Come fare perAdempimenti

Web tax, le istruzioni per il versamento sui servizi digitali

di Stefano Mazzocchi

  • Quando Entro il 17 maggio 2021 (il 16 cade di domenica)

  • Cosa scade Termine di versamento dell'imposta sui servizi digitali relativi al 2020

  • Per chi Imprese con soglie di fatturato e ricavi registrati in Italia

  • Come adempiere Pagamento tramite modello F24 con codici tributo

1In sintesi

Si avvicina la data di scadenza per il versamento della Digital service tax (Dst), l’imposta sui servizi digitali. Il 17 maggio 2021 (in luogo del 16 che cade di domenica), infatti, scade il pagamento della web tax italiana.

Termine fissato al 30 giugno 2021, invece, per l’invio della dichiarazione; il modello è stato approvato con provvedimento del 25 gennaio 2021.

Inizialmente la scadenza 2021 per il primo versamento era il 16 marzo, termine riscritto, come anticipato da un comunicato stampa 46 del 9 marzo scorso del Mef , dall’articolo 5, comma 15, lettera a), del Dl Sostegni.

2Le regole e i criteri

Le regole e le modalità di applicazione della web tax, originariamente introdotta dalla legge di Bilancio 2018 (commi 1011-1019 dell'articolo 1, legge 205/2017), sono state definite dal provvedimento 13185 del 15 gennaio 2021 delle Entrate.

La stessa Agenzia, con successivo provvedimento 22879 del 25 gennaio ha approvato il “modello Ddt, Digital Services Tax”, per la dichiarazione dell’imposta, le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati.

Da ultimo la circolare 3/E del 23 marzo ha fornito le risposte e le indicazioni attese dalle aziende e dagli operatori interessati dalla nuova normativa riguardante l’imposta sui servizi digitali.

3La determinazione del tributo

L’ammontare dovuto si determina applicando ai ricavi imponibili l’aliquota del 3%; a tal fine rilevano i corrispettivi percepiti nel corso dell’anno solare da ciascun soggetto passivo dell’imposta.

I ricavi imponibili devono essere assunti al lordo dei costi sostenuti per la fornitura dei servizi digitali e al netto dell’Iva e di altre imposte indirette.

Nella determinazione della base imponibile non devono essere considerati i ricavi derivanti dai servizi digitali resi a soggetti, sia residenti sia non residenti, che nel medesimo anno solare si considerano controllati, controllanti o controllati dallo stesso soggetto controllante ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.

4La modalità di versamento

La web tax dev’essere versata con le modalità consuete, di cui all’articolo 17 del Dlgs 9 luglio 1997, n. 241.

I codici tributo da utilizzare, con l’F24, per il versamento dell’imposta in esame – istituiti con la risoluzione 1° marzo 2021, n. 14/E – sono i seguenti:
2700”, denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m.”;
2701”, denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - INTERESSI”;
2702” denominato “IMPOSTA SUI SERVIZI DIGITALI – articolo 1, commi da 35 a 50, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e s.m. - SANZIONE”.

Al fine di adempiere all’obbligo di versamento, nonché per richiedere il rimborso, i soggetti che vi sono tenuti provvedono mediante il proprio codice fiscale.

I soggetti non residenti che non dispongono di un conto corrente presso sportelli bancari o postali situati in Italia e che non possono effettuare il versamento con le modalità ordinarie, devono disporre il pagamento attraverso bonifico in “EURO" a favore del Bilancio dello Stato al Capo 8 - Capitolo 1006 (codice IBAN IT43W0100003245348008100600), indicando quale causale del bonifico: il codice fiscale, il codice tributo e l’anno di riferimento.

5L’ambito soggettivo

La disciplina della digital tax è stata dettata dall’agenzia delle Entrate con il provvedimento direttoriale 15 gennaio 2021, n. 13185/2021, emanato in attuazione dell’articolo 1, commi 35-50, della legge di Bilancio 2019 (successivamente modificato dall’articolo 1, comma 678, legge di Bilancio 2020).

Sono soggetti passivi dell’imposta i soggetti esercenti attività d’impresa che, nel corso dell’anno solare precedente a quello in cui sorge il presupposto impositivo:
1. realizzano ovunque nel mondo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare complessivo di ricavi non inferiore a euro 750.000.000;
2. percepiscono nel medesimo periodo, singolarmente o congiuntamente a livello di gruppo, un ammontare di ricavi da servizi digitali non inferiore a 5.500.000 euro nel territorio dello Stato.

A tal fine, per “servizi digitali” si intendono:
1. la veicolazione su un’interfaccia digitale di pubblicità mirata agli utenti della medesima interfaccia;
2. la messa a disposizione di un’interfaccia digitale multilaterale che consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni o servizi;
3. la trasmissione di dati raccolti da utenti e generati dall’utilizzo di un’interfaccia digitale.

Al riguardo rilevano altresì i chiarimenti forniti dall’agenzia delle Entrate con la citata circolare 3/E del 23 marzo scorso: in quest’occasione, in particolare, è stato precisato che ai fini del tributo in esame non rileva la qualificazione del fruitore del servizio, potendosi trattare sia di un soggetto economico, sia di un consumatore privato.

6I servizi esclusi

L’imposta si applica alla fornitura dei servizi digitali.

Per espressa previsione normativa, sono tuttavia esclusi dall’ambito di applicazione del tributo in esame i seguenti servizi:
la fornitura diretta di beni e servizi, nell’ambito di un servizio di intermediazione digitale;
la fornitura di beni o servizi ordinati attraverso il sito web del fornitore di quei beni e servizi, quando il fornitore non svolge funzioni di intermediario;
la messa a disposizione di un’interfaccia digitale il cui scopo esclusivo o principale, in termini di ricavi realizzati, è quello della fornitura agli utenti dell’interfaccia, da parte del soggetto che gestisce l’interfaccia stessa, di contenuti digitali, servizi di comunicazione o servizi di pagamento. Al riguardo, per “interfaccia digitale” si intende qualsiasi software, compresi i siti web o parte di essi e le applicazioni, anche mobili, accessibili agli utenti attraverso cui sono prestati i servizi digitali da soggetti passivi dell’imposta. Una interfaccia digitale è multilaterale quando la stessa consente agli utenti di essere in contatto e di interagire tra loro, anche al fine di facilitare la fornitura diretta di beni e servizi;
la messa a disposizione di un’interfaccia digitale utilizzata per gestire, ad esempio, sistemi dei regolamenti interbancari ex Dlgs 1 settembre 1993, n. 385, piattaforme di negoziazione o sistemi di negoziazione di internalizzatori sistematici ex articolo 1, comma 5-octies, lettera c), Dlgs 24 febbraio 1998, n. 58 , attività di consultazione di investimenti partecipativi. sedi di negoziazione all’ingrosso di cui all’articolo 61, comma 1, lettera e), del richiamato Dlgs 58/1998, nonché altri sistemi di collegamento la cui attività è soggetta ad autorizzazione;
la cessione di dati da parte dei soggetti che forniscono i servizi di cui al punto precedente;
lo svolgimento di attività di organizzazione e gestione di piattaforme telematiche per lo scambio dell’energia elettrica, del gas, dei certificati ambientali e dei carburanti, nonché la trasmissione dei relativi dati ivi raccolti e ogni altra attività connessa;
in generale, i servizi accessori alle attività escluse, riportate nei punti precedenti.

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