Come fare perAdempimenti

Rivalutazioni e riallineamenti, integrative di revoca entro il 28 novembre

di Barbara Marini

  • Quando Entro il 28 novembre 2022

  • Cosa scade Integrativa per revoca della rivalutazione, riallineamento e affrancamento

  • Per chi Società, enti commerciali e non, imprese individuali, soggetti con S.O. in Italia

  • Come adempiere Trasmissione della dichiarazione integrativa per l'esercizio 2020

1In sintesi

Scade lunedì 28 novembre il termine per inviare la dichiarazione integrativa, con la quale revocare (anche parzialmente) il regime della rivalutazione, del riallineamento e dell’affrancamento, previsti dall’articolo 110 del Dl 104/2020.

Per revocare tali regimi si dovrà presentare, dunque, entro il 28 novembre prossimo, una dichiarazione integrativa, così da far emergere l’eccedenza di versamento delle imposte sostitutive, e la richiesta di rimborso o l’indicazione di voler compensare l’importo a credito.

Modalità e termini per l’esercizio della revoca di tali regimi sono contenuti nel provvedimento 370046 del 29 settembre 2022, emanato dall’agenzia delle Entrate.

Ad istituire la facoltà di tale revoca è stato l’articolo 1, commi 624 e 624-bis, della legge 234/2021, disposizione resasi necessaria per ridurre gli effetti negativi generati dall’inasprimento subito dagli intangibles, la cui deduzione è passata dagli originari 18 anni agli attuali 50 anni. La revoca non è tuttavia limitata a marchi e avviamento, ma riguarda ogni bene che è stato rivalutato o riallineato.

Destinatarie società di capitali e di persone, enti commerciali e non commerciali residenti, imprese individuali, soggetti non residenti con stabile organizzazione in Italia.

2La rivalutazione, il riallineamento e l’affrancamento

Giova ricordare che la rivalutazione e il riallineamento previsti dall’articolo 110 del Dl 104/2020 dovevano essere effettuati nel bilancio al 31 dicembre 2020 e riguardavano i beni risultanti dal bilancio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2019.

La rivalutazione poteva essere effettuata ai soli fini civilistici, oppure attribuendo alla stessa valenza anche fiscale, dietro il pagamento di una imposta sostitutiva del 3% da pagare in un’unica soluzione o in tre rate annue di pari importo a partire dall’esercizio 2021.

Accanto alla disciplina della rivalutazione, l’articolo 110 citato contempla, come ulteriore opportunità, quella di avvalersi di una opzione per il riallineamento dai valori fiscali ai maggiori valori contabili presenti in bilancio mediante il pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.

Per quanto riguarda infine l’istituto dell’affrancamento, si rammenta che l’articolo 110, comma 3, del Dl 104/2020 consentiva di affrancare il saldo attivo di rivalutazione, con un’ulteriore imposta sostitutiva, fissata nella misura del 10%: tale opzione riguardava le sole società che avevano effettuato la rivalutazione con valenza anche fiscale e non solo civilistica.

3La facoltà di revoca

Il provvedimento 370046 del 29 settembre scorso dell’Agenzia ha dettagliato le modalità operative e i termini per esercitare la revoca prevista dal citato comma 624, prevedendo disposizioni specifiche per il regime della rivalutazione e del riallineamento da un lato (articoli 4 e 5), e per il regime dell’affrancamento dall’altro (articolo 6).

L’articolo 4 del provvedimento stabilisce che la revoca dei regimi della rivalutazione e del riallineamento ha ad oggetto le singole attività (anche scelte discrezionalmente dal contribuente), i cui valori sono stati rivalutati o riallineati ai sensi dell’articolo 110; tuttavia, una volta individuati i singoli beni, la revoca deve essere esercitata in relazione all’intero importo inizialmente riallineato/rivalutato.

Per effetto della revoca le singole attività assumono, ai fini della determinazione delle plusvalenze o delle minusvalenze, nonché ai fini della quota di ammortamento fiscalmente deducibile, il costo fiscalmente riconosciuto che avevano anteriormente all’adesione al regime della rivalutazione e al regime del riallineamento.

Con riferimento al regime dell’affrancamento, l’articolo 6 stabilisce che l’importo del saldo attivo di rivalutazione o dell’apposita riserva designata a fronte del riallineamento ritorna ad essere assoggettato al vincolo di sospensione fiscale previsto, rispettivamente, dagli articoli 13 e 14 della legge 342/2000, in misura corrispondente alla revoca stessa.

Inoltre, la revoca del regime della rivalutazione e la revoca del regime del riallineamento comportano automaticamente la revoca del regime dell’affrancamento per la parte eccedente l’importo residuale dei maggiori valori oggetto del regime della rivalutazione o del regime del riallineamento, al netto dell’ammontare della relativa imposta sostitutiva.

4Come compilare la dichiarazione integrativa

Ai sensi dell’articolo 7 del provvedimento 370046 la revoca dei regimi di cui all’articolo 110 è esercitata entro il 28 novembre attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa per il periodo d’imposta in relazione al quale l’opzione per i regimi di cui all’articolo 110 è stata esercitata (ovvero l’esercizio 2020), così da far emergere l’eccedenza di versamento relativa alle imposte sostitutive versate.

I soggetti interessati devono compilare e trasmettere la dichiarazione integrativa avendo cura di compilare la dichiarazione modello Redditi 2021 come segue:
a) Quadro RQ: in caso di revoca parziale o totale del regime della rivalutazione e/o del regime del riallineamento, indicando l’ammontare della rivalutazione che si intende mantenere e la corrispondente imposta sostitutiva dovuta: nel caso di revoca totale tale quadro non andrà più allegato;
b) Quadro RQ: in caso di revoca parziale o totale del regime dell’affrancamento, indicando l’ammontare della riserva che si intende mantenere e l’ammontare della corrispondente imposta sostitutiva dovuta: nel caso di revoca totale tale quadro non andrà più allegato;
c) Quadro RX: indicando l’importo dell’imposta sostitutiva che risulta a credito per effetto della revoca rispetto a quella effettivamente versata;
d) Quadro RS: indicando nel prospetto del capitale e delle riserve, laddove previsto nel modello di dichiarazione, l’ammontare delle riserve in sospensione d’imposta risultanti all’esito dell’esercizio della revoca, ove esistenti;
e) Quadro RV: indicando nel prospetto di riconciliazione dei dati di bilancio, laddove previsto, le eventuali differenze tra i valori iscritti in bilancio e quelli riconosciuti ai fini fiscali dei beni e/o elementi patrimoniali emerse o ripristinate in dipendenza dell’esercizio della revoca.

5Utilizzo dell’eccedenza a saldo

In linea con quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 7 del provvedimento 370046, l’eccedenza dell’imposta sostitutiva risultante dalla revoca dell’opzione va indicata nel quadro RX della dichiarazione integrativa e può essere chiesta a rimborso (colonna 4 rigo RX33) oppure utilizzata in compensazione (colonna 5 rigo RX33), ovvero ceduta nell’ambito del consolidato (colonna 6 rigo RX33).

A tale credito non si applica il limite generale annuale di compensabilità dei crediti d’imposta, pari a 2 milioni di euro (articolo 34, legge 388/2000) e quello annuale di 250.000 euro per i crediti agevolativi da quadro RU (articolo 1, comma 53, legge 244/2007).

Qualora il credito risultante dalla dichiarazione integrativa fosse superiore a 5mila euro, (o 20mila euro per i soggetti Isa con punteggio pari a 8 o media biennale di 8,5), per il suo utilizzo si ritiene necessario apporre il visto di conformità.

Relativamente alle modalità di compilazione del modello F24, il provvedimento non individua uno specifico codice tributo, di conseguenza si ritengono utilizzabili i codici 1857 e 1858 istituiti con la risoluzione 29/E/2021, indicandoli nella sezione erario “importi a credito compensati” anno di riferimento 2020.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©

Indice