Contabilità

VERSO I BILANCI/Le agevolazioni fiscali non vanno in nota integrativa

di Giorgio Gavelli

L’obbligo di trasparenza in bilancio sulle contribuzioni pubbliche riguarda (per prudenza) anche le micro-imprese (articolo 2435-ter, Codice civile) ma non si estende a quelle che non sono soggette alla pubblicazione del bilancio presso il Registro delle imprese.

Esulano dalla finalità della richiesta e dall’ambito di riferimento dell’informativa le operazioni svolte nell’ambito della propria attività, laddove sussistano rapporti sinallagmatici gestiti secondo regole del mercato.

In attesa dell’emanazione di chiarimenti ufficiali – più volte auspicati - è il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ad analizzare, con un proprio documento, che fa seguito alla Circolare n. 5/2019 di Assonime, le criticità interpretative riguardanti l’articolo 1, commi 125 e seguenti, della legge 124/2017 in tema di trasparenza delle erogazioni pubbliche.

Ricordiamo che le società, già per i bilanci in chiusura, hanno l’obbligo di indicare in nota integrativa (anche nel bilancio consolidato) le sovvenzioni, i contributi, gli incarichi retribuiti e comunque i vantaggi economici di qualunque genere avuti dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti da esse controllati anche indirettamente, a pena della restituzione – entro tre mesi - degli importi ai soggetti eroganti. Sanzione che il Cndcec ritiene sproporzionata e propone di sostituire con un importo in misura fissa oppure proporzionale, non superiore allo 0.50%, dei vantaggi economici ricevuti. Uno dei chiarimenti più interessanti (in linea con l’interpretazione di Assonime) è quello che porta a espungere dal novero delle indicazioni da fornire tutte le operazioni che avvengono “a mercato”, essendo differente l’ottica delle imprese da quella degli enti del Terzo settore (a cui è dedicata la circolare n. 2/2019 del ministero del Lavoro). Inoltre, seguendo una lettura sistematica della norma, non dovrebbero essere rendicontate le misure agevolative rivolte alla generalità delle imprese e non ad una specifica realtà aziendale (come, per esempio, le misure agevolative fiscali).

In merito alla tempistica, secondo il Cndcec, le società che, ad esempio, hanno chiuso l’esercizio il 30 giugno 2019 dovranno includere nel proprio bilancio i contributi ricevuti dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018. Mentre le imprese che hanno iniziato l’esercizio prima del 1° gennaio 2018, nel chiudere il proprio bilancio prima del 31 dicembre 2018 non sarebbero ancora interessate dalla norma.

Pur se ciò non mancherà di creare problemi di lettura del bilancio (redatto per competenza), le informazioni richieste dovrebbero essere fornite secondo il principio di cassa, a meno che non si tratti di erogazione o liberalità in natura (ad esempio, la concessione in comodato di un immobile). Secondo il Cndcec l’adempimento in oggetto va esaminato dai revisori legali, a cui spetta di verificare le condizioni per l’iscrizione in bilancio dei pertinenti importi e la correttezza dell’informazione fornita. La disposizione rileva, inoltre, anche per l’organo di controllo, il quale dovrà verificare l’informazione resa in bilancio e considerare il pertinente giudizio del revisore.

Il documento del Cndcec - L'informativa dei contributi da amministrazioni pubbliche o soggetti a queste equiparati

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