricostruzione, l’esenzione non opererebbe in tutti i casi in cui l’oggetto siano tributi, essendo esclusivamente applicabile agli atti del procedimento per la riscossione dei tributi.

Pertanto, se il notaio riaddebita il bollo al cliente, l’esenzione opera perché egli è obbligato in solido al pagamento del bollo, in quanto intervenuto nella formazione dell’atto (in tal senso la citata risposta interpello 491), mentre lo stesso non varrebbe nel caso di specie, in cui l’agenzia di pratiche auto non è normativamente coinvolta nel pagamento del tributo.

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