Come fare perAdempimenti

Redditi 2023, anche il titolare effettivo nel rompicapo del quadro RU

di Barbara Marini

  • Quando Fino al 30 novembre 2023

  • Cosa scade Dichiarazione Redditi anno d’imposta 2022

  • Per chi Soggetti tenuti alla compilazione del quadro RU

  • Come adempiere Compilazione nuovi righi del quadro RU

1In sintesi

Ogni anno diventano sempre più numerosi i dati che i professionisti devono richiedere ai propri clienti che hanno beneficiato di crediti d’imposta, al fine di compilare correttamente la relativa dichiarazione dei redditi. Il riferimento è ovviamente al quadro RU, quadro che quest’anno – Redditi 2023, anno d’imposta 2022- si complica ulteriormente, con la richiesta di nuovi dati e quindi di ulteriori criticità.

Nei nuovi modelli dichiarativi fa il suo debutto il rigo RU150, rigo nel quale vengono richieste informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi. Si tratta di una “prima volta” anche per il rigo RU151, nel quale sono invece richieste informazioni per verificare il rispetto del principio di divieto di doppio finanziamento.

Di nuova introduzione anche il rigo RU141, che consente di evitare la predisposizione di una dichiarazione integrativa, accogliendo al suo interno le rettifiche degli importi comunicati nel rigo RU 140 del modello redditi 2022 (anno d’imposta 2021), vale a dire nel rigo dedicato agli investimenti che hanno sfruttato il cosiddetto meccanismo prenotativo (effettuati quindi dopo la chiusura del periodo d’imposta 2021 e fino al 31 dicembre 2022).

Per quanto riguarda il rigo RU130, già presente nel modello dichiarativo precedente, la novità è rappresentata dalle nuove colonne 4A, 4B e 4C, ove indicare la suddivisione dei costi dei beni materiali “4.0” sostenuti nel 2022 e dalla nuova colonna 6 “interconnessione”.

2Rigo RU150: il titolare effettivo

Il nuovo rigo RU150 è stato introdotto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’articolo 22 del regolamento (Ue) 2021/241 (Dispositivo per la ripresa e la resilienza) a tutela degli interessi finanziari dell’Unione, al fine di fornire idonee informazioni volte ad accertare la titolarità effettiva dei destinatari dei fondi.

Il nuovo rigo va compilato, non solo da coloro che hanno beneficiato del credito d’imposta in beni strumentali, ma anche per il credito relativo alle attività di ricerca, sviluppo e innovazione ex legge 160/2019, nonché al credito d’imposta per la formazione 4.0 ex legge 205/2017.

Dovrebbero essere solo questi i crediti d’imposta oggetto di monitoraggio, atteso che la norma circoscrive i nuovi obblighi ai soli crediti d’imposta finanziati con i fondi Pnrr.

In tale rigo i beneficiari dei crediti d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai “titolari effettivi dei fondi”.

In tale rigo i beneficiari dei crediti d’imposta sono tenuti ad indicare i dati relativi ai "titolari effettivi dei fondi” (da leggere: “titolari dei crediti d’imposta”), individuati sulla base della normativa antiriciclaggio (Dlgs 231/2007 attuativo della Quarta direttiva antiriciclaggio).

Quindi, i soggetti diversi dalle persone fisiche, dovranno indicare, quale titolare effettivo, la persona fisica o le persone fisiche alle quali è attribuibile la proprietà di una partecipazione diretta o indiretta, superiore al 25%, o il controllo, nonché, in ultima analisi, i poteri di amministrazione e direzione.

Per ogni titolare effettivo (persona fisica) dovranno essere compilati i seguenti campi:
• i periodi d’imposta di riferimento (2020-2021-2022) per i quali si è beneficiato del credito;
• il codice fiscale (i soggetti non residenti privi di codice fiscale devono compilare anche le colonne da 6 a 9, indicando, in particolare, nome, cognome, data di nascita, codice Stato estero di nascita);
• il domicilio anagrafico nel territorio dello Stato (colonne da 10 a 15), ove diverso dalla residenza anagrafica;
• i dati relativi all’eventuale residenza anagrafica all'estero e/o al domicilio anagrafico all’estero, quest'ultimo se diverso dalla residenza anagrafica all’estero (colonne da 16 a 23).

Si segnala che, rispetto alle dichiarazioni dei redditi delle società di capitali e di persone, il quadro RU del mod. Redditi PF, al rigo RU150 non richiede l'indicazione né delle annualità di maturazione del credito né del codice fiscale del titolare effettivo, ma solo i dati relativi all'eventuale domicilio (se diverso dalla residenza) o della residenza o domicilio estero.

3RU151: cumulo

Ulteriore novità è rappresentata dal rigo RU151 “cumulo”, introdotto al fine di verificare il rispetto del principio del divieto di doppio finanziamento. I crediti d’imposta interessati dalla compilazione di tale rigo sono gli stessi indicati sopra, ovvero i crediti d’imposta beni strumentali, formazione 4.0, e ricerca e sviluppo e innovazione.

Per compilare tale rigo occorrerà effettuare una ricognizione circa le ulteriori sovvenzioni riferite ai medesimi investimenti che hanno concorso alla determinazione del credito d’imposta.

Nel nuovo rigo RU151 si dovrà indicare:
• in colonna 1, il codice del credito d’imposta;
• in colonna 2, l'anno di riferimento (2020, 2021 o 2022) nel quale i benefici sono stati cumulati;
• in colonna 3, la descrizione dell'ulteriore sovvenzione fruita.

Si ricorda che il legislatore, all’articolo 1, comma 1059, della legge 178/2020, ha previsto che il credito d’imposta in beni strumentali è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.

In termini pratici, si segnala, così come evidenziato in diversi interpelli, che il credito d'imposta beni strumentali può essere cumulato, ad esempio, con:
• il credito d’imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui alla legge 208/2015141;
• il credito d’imposta sisma centro Italia ex articolo 18-quater del Dl 8/2017142;
• il credito d’imposta ZES di cui all’articolo 5 del Dl 91/2017143;
• il credito d’imposta per ricerca e sviluppo e innovazione ex legge 160/2019144.

4RU141: Investimenti beni strumentali 2021

Il rigo RU141, anch’esso di nuova introduzione, va compilato dai contribuenti che intendono rettificare gli importi esposti nel rigo RU140 del mod. Redditi 2022-anno d’imposta 2021, denominato “Investimenti beni strumentali 2021 - effettuati dopo la chiusura del periodo d’imposta e fino al 31 dicembre 2022”.

Si tratta quindi di eventi intervenuti tra la data di presentazione del precedente modello ed il 31 dicembre 2022 che hanno variato l’entità dell’investimento già comunicato con la dichiarazione.In sostanza, il rigo RU140 è stato previsto per coloro che hanno effettuato, nel corso del 2021, investimenti, sfruttando il cosiddetto meccanismo “prenotativo” (vale a dire: ordine accettato e pagamento di un acconto minimo del 20% entro il 31 dicembre 2021, e consegna del bene entro il 31 dicembre 2022)

Il rigo RU141 deve essere compilato indicando:
• nelle colonne da 1 a 5 le eventuali variazioni in diminuzione del valore degli investimenti indicati nel 2021;
• nelle colonne da 6 a 8 le eventuali variazioni in diminuzione degli importi dei crediti individuati, rispettivamente, con i codici L3, 2L e 3L esposti nella sezione I del modello Redditi 2022.

Tale importi vanno sottratti dai residui da indicare nel rigo RU12.

La ratio dell’introduzione del rigo RU141 è quella di evitare la presentazione di una dichiarazione integrativa per rettificare l’importo degli investimenti effettuati nell’anno precedente con il meccanismo prenotativo (meccanismo che crea appunto un disallineamento tra anno di maturazione del credito e anno di effettiva consegna del bene) e di conseguenza dei relativi crediti. Tale rigo non andrà, ovviamente, compilato nel caso in cui la predetta rettifica venga operata mediante dichiarazione integrativa.

5RU130: Investimenti beni strumentali 2022 (effettuati nel periodo d’imposta)

Si ricorda che il rigo RU130 accoglie gli investimenti effettuati nel periodo d’imposta 2022 (senza quindi aver sfruttato il meccanismo prenotativo).

In particolare, coloro che hanno effettuato investimenti in beni strumentali nuovi materiali di cui all’articolo 1, comma 1057 e/o 1057-bis, legge n. 178/2020 - beni di cui all’allegato A alla legge 232/2016 - dovranno valorizzare la colonna 4 (che accoglie proprio gli investimenti di cui all’allegato A).

A differenza dell’anno d’imposta precedente (2021) questa volta non sarà più sufficiente compilare solamente tale colonna.

Sono state infatti inserite le seguenti colonne nelle quali dovranno essere suddivisi più dettagliatamente i costi dei beni materiali 4.0:
• la colonna 4A, in cui indicare gli investimenti di cui al primo gruppo di beni dell’allegato A alla legge 232/2016, concernente “Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti”;
• la colonna 4B, in cui indicare gli investimenti di cui al secondo gruppo di beni dell’allegato A alla legge 232/2016, concernente “Sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità”;
• la colonna 4C, in cui indicare gli investimenti di cui al terzo gruppo di beni dell’allegato A alla legge 232/2016, concernente “Dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro in logica «4.0»”;

La colonna 5 accoglie invece gli investimenti in beni strumentali nuovi immateriali di cui all’articolo 1, comma 1058, legge 178/2020 (beni di cui all’allegato B alla legge 232/2016).

In ultimo la novità rappresentata dalla colonna 6 “interconessione”, la cui compilazione è necessaria esclusivamente nel caso in cui l’interconnessione di un bene 4.0 avvenga in un periodo d’imposta successivo alla messa in funzione del bene (interconnessione “tardiva”), con contestuale fruizione anticipata, da parte del beneficiario, dell’aliquota ridotta spettante per i beni “ordinari”.

A livello pratico occorre:
• indicare il codice credito 2L o 3L (investimenti materiali o immateriali 4.0);
• riportare nel rigo RU5 l'ammontare del credito d’imposta nella misura “piena” prevista per detti beni (quindi con l’aliquota relativa ai beni 4.0);
• riportare nel rigo RU130, colonne 4 o 5, l’ammontare complessivo del costo sostenuto;
• barrare la colonna 6 del predetto rigo RU130 per segnalare la tardiva interconnessione.

Le istruzioni precisano infine che, sebbene il credito sia indicato per l’intero ammontare, lo stesso è utilizzabile in misura non superiore alla percentuale prevista per i beni “ordinari”, per la quota annuale pari a un terzo.

Il credito in misura piena sarà fruibile dall’anno di interconnessione e dovrà essere decurtato di quanto già fruito in precedenza. Tale valore sarà poi suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

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