Imposte

Dal Fatca al Crs è caccia aperta al segreto bancario, ma l’attuazione interna è troppo lenta

di Davide Rotondo

Sono diverse le normative finalizzate alla lotta all’evasione attraverso lo scambio di informazioni. Si pensi alla Savings Directive (Direttiva 2003/48/UE) finalizzata allo scambio di informazioni tra Paesi Ue con l’obiettivo di assicurare un livello di imposizione effettiva sui redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi corrisposti in uno Stato membro ad una persona fisica residente in un altro Stato membro, ovvero ai Tax Information Exchange Agreements (Tiea), trattati bilaterali normalmente conclusi tra Paesi i quali non hanno in essere una Convenzione contro le doppie imposizioni e il cui obiettivo è lo scambio di informazioni (su richiesta) tra le autorità competenti degli Stati contraenti. Queste normative possono avere natura multi-laterale o bilaterale. Tra le prime un’importanza notevole è ricoperta dalla Convenzione Multilaterale sulla mutua assistenza amministrativa in campo fiscale, ratificata dal nostro Paese nel 2011. Fatca, la normativa di origine statunitense emanata nel 2010, ha, invece, carattere bilaterale richiedendo alle istituzioni finanziarie dei Paesi sottoscrittori di un Accordo Inter-governativo con gli Stati Uniti, l’identificazione e segnalazione della clientela statunitense. Fatca ha svolto un ruolo propulsore molto importante nell’ambito dello scambio di informazioni rivolto al contrasto all'evasione fiscale. Infatti, il Common Reporting Standard - normativa di matrice Ocse fa ampiamente leva sull’impalcatura normativa delineata per Fatca, con alcune peculiarità dettate dalla natura multilaterale di questo nuovo scambio informativo. In base al Crs, infatti, l’ambito di identificazione e segnalazione si amplia e gli intermediari saranno chiamati ad individuare tutti i soggetti non residenti fiscalmente in Italia titolari di conti finanziari e a comunicarli all’agenzia delle Entrate che trasmetterà tali informazioni alle Autorità locali degli altri Paesi coinvolti nello scambio. L’Ocse è da sempre stata pioniere nell’implementazione di strumenti giuridici volti a raggiungere una maggiore trasparenza a livello tributario. Un esempio è dato dall’articolo 26 delle Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni che disciplina lo scambio di informazioni su richiesta tra Stati contraenti e, nella sua ultima formulazione, prevede che uno Stato contraente non possa rifiutare di comunicare le informazioni richieste unicamente perché queste sono detenute da una banca o da altro istituto finanziario. Anche la Svizzera ha recentemente siglato un Protocollo alla Convenzione già esistente con l'Italia, conforme con questa nuova formulazione, che sancisce, di fatto, la fine del segreto bancario.
A livello internazionale è dunque evidente la pressione che viene esercitata dalle varie Autorità verso una maggiore cooperazione fiscale ottenuta attraverso lo scambio informativo. Nonostante tali pressioni, tuttavia, gli iter legislativi locali subiscono notevoli rallentamenti che rischiano di vanificare gli sforzi fatti. Si pensi, ad esempio, alla legge di ratifica dell’Accordo Inter-governativo per l’implementazione di Fatca in Italia, definitivamente approvata dal Parlamento lo scorso 3 giugno e pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 7 luglio, quasi un anno e mezzo dopo la sottoscrizione dell’Accordo intervenuta nel mese di gennaio del 2014.

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