Imposte

Bonus ricerca con calcoli semplici: aliquota unica al 50% sulle spese 2018

di Paola Bonsignore e Luisa Miletta

Per capire se e come il bonus ricerca e sviluppo (R&S) cambierà con il decreto crescita bisogna attendere ancora. Nel frattempo, però, l’agevolazione resta nell’agenda di imprese e professionisti, che si preparano a inserirla nel modello Redditi 2019, con un conteggio relativamente semplice rispetto a quello degli anni precedenti.

Il modello Redditi

Per quest’anno la modulistica risente delle modificazioni della legge di Bilancio 2019 (articolo 1, commi 70-72, legge 145/2018), che ha introdotto alcuni obblighi documentali con particolare riguardo alla certificazione dell’effettivo sostenimento delle spese ammissibili e la corrispondenza delle stesse alla documentazione contabile predisposta dall’impresa da parte di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti (si veda l’articolo in basso).

La partita per la fruizione del credito, però, si gioca in un altro campo: quello dei calcoli della spesa agevolabile, essendosi succedute negli anni svariate modificazioni sia nelle aliquote che nella tipologia di costi effettuati.

Il 2018, tuttavia, sembra essere un anno “facile” per il calcolo, in quanto il quadro normativo di riferimento per tale periodo di imposta prevede una sola aliquota pari al 50% per tutti i costi, senza quindi più alcuna distinzione in base alla differente tipologia degli stessi.

Una volta individuata l’aliquota, questa si applica alla «spesa incrementale complessiva» intendendosi con quest’ultima la differenza positiva tra:

l’ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende fruire dell’agevolazione;

la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015 (2012-2014, per i soggetti “solari”), o comunque nel minor periodo dalla data di costituzione della società interessata.

VEDI IL GRAFICO: Come si compila il modello

Il tetto alla spesa e il calcolo

In relazione al limite di spesa agevolabile, per il 2018 il beneficio spetta nel limite pari a 20 milioni di euro annui, con un minimo di 30mila euro, secondo quanto stabilito dal comma 15 dell’articolo 1 della legge di Bilancio 2017 (legge 232/2016), limite poi ridotto, ma solamente a partire dal 2019, a 10 milioni di euro con le modifiche dell’ultima legge di Bilancio. Naturalmente, per le società costituite nel corso dell’anno scorso, il limite di minimo va ragguagliato al tempo effettivo di “vita” dell’impresa.

Inoltre, per gli investimenti effettuati nel 2018, che interessano il modello dichiarativo vigente, nella circolare 13/E/2017 l’Agenzia ha precisato che non è necessario ripartire l’eccedenza tra i gruppi di spese individuati in ragione della diversa aliquota del credito d’imposta e stabilirne incrementi e decrementi rispetto alla media degli investimenti pregressi riferibile al singolo gruppo di spese.

Il confronto va effettuato prendendo a riferimento le spese ammissibili sostenute nei periodi d’imposta rilevanti ai fini della media e le spese sostenute nel periodo d’imposta in relazione al quale si intende accedere al beneficio, a prescindere dalla circostanza che le spese sostenute nei periodi della media e quelle effettuate nel periodo in cui si intende beneficiare dell’agevolazione appartengano a categorie diverse tra quelle ammesse al credito d’imposta.

Le modifiche in arrivo

In prospettiva futura, l’annunciato decreto crescita ipotizza che – dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2023 – il credito d’imposta sia concesso nella misura del 25% per tutte le spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in attività di R&S realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2019.

Pare destinata a scomparire, quindi, la distinzione d’aliquote introdotta dalla legge di Bilancio 2019, che riconosce l’agevolazione nella misura generale del 25%, salvo l’applicazione della misura del 50% con riferimento soltanto:

alle spese per personale dipendente impiegato nella attività di R&S (articolo 3, comma 6, lettera a del Dl 145/2013);

ai contratti stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati, startup e Pmi innovative per il diretto svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili al credito (lettera c dello stesso comma 6).

Il restyling dovrebbe riguardare anche la media di riferimento in relazione alla quale calcolare l’incremento agevolabile, che diventa mobile (tre periodi di imposta precedenti), in quanto, come si legge nella relazione illustrativa, «al fine di stimolare ulteriormente l’effettuazione di investimenti in ricerca e sviluppo (...) il riferimento alla media fissa (investimenti effettuati nel triennio 2012-2014) è ormai troppo risalente nel tempo».

I ritocchi sin qui illustrati dovrebbero riguardare comunque i modelli dichiarativi del prossimo anno, ferma restando la necessità di attendere la versione definitiva delle norme annunciate.

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