Come fare perImposte

Bonus aumenti di capitale, il click day per i soci scatta alle 14 di lunedì 12 aprile

di Stefano Ruzzier e Claudio Sabbatini

  • Quando Dalle ore 14 del 12 aprile per i soci e dal 1° giugno per le società

  • Cosa scade Invio delle istanze per il credito d'imposta per rafforzamento patrimoniale

  • Per chi Coloro che nel 2020, o anche nel primo semestre 2021, aumentano il capitale sociale con apporto di denaro

  • Come adempiere Istanza in forma telematica con i dati per il calcolo del credito spettante

1In sintesi

È quasi tutto pronto per l’operatività del credito d’imposta per i conferimenti in società e del credito d’imposta per gli aumenti di capitale previsti rispettivamente dal comma 4 e dal comma 8 dell’articolo 26, Dl 34/2020 (Dl Rilancio).

I modelli ci sono, i termini di presentazione della domanda sono stati fissati.

Mancano ora solo i codici tributo.

Dunque, dalle ore 14 di lunedì 12 aprile per i soci e dal 1° giugno prossimo per le società, scade l’invio delle istanze - in forma telematica con i dati per il calcolo del credito spettante - per ottenere il credito d'imposta per rafforzamento patrimoniale, destinato a coloro nel 2020, o anche nel primo semestre 2021, aumentano il capitale sociale con apporto di denaro.

2L’ambito soggettivo e i requisiti dimensionali

Il beneficio spetta in caso di rafforzamento patrimoniale delle società di capitali – con alcune esclusioni - con ricavi annui superiori a 5 ma non a 50 milioni di euro.

Inoltre, le società devono aver consuntivato una riduzione di ricavi di oltre il 33% nel periodo 1° marzo – 30 aprile 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Se la società appartiene ad un gruppo, sia con riferimento al dato dei ricavi complessivi sia con riguardo al parametro della riduzione dei ricavi, si deve far riferimento ai dati consolidati, al più elevato grado di consolidamento (senza tener conto dei ricavi infragruppo).

3I crediti d’imposta

L’articolo 26 del Dl rilancio ha previsto – tra l’altro - diverse misure finalizzate ad incentivare il rafforzamento patrimoniale delle società di capitali:
1) un credito d’imposta in favore dei soci di società (soggetti conferenti) che conferiscono denaro per l’aumento di capitale sociale delle stessa. Non possono beneficiare del credito d’imposta le società che controllano direttamente o indirettamente la società conferitaria, sono sottoposte a comune controllo o sono collegate con la stessa ovvero sono da questa controllate. Il bonus è pari al 20% dei conferimenti in denaro effettuati, in una o più società, in esecuzione di un aumento del capitale sociale a pagamento deliberato dal 20 maggio 2020 e con integrale versamento entro il 31 dicembre 2020. Il conferimento massimo su cui calcolare il credito d’imposta non può eccedere l’importo di 2 milioni di euro (commi da 4 a 7);
2) un credito d’imposta in favore della società che ha effettuato un aumento di capitale. In tale ipotesi il bonus è commisurato alle perdite delle società. In particolare, a seguito dell’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, al lordo delle perdite stesse, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale a pagamento deliberato dopo il 19 maggio 2020, con integrale versamento entro il 30 giugno 2021 (articolo 1, comma 263, legge 178/2020). La percentuale diventa del 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre del 2021 (commi 8 e 9).

Esempio
La Maintsystem Srl ha deliberato un aumento di capitale di 90.000 eseguito:
ipotesi a): entro tra il 20 maggio e il 31 dicembre 2020;
ipotesi b): nel primo semestre 2021.
Il patrimonio netto al 31 dicembre 2020 è così composto:
capitale sociale 350.000
riserve 50.000
perdita d’esercizio - 100.000.

I crediti d’imposta spettanti sono così determinati:
1) credito in favore del conferente:
ipotesi a): 18.000 (90.000 x 20%);
ipotesi b): zero (il comma 263 della legge di bilancio 2021 non ha esteso il beneficio agli aumenti di capitale eseguiti nel 2021);
2) credito in favore della società:
ipotesi a): il calcolo da effettuare è il seguente:
Perdita dell’esercizio: 100.000
10% del patrimonio netto (al lordo della perdita dell’esercizio): 40.000 (10% di 400.000)
Perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto (rigo precedente): 60.000 (100.000 – 40.000)
Credito d’imposta potenziale: 30.000 (60.000 x 50%)
Credito d’imposta effettivo: 27.000 (90.000 x 30%)
ipotesi b): il calcolo è il medesimo visto sopra, ad eccezione dell’ultima riga, in quanto il credito effettivo è pari al minore tra il credito potenziale (30.000) e il 50% (in luogo del 30%) dell’aumento di capitale (45.000). Con la modifica apportata dalla legge di bilancio 2021 il credito potenziale – trovando capienza nel 50% dell’aumento di capitale agevolato può essere sfruttato per l’intero importo.

Le anzidette disposizioni sono state attuate dal Dm 10 agosto 2020, il quale aveva previsto l’emanazione di un successivo provvedimento direttoriale dell’agenzia delle Entrate che avrebbe individuato la procedura di riconoscimento dei crediti d’imposta.
A questo fine, il provvedimento 11 marzo 2021, n. 67800 ha approvato i modelli da presentare e i termini da rispettare per avvalersi dei crediti di imposta spettanti:
ai soggetti conferenti (investitori);
alle società che hanno aumentato il capitale sociale.

4L’istanza “investitori”

Il modello per fruire del credito d’imposta di cui al comma 4 del menzionato articolo 26 (previsto dall’articolo 3, comma 1, Dm 10 agosto 2020) va inviato dal 12 aprile 2021 al 3 maggio 2021.

Qualora si intenda sostituire un’istanza precedentemente trasmessa è possibile presentare entro i termini di cui sopra una nuova istanza; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

L’ istanza è composta da:
frontespizio. Si indicano, tra l’altro, il codice fiscale del beneficiario e la sottoscrizione;
quadro A - Credito d’imposta richiesto. Va qui indiato il codice fiscale della società conferitaria, l’importo del conferimento effettuato nella società conferitaria e l’ammontare del credito d’imposta (massimo 20% del conferimento);
quadro B - Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Questo quadro va compilato solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

5L’istanza “società”

Il modello per fruire del credito d’imposta di cui al comma 8 del menzionato articolo 26 deve essere trasmesso dall’1° giugno 2021 al 2 novembre 2021.

Qualora si intenda sostituire un’istanza precedentemente trasmessa è possibile presentare – purché entro il ricevimento della comunicazione attestante il riconoscimento del credito d’imposta (eventuali ulteriori istanze presentate dopo il ricevimento della comunicazione sono scartate) - una nuova istanza; l’ultima istanza trasmessa sostituisce tutte quelle precedentemente inviate.

L’ istanza è composta da:
frontespizio. Si indicano, tra l’altro, il codice fiscale della società beneficiaria del credito, il legale rappresentante della società, e la sottoscrizione, inclusa la dichiarazione che la somma dei benefici ottenuti tra soci conferenti e società conferitaria non abbia superato la soglia di cui alla menzionata sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea recante «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19»;
quadro A - Credito d’imposta richiesto. Vanno qui indiati i dati che consentono di determinare il credito spettante (ammontare delle perdite; importo del patrimonio netto, al lordo delle perdite; ammontare dell’aumento di capitale, distinguendo tra quelli effettuati entro il 31 dicembre 2020 e quelli effettuati entro il primo semestre 2021. In relazione a questo aspetto le istruzioni contengono un refuso nella compilazione del campo 3);
quadro B - Elenco dei soggetti sottoposti alla verifica antimafia. Questo quadro va compilato solo se il credito d’imposta richiesto è superiore a euro 150.000.

6Caratteristiche comuni delle istanze

La trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato (di cui all’articolo 3, comma 3, Dpr 322/1998).

L’invio deve essere effettuato utilizzando il software denominato “CreditoRafforzamentoPatrimoniale”, disponibile gratuitamente sul sito dell’agenzia.

Entro 5 giorni dalla presentazione, viene rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. Le ricevute sono messe a disposizione del soggetto che ha trasmesso l’istanza, nell’area riservata del sito dell’Agenzia.

È possibile presentare la rinuncia integrale ai crediti d’imposta in precedenza richiesti, entro il termine di presentazione delle istanze, con la stessa modalità.
Entro trenta giorni dalla data di presentazione dell’istanza, l’agenzia delle entrate comunica al richiedente il riconoscimento ovvero il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante.

7Il click day

I bonus sono riconosciuti dall’Agenzia, previa verifica della correttezza formale dei dati indicati, secondo l’ordine di presentazione delle istanze e fino all’esaurimento delle risorse, pari a 2 miliardi di euro per l’anno 2021 (articoli 3, comma 4 e 6, comma 4, Dm 10 agosto 2020).

Entro 30 giorni dalla data di presentazione delle singole istanze l’Amministrazione finanziaria comunica ai richiedenti il riconoscimento o il diniego dell’agevolazione e, nel primo caso, l’importo dei crediti d’imposta spettanti.

8Utilizzo del credito

Il credito in favore degli investitori è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di effettuazione dell’investimento e in quelle successive fino a quando non se ne conclude l’utilizzo, nonché, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di effettuazione dell’investimento (2020), anche in compensazione, ai sensi dell’articolo 17, Dlgs 241/1997 (senza che operino le limitazioni di cui all’articolo 1, comma 53, legge 244/2007 e di cui all’articolo 34, legge 388/2000).
Il credito in favore delle società è utilizzabile esclusivamente in compensazione (senza l’assoggettamento ai limiti di cui al periodo precedente), a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione dell’investimento (2020 o 2021), dopo l’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed entro il 30 novembre 2021.

Per l’utilizzo in compensazione il modello F24 va presentato solo tramite i servizi telematici resi disponibili dall’agenzia, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.

Se l’importo del credito utilizzato in compensazione risulta superiore all’ammontare comunicato, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, il relativo F24 è scartato. Lo scarto è comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello tramite apposita ricevuta consultabile mediante i servizi telematici dell’Agenzia.

Con una successiva risoluzione saranno istituti appositi codici tributo e impartite le istruzioni per la compilazione del modello F24.

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