Contabilità

Iter breve e riservato, la carta dell’Ocri per dare aiuto alle imprese in crisi

di Michele D’Apolito

L’organismo di composizione della crisi d’impresa (Ocri) istituito dal Dlgs 14/2019 è lo strumento su cui si giocherà una buona parte delle speranze di successo della riforma. L’Ocri sarà infatti la sede in cui verranno esaminate ed affrontate le ragioni della crisi, in funzione di una tempestiva ripartenza o dell’avvio delle procedure, giudiziali.

Segnalazione

L’attivazione dell’allerta ad opera dell’organo di controllo o dei creditori pubblici qualificati (agenzia Entrate, Inps, agente Riscossione) farà approdare l’impresa di fronte agli Ocri, insediati presso le Camere di commercio, che avranno un referente nella figura del segretario generale e del suo ufficio, nonché un collegio di tre esperti nominati in tempi celeri dal tribunale del luogo in cui ha sede l’impresa, dalla camera di commercio territorialmente competente e da un’associazione di categoria rappresentativa del settore dell’impresa in crisi. Un meccanismo che dovrebbe garantire una multidisciplinarietà nell’approccio alla singola realtà in difficoltà, fondamentale per affrontare situazioni di crisi molto variegate.

Archiviazione

Il procedimento potrà essere archiviato in tempi brevissimi se, ancor prima di avviare un confronto con il debitore, l’Ocri verifica l’inapplicabilità all’impresa degli strumenti di allerta (è il caso delle grandi imprese, banche, assicurazioni e società quotate), o se constata la non sussistenza della crisi. L’ archiviazione scatta anche nel caso in cui l’impresa convocata attesti, tramite un professionista indipendente, di vantare crediti verso le Pa scaduti da oltre novanta giorni, il cui incasso determinerebbe il mancato superamento delle soglie rilevanti per la segnalazione all’Ocri.

La prima fase d’esame

Una volta constatata la necessità di affrontare la crisi, l’Ocri , entro quindici giorni dalla segnalazione, è tenuto a convocare il debitore e analizzare la situazione aziendale, verificando i presupposti di crisi ed individuando le iniziative da porre in essere per superare la fase di difficoltà entro un periodo di tempo fissato dallo stesso Ocri. Al termine di questo lasso temporale il debitore dovrà riferire all’Ocri le iniziative che ha assunto.In caso di positivo esito delle azioni compiute, si procederà con l’archiviazione.

Tutta questa fase è caratterizzata dall’assoluta riservatezza e confidenzialità, al fine di evitare che eventuali segnalazioni improprie, magari da parte di controllori eccessivamente zelanti, possano generare danni reputazionali difficilmente sanabili.

L’organismo svolgerà in questa fase il ruolo di advisor per il debitore, al fine di coadiuvarlo nell’individuazione delle azioni aziendali più opportune; e sta proprio in questa fase il nodo più delicato della normativa, considerato che l’impresa dovrà affidarsi, in una fase critica della propria attività, ad una terna di soggetti con cui non sussiste un vincolo fiduciario, tipico del rapporto di consulenza professionale.

Il coinvolgimento dei creditori

Il debitore che ritenga necessario coinvolgere i creditori nel riassetto e superamento della crisi, potrà attivare il procedimento di composizione assistita, sempre in seno all’Ocri: tre mesi a disposizione per negoziare con i creditori, sotto la supervisione ed il coordinamento del collegio di esperti e del referente dell’Organismo, con la possibilità di richiedere al Tribunale le necessarie misure protettive, ottenibili per tre mesi e prorogabili solo in caso di avanzamento delle trattative prodromiche ad un accordo con i creditori.

L’esito positivo delle trattative si concretizzerà in un accordo sottoscritto con i creditori, con gli effetti di un piano attestato di risanamento: pertanto il compimento di atti in esecuzione di tale accordo non sarà assoggettabile a revocatoria e sarà esente dai reati di bancarotta.

L’Ocri sarà composto da un referente (il segretario generale della Camera di commercio) responsabile della tempestività del procedimento, dall’Ufficio del referente e dal collegio di esperti. Quest’ultimo avrà tre membri, indicati dal Tribunale delle imprese, dal referente della Camera di commercio e da un’associazione di settore cui appartenga il debitore; ciò al fine di consentire una composizione eterogenea per competenza, esperienza ed approccio alla gestione della crisi.

Gli altri approfondimenti

Ocri, il destinatario delle segnalazioni di allerta (clicca qui per consultarlo)
di Fabio Cesare

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