Imposte

Tari «flessibile» per le imprese

di Gianni Trovati

Per la Tari sui rifiuti assimilati che vengono smaltiti autonomamente dal produttore va applicata la regola dell'autonomia comunale, che secondo il comma 649 della legge di stabilità 2014 consente alle amministrazioni locali di prevedere riduzioni e sconti nella parte variabile della tariffa, e non l'esenzione automatica stabilita dal comma 661 della stessa legge di stabilità. A fare chiarezza sul groviglio normativo che caratterizza il nuovo tributo sull'igiene urbana è il ministero dell'Ambiente, nella circolare 1/2014 firmata ieri. Prova a trovare soluzione così uno dei tanti inciampi nelle regole della Iuc, che insieme alle incertezze sui criteri di distribuzione del fondo di solidarietà comunale sono alla base del rinvio al 30 aprile dei termini per i bilanci preventivi degli enti locali decisa ieri per decreto dall'ultimo consiglio dei ministri del Governo Letta.
Sul trattamento fiscale dei rifiuti assimilati agli urbani che i produttori (in genere imprese) smaltiscono autonomamente la legge di stabilità ha fissato due regole opposte. La prima, in linea con la disciplina che ha già contraddistinto i vecchi prelievi ambientali, lascia ai Comuni la possibilità di introdurre sulla parte variabile della tariffa sconti «proporzionali alle quantità (di rifiuti, ndr) che i produttori dimostrino di aver avviato al recupero» (comma 649). La seconda invece è più tranchant, e spiega che per questa tipologia di rifiuti «il tributo non è dovuto» (coma 661).
Il ministero dell'Economia sembrava orientato a lasciar sopravvivere solo questa seconda ipotesi, e un correttivo in questo senso era già stato inserito nel pacchetto enti locali del «decreto casa» che ora dovrà probabilmente trovare una nuova strada normativa (lì sono previsti tra le altre cose anche i correttivi sulla Tasi, l'anticipazione da 1,3 miliardi sul fondo per i Comuni e la seconda chance per gli enti sull'orlo del dissesto "bocciati" dalla Corte dei conti). La circolare dell'Ambiente gioca d'anticipo, guadagnandosi «l'apprezzamento» da Federambiente per «la tempestività dell'intervento puntuale su un tema delicato», e opta per la regola degli sconti autonomi.
A motivare questa scelta, spiega la circolare, concorrono due ordini di motivi. In primo luogo, l'esenzione totale era scritta nella versione originaria della legge di stabilità, mentre la possibilità per i Comuni di applicare introdurre detrazioni è stata introdotta nel corso dei lavori parlamentari. Di conseguenza, argomenta il ministero, è «la seconda norma a risultare non coordinata con la prima», e anche per evitare un contenzioso infinito occorre "amalgamare" le regole in via interpretativa. Ma la circolare evoca anche una ragione di merito: sarebbe «improvvido espropriare» i Comuni della possibilità di articolare la tariffa in modo flessibile per far convivere «gli stimoli alle buone pratiche in tema di recupero dei rifiuti» con «l'intuitiva esigenza di massima sostenibilità finanziaria del ciclo integrato dei rifiuti».
Questa riflessione si comprende se si dà uno sguardo al sistema dei costi del servizio di igiene urbana, di cui la Tari deve garantire la copertura quasi integrale (solo una quota del 7% può essere messa a carico delle risorse generali dell'ente per finanziare sconti aggiuntivi a quelli tipizzati dalla legge). Se si escludono del tutto dal tributo i rifiuti assimilati smaltiti in via autonoma, una fetta dell'entrata che viene a mancare (almeno il 30% del totale, secondo le stime, in un quadro che comunque varia da Comune a Comune) si scaricherebbe sul resto delle utenze, domestiche in primis, perché lo smaltimento "autonomo" da parte del produttore non cancella i costi generali prodotti dallo spazzamento e dai mezzi della società di igiene urbana. A militare per l'esenzione totale c'è invece l'idea del collegamento puntuale fra servizio di smaltimento e tariffa, per cui chi avvia in modo autonomamo al recupero i propri rifiuti assimilati non utilizza ovviamente l'attività generale di smaltimento, e quindi non dovrebbe pagare la Tari.

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