Come fare perAdempimenti

Start-up e Pmi innovative, operativa la piattaforma per gli incentivi in regime «de minimis»

di Paolo Duranti

  • Quando Dal 1° marzo al 30 aprile 2021

  • Cosa scade Domanda per accedere alle agevolazioni per investimenti in start-up e Pmi innovative

  • Per chi Imprese beneficiarie delle agevolazioni presso le quali è effettuato l’investimento

  • Come adempiere Presentazione dell’istanza su piattaforma informatica del Mise

1In sintesi

Con la circolare 1.2021 del 25 febbraio scorso il ministero dello Sviluppo economico ha emanato le regole operative per l'accesso e il funzionamento della piattaforma informatica per la presentazione delle istanze relative agli incentivi fiscali previsti per le persone fisiche che investono in start-up e Pmi innovative, nonché approvato i relativi modelli.

Il documento segue al Dm 28 dicembre 2020 del ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 38 del 15 febbraio 2021, con le disposizioni attuative delle disposizioni introdotte dall'articolo 38, commi 7 e 8, del Dl 34/2020 (“Incentivi in regime«de minimis»all'investimento in start-up innovative” ex articolo 29-bis del Dl 179/2012 e “Piccole e medie imprese innovative” ex articolo 4, comma 9-ter, Dl 3/2015).

2“Start-up innovativa” e “Pmi innovativa”

Con la richiamata circolare 1.2021, il Mise ha altresì provveduto a perimetrare l’ambito applicativo della misura de qua sotto il profilo soggettivo.

In particolare, viene precisato che per “start-up innovativa” si intende esclusivamente la società di cui all’articolo 25, comma 2, del Dl 179/2012, anche non residente in Italia purché in possesso dei medesimi requisiti, se compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo (See) e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

Per “Pmi innovativa”, invece, si intende la società che rientra nella definizione di cui all’articolo 4, comma 1, del Dl 24 gennaio 2015, n. 3, anche non residente in Italia, purché in possesso dei medesimi requisiti, se compatibili, a condizione che la stessa sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all’Accordo sullo Spazio economico europeo e abbia una sede produttiva o una filiale in Italia.

La start-up o Pmi innovativa dev’essere regolarmente iscritta nell’apposita sezione speciale del Registro imprese al momento dell’investimento; pertanto, ai fini dell’agevolazione, il possesso di tale requisito deve essere comprovato alla data di trasmissione dell’istanza.

Le agevolazioni in esame spettano in relazione agli investimenti effettuati da soggetti passivi Irpef.

3Le caratteristiche dell’agevolazione

La misura consiste in una detrazione fiscale del 50%, calcolata sugli investimenti effettuati nel capitale sociale di startup innovative e Pmi innovative: l’investimento massimo detraibile non può superare – in ciascun periodo d’imposta - i 100mila euro per gli investimenti in start-up innovative, e 300mila per gli investimenti in Pmi innovative - e dev’essere mantenuto per almeno 3 anni.

In caso di cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, è prevista la decadenza dal beneficio e scatta l’obbligo di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.

In particolare, la norma precisa espressamente che l’agevolazione in esame viene concessa per gli investimenti agevolati ai sensi del regolamento (Ue) 18 dicembre 2013, n. 1407/2013 (come modificato dal eegolamento (Ue) 2 luglio 2020, n. 2020/972), in materia di aiuti «de minimis» (articolo 3), a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019, nel capitale sociale di Pmi o start-up innovative.

L’investimento può essere effettuato direttamente o anche indirettamente attraverso fondi comuni (Oicr) che investano prevalentemente in start-up innovative.

Sono ammessi anche tutti gli investimenti già effettuati nel corso del 2020 e fino all’operatività della piattaforma.

4Le modalità di richiesta e accesso

Prima dell’effettuazione dell’investimento da parte del soggetto investitore, l’impresa beneficiaria delle agevolazioni – cioè la start-up innovativa o la Pmi innovativa presso la quale viene effettuato l’investimento medesimo - presenta l’istanza tramite un’apposita piattaforma informatica (denominata “Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in start-up e Pmi innovative”), attiva dal 1° marzo 2021.

Alla piattaforma si accede dal collegamento indicato nell’apposita sezione “Incentivi fiscali in regime «de minimis» perinvestimenti in start-up e Pmi innovative” del sito internet del Mise.

Al riguardo è stato precisato che l’iter di presentazione dell’istanza è articolato nelle seguenti fasi:
1. accesso tramite Spid alla piattaforma informatica, a cura del rappresentante legale dell’impresa beneficiaria. Per le imprese richiedenti amministrate da una o più persone giuridiche o enti diversi da persone fisiche, l’accesso alla piattaforma informatica può avvenire solo previo accreditamento degli stessi e previa verifica dei poteri di firma del legale rappresentante. A tale fine, il legale rappresentante è tenuto ad inviare tramite pec, entro il decimo giorno lavorativo antecedente alla data prospettata di presentazione dell’istanza, una specifica richiesta all’indirizzo dgpiipmi.supmin@pec.mise.gov.it, per l’accreditamento;
2. immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione dell’istanza e caricamento, se previsto, del modello di cui all’allegato n. 2 della più volte richiamata circolare 1/2021, compilato e sottoscritto con firma digitale;
3. generazione del modello di istanza sotto forma di documento immodificabile, contenente l’identificativo della domanda, le informazioni e i dati forniti dal soggetto richiedente, e successiva apposizione della firma digitale;
4. caricamento dell’istanza firmata digitalmente ed invio della stessa, comprensiva della documentazione allegata;
5. rilascio da parte della piattaforma informatica dell’attestazione degli esiti delle verifiche dei massimali previsti dal Regolamento «de minimis» e della registrazione dell’aiuto«de minimis» presso il Registro nazionale aiuti.

L’impresa beneficiaria può presentare domanda nel periodo compreso tra il 1° marzo e il 30 aprile 2021.

Si tenga presente infine che le agevolazioni fiscali in commento devono essere indicate dal soggetto investitore nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui il soggetto stesso ha effettuato l’investimento.

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