Contabilità

Crisi d’impresa, organizzazione a presidio della continuità aziendale

di Girolamo Matranga

Il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenzarappresenta per lo scenario economico delle imprese italiane una novità significativa poiché impatta su alcune fondamentali variabili organizzative e societarie, ovvero la «cultura» e l’«etica» nel fare impresa. Esso mira, infatti, a riordinare/ripartire non soltanto dagli assetti organizzativi proporzionati e adeguati alle dimensioni del business svolto dalle imprese, ma anche da funzioni di controllo assolte dagli organi a ciò preposti di natura dinamica e fondate su procedure di allerta e di controllo on going, ovvero sistemi di monitoraggio e controllo dinamici che sappiano cogliere, in maniera tempestiva, indicatori di allerta che possano essere sintomatici di crisi latente e/o di potenziale incapacità momentanea e o permanente dell’impresa di continuare a operare in funzionamento.

Quindi, in maniera preventiva, consentire di individuare azioni di remediation tempestive, finalizzate a "traghettare" l’impresa verso "porti" più sicuri in cui riparare le anomalie rilevate e consentire, così, all’impresa di intraprendere il suo percorso economico sostenibile nel tempo, limitando perdite sistemiche.

La novità è altresì ravvisata nella circostanza che il legislatore mira a rivolgersi a un insieme di molteplici imprese anche di medie e piccole dimensioni, fino a ieri escluse da qualunque interesse legislativo in ambito organizzativo, tra l’altro "assi portanti" del nostro sistema economico finanziario, con finalità non certamente di penalizzarne l’impiantistica operativa ma, anzi, di affidarle a un kit di disposizioni normative – volte a capitalizzarne il valore creato fortificando lo spesso assente e/o carente assetto organizzativo e di controllo interno, inserendo procedure di allerta, con organi di controllo attivi – al fine di monitorarne la sostenibilità e/o supportarne eventuali momentanee difficoltà con i mezzi premiali che il legislatore ha messo a disposizione nella prerogativa "dell’auto denuncia" a seguito di sentori e correlate procedure di allerta.

Con il nuovo Dlgs 14/2019, il legislatore ha voluto estrapolare, dalla natura dell’articolo 2082 del Codice civile, alcune componenti riferite al soggetto (ovvero alla componente umana del fattore produttivo) e all’oggetto (ovvero alla componente capitalistica aziendale, del fattore produttivo) in maniera chiara e inequivocabile con esplicitazioni di doveri e oneri e responsabilità in capo a chi, con senso di responsabilizzazione, si trova a operare in forma imprenditoriale e in capo a chi, con altrettanto senso di responsabilizzazione, si trova, per legge, a esperire attività di monitoraggio e controllo sia ex ante che ex post, come i revisori e gli organi di controllo.

Infatti, sia l’articolo 13 del Dlgs 14/2019 che il modificato articolo 2086 del Codice civile titolato quest’ultimo alla gestione dell’impresa e non più (soltanto) con focus all’imprenditore rispetto al passato, incentrano l’attenzione anche sul sistema impresa.

Emerge al pari – rappresentando questa, a parere di chi scrive, una delle novità prevalenti di quanto il nuovo Codice della crisi ha inteso apportare allo scenario imprenditoriale italiano – che l’imprenditore deve assicurare (al sistema azienda e ai suoi Stakeholders) con «senso di responsabilizzazione» una gestione dell’impresa organizzata, in maniera adeguata e appropriata, proporzionata al settore merceologico di riferimento e in cui si svolge il proprio business, gestita in maniera equilibrata e sottoposta ad attività di controllo interno e monitoraggio continuo sulla sostenibilità del business e della continuità aziendale.

Entrambe le novità normative non possono, quindi, che essere considerate estremamente innovative e ciò per almeno un duplice ordine di fattori.

Da un lato, le disposizioni si rivolgono, con estrema chiarezza, anche a una ampia platea di imprese o organizzazioni imprenditoriali (societarie e collettive) di piccole dimensioni che fino a ieri non erano state mai esplicitamente impattate da disposizioni organizzative, gestionali e di controllo concernenti cioè il «dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale...», aspetti che, se non ottemperati, indicano comportamenti dolosi, colposi e concorsuali, anche penalmente rilevanti in base alla gravità, in caso di dissesto.

Dall’altro, con il successivo enunciato del comma 2 del predetto articolo 2086 del Codice civile, introduce, per la prima volta nel nostro ordinamento, un apparato preventivo, incentrato su flussi informativi/comunicativi bidirezionali delle potenziali e/o latenti crisi che portano a un approccio dinamico e consapevole del ruolo e della funzione di controllo nel mitigare rischi e responsabilità in materia di gestione aziendale e, dall’altro, introduce anche un esplicito sistema premiale in capo a chi, tempestivamente e senza indugio, è in grado di frenare eventuali emorragie latenti nei contesti imprenditoriali, per intraprendere un percorso di comunicazione e segnalazione aventi finalità riparatorie e di ripristino di funzionalità della gestione aziendale con i mezzi che la norma propone.

La tempestività delle segnalazioni, nei modi previsti dalla norma, comporta anche l’allentamento di quel vincolo di corresponsabilità solidale che spesso contraddistingue il rapporto tra imprenditore e organo di controllo.

Da qui l’importanza del ruolo del professionista (sia esso revisore, in particolare, nonché del commercialista, legale, sindaco, attestatore) – senza tralasciare quello degli altri Stakeholder, in generale, compreso le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del Testo unico bancario, l’erario e gli enti di previdenza richiamati dalla norma – sebbene tale ruolo deve comunque essere svolto con senso di responsabilizzazione, che vede nell’organizzazione aziendale di un’impresa il fulcro portante nella prevenzione della crisi aziendale e, con essa, la tutela del bene protetto ovvero la continuità aziendale.

Questo contesto, che innegabilmente comporta maggiori e più incisive responsabilità in ottica evolutiva di chi governa e di chi controlla le aziende e che pone molteplici obiettive criticità applicative, sollevate fino a oggi dalle categorie professionali con non poche perplessità anche in merito alle tempistiche connesse all’entrata in vigore dei meccanismi di allerta, può senz’altro essere anche l’occasione per cogliere nuove opportunità e sfide sia nell’ambito delle attività di controllo, per i revisori, sia nel fare impresa con nuove forme di governo e controllo societario, per l’imprenditore, che possano aumentare la credibilità del tessuto socio economico di riferimento delle imprese italiane anche nello scenario internazionale – a maggior ragione se si considera la prossima entrata in vigore della Direttiva 2019/1023 in materia di ristrutturazione preventiva e di esdebitazione delle imprese in crisi, che si inserisce nel quadro normativo previsto dal Dlgs 14/2019.

Nell’ambito del Decreto, non va dimenticata la prospettiva qualitativa su cui fondare i controlli aziendali, ovvero quella prospettiva culturale di fare impresa, che vede alla base di una sana e prudente gestione, un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contrabile, quale garante del bene protetto dalla norma ovvero la continuità aziendale, alla base di una economia florida e progredita.

Il modo di fare impresa "facile" trova nel Decreto il suo naturale contrasto.

Parimenti, l’attitudine ai controlli, da parte dei revisori e degli organi di controllo, deve richiedere un cambiamento nel linguaggio, approcciando ai controlli con visione d’insieme delle imprese e delle loro dinamiche e in cui gli aspetti qualitativi dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile (garante di una trasparente e attendibile produzione di grandezze economiche patrimoniali e finanziarie su cui si fondano i parametri quantitativi delle analisi, ovvero gli indici e i bilanci) devono assumere una connotazione più ampia, che sappia cogliere in maniera rapida e ricondurre a unità un mosaico fatto di regole, procedure e controlli su cui meglio identificare i rischi, tenendo sempre in considerazione, gli Isa Italia oltre che le molteplici disposizioni normative primarie e secondarie, che spesso vengono declinati senza una piena consapevolezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile delle aziende.

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