Contabilità

Bilanci, il calcolo delle imposte fa i conti con le variabili Ace e bonus ammortamenti

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di Luca Gaiani


Il calcolo delle imposte nei bilanci 2018 trova le novità per Ace, super e iperammortamento.

Nella determinazione dell’Ires da imputare nel conto economico e da versare a fine giugno, occhi puntati sulle regole dell’agevolazione Ace, con la riduzione all’1,50 per cento del rendimento nozionale e l’estensione delle regole antielusive ai rapporti con le consociate estere. Una particolare attenzione va posta anche al calcolo del superammortamento, con coefficiente variabile tra il 40 per cento e il 30 per cento.

Ace all’ultima puntata
L’agevolazione Ace giunge al suo ultimo anno di vita con due sostanziali novità. La riduzione all’1,50 per cento del coefficiente da utilizzare per calcolare la deduzione e l’avvio delle regole antielusive (sterilizzazioni e riduzioni di base Ace) introdotte dal Dm 3 agosto 2017. Dal 2018, inoltre, non rileva la quota parte di utile destinato a riserva (anche in esercizi precedenti) formata da plusvalenze per conferimenti di aziende e di rami di azienda.

La più rilevante novità delle norme antielusive è costituita dall’allargamento del perimetro delle società rientranti nella definizione di gruppo ai fini Ace. Il precedente decreto attuativo limitava l’applicazione delle disposizioni antielusive ai soggetti che potevano usufruire dell’agevolazione e dunque alle società italiane di capitali o di persone, che erano controllanti di società che pure usufruivano dell’Ace, con l’esclusione dunque di controllate non residenti.

La nuova norma antielusiva interessa invece i soggetti appartenenti al gruppo (controllanti, controllate e società controllate da un medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile), nell’ambito del quale è presente almeno una società (di capitali o di persone) che usufruisce dell’Ace; ciò comporta l’estensione di queste regole ai rapporti tra società controllanti italiane e società controllate estere o viceversa.

Superammortamento variabile
Anche il superammortamento vede la fine con l’esercizio 2018 (salvo una coda al 30 giugno di quest’anno per ordini e acconti del 20 per cento effettuati entro il 31 dicembre 2018). Nel calcolo dell’incentivo, occorre districarsi tra le diverse disposizioni che si sono sovrapposte negli anni.

Per gli investimenti del 2018, in particolare, si dovrà distinguere: quelli effettuati entro il 30 giugno, sulla base di ordini confermati e acconti del 20 per cento pagati entro fine 2017, usufruiscono ancora della deduzione del 40 per cento e si estendono anche ad autovetture purché a uso esclusivamente strumentale (auto a uso pubblico, taxisti, autoscuole, noleggiatori); gli investimenti effettuati nel secondo semestre 2018, come pure quelli del primo semestre per i quali non risulta ordine e acconto del 20 per cento entro il 31 dicembre 2017, invece, generano una deduzione del 30 per cento e senza alcun bonus per le autovetture di qualunque utilizzo (agevolabili invece gli autocarri).

L’iperammortamento del 150 per cento giunge al suo secondo anno con la conferma sostanziale delle regole precedenti. In merito alle formalità da rispettare, un chiarimento importante è giunto dalla recente circolare 8/E/2019, secondo cui, per far scattare la deduzione, è sufficiente che la perizia sia stata giurata entro la fine dell’esercizio, senza necessità di dimostrare la trasmissione con data certa all’impresa.

Per approfondire: Bilancio d’esercizio e reddito d’impresa, a cura di Luca Gaiani, in edicola e on line

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