Contabilità

Crisi d’impresa, i crediti nei confronti della Pa bloccano le segnalazioni all’Ocri

di Lorenzo Lodoli e Benedetto Santacroce


I crediti certificati e vantati nei confronti della Pa possono bloccare le segnalazioni all’Ocri da parte dei creditori pubblici qualificati.

Ricordiamo che nel nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, Dlgs 14/2019, l’articolo 15 ha previsto in capo ai cosiddetti creditori pubblici qualificati del debitore (agenzia delle Entrate, agente della Riscossione e Inps), in presenza di fondati indizi sull’esistenza della crisi, avendo il debitore superato l’importo rilevante previsto dalla legge, l’obbligo di procedere a segnalare l’inadempimento prima di tutto al debitore, affinché possa intraprendere le dovute iniziative e, in mancanza, all’Ocri.

L’articolo 15, comma 5, però prevede che i detti creditori pubblici non procedono alla segnalazione agli organi di controllo della società e all’Ocri se il debitore documenta di essere titolare di crediti d’imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni, risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, predisposta dal ministero dell’Economia e delle finanze ex articolo 4 del Dm 25 giugno 2012 e articolo 3 del Dm 22 maggio 2012, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato.

La previsione di cui sopra si ricollega a quanto previsto dal successivo articolo 18, comma 3 secondo cui il collegio costituito in seno all’Ocri, ricevuta la segnalazione, sentito il debitore, dispone, in ogni caso, l’archiviazione della segnalazione qualora l’organo di controllo – ovvero, in sua mancanza, un professionista indipendente – attesti che l’imprenditore è titolare di crediti d’imposta o di crediti verso altre pubbliche amministrazioni, in relazione ai quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un importo complessivo il quale, portato in compensazione dei debiti che hanno originato la segnalazione, determini il mancato superamento delle soglie ex articolo 15, comma 2.

I crediti utilizzabili in compensazione sono quelli vantati a seguito di prestazioni riguardanti somministrazione, forniture, appalti e prestazioni professionali nei confronti dello Stato, degli enti pubblici nazionali, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, degli enti locali e degli enti del servizio sanitario nazionali.

Per essere utilizzabili tali crediti commerciali devono essere:
•certi, liquidi, esigibili e non prescritti e
•oggetto di istanza di certificazione telematica proposta dal creditore attraverso l’apposita funzione resa disponibile dalla piattaforma di certificazione dei crediti commerciali predisposta dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

L’istanza di certificazione può essere presentata da chiunque, società, impresa individuale, persona fisica o ente diverso da impresa, vanti un credito commerciale nei confronti di una Pa.

A tal fine se il creditore è una società o un’impresa individuale può operare immediatamente tramite la piattaforma elettronica di certificazione attraverso il suo titolare o un suo rappresentante. In tal caso per potersi accreditare deve fornire alcune informazioni personali e della società che rappresenta e sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità. Una volta fornite dette credenziali si potrà accedere alla piattaforma.

Questione diversa invece se il creditore è una persona fisica (per esempio un professionista) o un ente diverso in quanto per procedere all’accreditamento sulla piattaforma dovrà necessariamente passare attraverso la Pa di cui è creditore, con la quale effettuare un riconoscimento.

Una volta entrato nella piattaforma inoltra l’istanza di certificazione del credito utilizzando un’apposita funzionalità messa a disposizione dal sistema. Il sistema permette di monitorare e verificare in ogni momento lo stato di avanzamento del processo di certificazione.

Il creditore riceverà comunicazioni sul rilascio della certificazione e/o sulla insussistenza o inesigibilità del credito tramite la posta elettronica certificata (Pec).

In presenza di inerzia da parte della Pa debitrice, il creditore procedente potrà richiedere la nomina di un commissario ad acta. Il termine entro cui la Pa deve provvedere al rilascio o al diniego è di 30 giorni decorsi i quali il creditore può presentare, sempre attraverso la piattaforma, istanza di nomina del commissario.

Per approfondire: Fisco e crisi d’impresa, a cura di Benedetto Santacroce e Lorenzo Lodoli, in edicola e on line

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