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Cartelle sospese, versamenti da recuperare entro il 2 agosto

di Monica Greco

  • Quando 30 giugno 2021

  • Cosa scade La sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della Riscossione

  • Per chi Tutti

  • Come adempiere Regolarizzando i pagamenti in scadenza nel periodo di sospensione entro il 2 agosto 2021

1In sintesi

Le misure adottate per la gestione del periodo di emergenza Covid-19 hanno differito molte delle scadenze fiscali e i relativi adempimenti.

Tra i diversi provvedimenti legislativi emanati per far fronte alla pandemia di particolare interesse vi sono quelli adottati al fine di differire la conclusione del periodo di sospensione, in cui i versamenti di tutte le entrate (tributarie e non tributarie) derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di addebito e avvisi di accertamento affidati all’agente della Riscossione erano appunto sospesi.

L’ultimo di questi provvedimenti, in ordine cronologico, è il Dl 73/2021 (Sostegni bis, pubblicato nella «Gazzetta Ufficiale» 123 del 25 maggio 2021 ), che ha portato la data di conclusione del periodo di sospensione al prossimo 30 giugno 2021.

La proroga al 30 giugno 2021 interessa i termini della sospensione del versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge e degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi.

Il versamento “sospeso” conseguentemente si riferisce ai pagamenti delle cartelle di agenzia delle Entrate Riscossione in scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 ovvero dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 per i soggetti della “zona rossa”.

Completato il periodo di sospensione, difatti, l’attività di riscossione riparte e i contribuenti dovranno provvedere entro il mese il mese successivo “luglio 2021” a effettuare i pagamenti dovuti.

La proroga dei termini al 30 giugno 2021 disposta dal decreto Sostegni-bis riguarda la sospensione:
dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della Riscossione;
delle attività di notifica, ivi incluse quella a mezzo pec;
delle procedure di riscossione esecutive e cautelari;
dei pignoramenti degli stipendi;
delle verifiche di inadempienza, ex articolo 48-bis Dpr 602/1973.

Il Dl Sostegni-bis non si limita solo a differire al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei versamenti, ma avendo disposto tale proroga quando era già decorso il termine “previgente” (fissato al 30 aprile 2021), precisa al comma 2 dell’articolo 9 che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e gli adempimenti svolti dall’agente della Riscossione nel periodo dal 1° maggio 2021 alla data del 26 maggio 2021 (entrata in vigore del Sostegni-bis) e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base degli stessi.

Restano acquisiti, per i versamenti eventualmente eseguiti nello stesso periodo, gli interessi di mora corrisposti ai sensi dell’articolo 30, comma 1, del Dpr 602/1973, le sanzioni e le somme aggiuntive corrisposte ai sensi dell’articolo 27, comma 1, del Dlgs 46/1999.

Restano fermi gli accantonamenti effettuati e sono definitivamente acquisite (e non sono rimborsate) le somme accreditate nel suddetto periodo all’agente della riscossione e ai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/1997).

2Cosa è prorogato al 30 giugno

Il decreto Sostegni-bis regolamenta la proroga al 30 giugno 2021 all’articolo 9 con norme che stabilendo la fine del periodo di sospensione anticipano le “nuove date di ripartenza” sia in termini di scadenze dei pagamenti che di adempimenti e ordinaria attività della riscossione.

In dettaglio e, certamente in ordine di interesse vista la correlata ripartenza dei pagamenti a inizio luglio, la prima proroga da esaminare è quella fissata al 30 giugno 2021 e relativa alla sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della Riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi previsti dalla legge – in particolare quelli di cui agli articoli 29 e 30 del Dl 78/2010, comprendenti gli avvisi di accertamento emessi dall’agenzia dell’Entrate e gli avvisi di addebito dell’Inps - entrate tributarie e non tributarie.

La proroga riguarda, quindi, la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge.

Ricordiamo che tale "periodo di sospensione” è circoscritto in un arco temporale ben definito che:
decorre dalla data di entrata in vigore del Dl 18/2020 “Cura Italia”, vale a dire dall’8 marzo 2020 - ovvero dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021 per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della "zona rossa" di cui all’allegato 1 del Dpcm 1° marzo 2020;
termina al 30 giugno 2021 - come stabilito dal Dl 73/2021 decreto Sostegni-bis.

Come accennato, la conseguenza della conclusione del periodo di sospensione comporta la ripartenza delle scadenze, difatti, i pagamenti in scadenza nel citato periodo dovranno essere effettuati entro il prossimo 31 luglio 2021 - tale pagamento sarà considerato tempestivo anche se effettuato entro il 2 agosto, in quanto la scadenza fissata ricade di sabato.

Il contribuente potrà regolarizzare la propria posizione in unica soluzione oppure richiedere di rateizzare il dovuto e, al fine di evitare l’attivazione di procedure di recupero da parte di agenzia delle Entrate-Riscossione, dovrà presentare istanza di rateizzazione entro il 31 luglio 2021.

La proroga al 30 giugno riguarda poi la conclusione del periodo di sospensione afferente all’attività di notifica di cartelle di pagamento e di altri atti della riscossione, conseguentemente la ripresa di tali attività da parte dell’agente della riscossione è prevista dal prossimo 1° luglio 2021.

Ricordiamo che oggetto di sospensione sono anche le notifiche a mezzo pec.

Il 30 giugno diventa il nuovo termine per la fine del periodo di sospensione dell’attivazione di nuove procedure di riscossione:
azioni cautelari (ipoteche e fermi amministrativi);
esecutive (pignoramenti).

L’attività ripartirà:
dal 1° luglio 2021 per le cartelle o gli avvisi scaduti prima dell’inizio del periodo di sospensione;
da agosto 2021 per le cartelle o gli avvisi con termini di pagamento in scadenza nel periodo di sospensione (vale a dire dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021).

Finisce il 30 giugno anche la sospensione (periodo dal 19 maggio 2020 al 30 giugno 2021) dei pignoramenti effettuati dall’agente della Riscossione aventi come oggetto stipendi, pensioni e altre indennità assimilate. La sospensione riguarda in dettaglio gli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali (articolo 52, comma 5, lettera b), Dlgs 446/1997) aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

Grazie a tale proroga e al termine finale del periodo di sospensione fissato al 30 giugno, riprenderanno dal 1° luglio 2021, a operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e dunque la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Sempre il 30 giugno termina il periodo di sospensione delle «verifiche di inadempienza», ex articolo 48-bis Dpr 602/1973, previsto dall’ 8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 (ovvero per i soggetti in “zona rossa” dal 21 febbraio 2020 al 30 giugno 2021). Pertanto, dal 1° luglio 2021 riprenderanno a operare gli obblighi per le Pa e le società a prevalente partecipazione pubblica di effettuare, prima di disporre pagamenti – a qualunque titolo – di importo superiore a 5 mila euro, le «verifiche di inadempienza».

Il Sostegni-bis, da ultimo in merito stabilisce che ai controlli effettuati in tale ambito dalle amministrazioni pubbliche e dalle società a prevalente partecipazione pubblica, prima di dare corso, a qualunque titolo, al pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, consistenti nel verificare, anche in via telematica, se il beneficiario sia inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo, eseguite sempre nel medesimo periodo, per le quali l’agente della riscossione non abbia già notificato l’ordine di versamento, restano privi di qualunque effetto e i soggetti pubblici provvedono ad effettuare il pagamento a favore del beneficiario.

A tal fine si applicano le disposizioni dell’articolo 153, comma 1, del decreto Rilancio.

3I provvedimenti delle proroghe

Come accennato in premessa, i provvedimenti emanati durante la pandemia aventi con oggetto il differimento dei termini dell’attività di riscossione sono tanti.

Il decreto “Cura Italia" (Dl 18/2020) è stato il primo provvedimento che ha stabilito all’articolo 68 la sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, dagli avvisi di accertamento e degli avvisi di addebito affidati all’agente della Riscossione in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 maggio 2020, compresi quelli relativi ai piani di rateizzazione in corso; nonché la sospensione, fino al 31 maggio 2020, delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione e dei termini di pagamento delle rate relative alla “Rottamazione-ter” e al “Saldo e stralcio”.

Il successivo decreto Rilancio (Dl 34/2020) ha ulteriormente slittato il termine prorogandolo fino al 31 agosto 2020. La scadenza del periodo di sospensione dell’attività di riscossione è stata poi ridefinita al 28 febbraio 2021 dal Dl 183/2020, conv. dalla legge 21/2021 e, immediatamente dopo, per il protrarsi dell’emergenza sanitaria il decreto Sostegni (Dl 41/2021) con l’articolo 4, comma 1, lettera a), ha differito al 30 aprile 2021 la conclusione del termine di sospensione per il versamento delle entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, nonché avvisi esecutivi previsti dalla legge.

Sempre la data del 30 aprile 2021 era stata individuata quale termine “finale”:
del periodo di sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti di riscossione;
del blocco delle procedure cautelari ed esecutive compresi i pignoramenti pressi terzi;
per la sospensione delle verifiche di inadempienza (articolo 48-bis del Dpr 602/1973).

Infine, da ultimo il decreto Sostegni bis (Dl 73/2021) all’articolo 9, comma 1, ha disposto l’ulteriore modifica ai termini citati disponendo il differimento dal 30 aprile al 30 giugno 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali.

Finisce, dunque, con il 30 giugno 2021 il periodo in cui sono sospesi i pagamenti e le attività di riscossione e la ripresa dei pagamenti in scadenza nel “periodo di sospensione” è fissata entro il 31 luglio 2021 – ovvero il 2 agosto essendo la prima data utile “non festivi”.

È opportuno segnalare che i provvedimenti e le norme che hanno disciplinato diversi termini, modalità di pagamento e di rateizzazione in tema di riscossione sono molteplici, ancorché non citati nella presente disamina focalizzata su altri ambiti.

Ricordiamo tra i tanti, quelli relativi la “nuova" decadenza dei piani di pagamento per le rateizzazioni presente entro il 31 dicembre 2021 stabilita in caso di mancato pagamento di 10 rate, in luogo delle 5 previste in precedenza; l’innalzamento della soglia da 60mila a 100mila euro per ottenere la rateizzazione senza dover documentare la temporanea situazione di difficoltà al pagamento in unica soluzione; l’annullamento dei debiti di importo residuo fino a 5mila euro risultanti dai singoli carichi affidati all’agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010.

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Indice

  1. 1. In sintesi
  2. 2. Cosa è prorogato al 30 giugno
  3. 3. I provvedimenti delle proroghe