Professione

Sostegno con volumi limitati per i titoli illiquidi

di Lukas Plattner

Remunerazione fissa degli intermediari prevalente su quella variabile. E una distinzione netta tra titoli liquidi e illiquidi, per i quali sono previsti limiti più stringenti. L’8 aprile la Consob ha pubblicato alcune modifiche alla prassi sull’attività di sostegno della liquidità del mercato. Le modifiche si sono rese necessarie per adeguare questa disciplina alla normativa delineata dal Mar (Market abuse regulation, regolamento Ue 596/2014) e dalla direttiva Mad2 (Market abuse directive, 2014/57/Ue). La prassi sarà sottoposta all’Esma, l’Autorità che sorveglia il mercato finanziario europeo.

A dicembre 2016 l’Esma aveva già approvato alcuni punti (i cosiddetti points for convergence) sui quali far convergere le prassi nazionali.

La prassi prevede che un soggetto interessato a sostenere la liquidità di un titolo (l’emittente o un soggetto controllante) conferisca a un intermediario l’incarico di svolgere in modo indipendente questa attività, per agevolare il regolare svolgimento delle negoziazioni, evitando movimenti anomali del prezzo. L’intermediario agisce in modo indipendente: le modalità di remunerazione non devono influenzare l’esposizione al rischio.

Le modifiche riguardano tre aspetti principali. Quanto alla struttura della prassi, viene chiarito che l’attività di sostegno liquidità riguarda solo azioni e quote di fondi chiusi negoziati su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione su richiesta dell’emittente e con riferimento a sedi di negoziazione italiane. Viene, poi, introdotta una distinzione tra strumenti finanziari liquidi (definiti dall’articolo 22 del regolamento Ce 1287/2006) e illiquidi (che non rientrano in questo elenco). Per i titoli illiquidi sono previsti limiti più stringenti quanto all’allocazione della liquidità per l’operatività e ai volumi di acquisto e vendita.

Diversamente da quanto previsto dai points for convergence, l’Autorità non ha ritenuto di introdurre la categoria dei titoli altamente liquidi: in Italia gli emittenti che appartengono a questa categoria sono un’eccezione. Quanto alle modalità di remunerazione dell’intermediario, per non creare incentivi a un’operatività più intensa di quanto necessario, è stato specificato che la componente fissa debba essere prevalente su quella variabile (non potendo questa superare il 15% del totale).

Con riferimento ai limiti operativi, la prassi da ora non sarà applicabile a operazioni fuori mercato. In tema di trasparenza, è stata mantenuta la cadenza trimestrale dell’informativa al pubblico e alla Consob e sono state eliminate le informative in merito al numero delle controparti in acquisto e vendita, alla dimensione media delle proposte di negoziazione in acquisto e vendita e alla dimensione complessiva della liquidità detenuta a fine giornata. Resta, invece, ferma l’informativa sul bid-ask spread medio.

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