Contabilità

Nel concordato i giudici riducono i vincoli alla prosecuzione dell’attività

di Giovanbattista Tona

Il concordato con continuità aziendale (articolo 186-bis della legge fallimentare) guadagna spazio rispetto al fallimento. La giurisprudenza più recente sta infatti neutralizzando gli ostacoli all’applicazione di uno strumento che, offrendo opportunità di risanamento all’imprenditore, può dare risultati utili anche ai creditori. Un orientamento che anticipa la riforma contenuta nel Codice della crisi, che entrerà in vigore il 15 agosto 2020. È un trend che si riscontra su almeno tre capitoli differenti, esaminati qui di seguito.

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1. Le garanzie per i creditori. La questione ruota tutta attorno al valore dell’attivo dell’impresa insolvente o in crisi e alle concrete possibilità di realizzare liquidità sufficiente a soddisfare le pretese creditorie con una procedura liquidatoria, che essa sia il fallimento o il concordato fallimentare. La Corte di appello di Firenze (sentenza del 4 aprile 2019) ha sostenuto che la indicazione di una percentuale di soddisfazione garantita ad ogni classe di creditori non è un elemento vincolante della proposta, nè può intendersi come promessa di soddisfazione certa. È invece solo un dato di valutazione ex ante che deve consentire la verifica della proposta e del piano da parte dell’attestatore, del tribunale e dei creditori. E a questi ultimi spetta formulare il giudizio di convenienza della prosecuzione.

Di avviso contrario era stata la Corte di appello di Roma, che, con sentenza del 23 maggio 2016, aveva ritenuto necessario indicare una percentuale vincolante per compensare il fatto che nel concordato con continuità i creditori lasciano nelle mani del debitore quel patrimonio che avrebbero potuto far liquidare in loro favore.

Ma la Cassazione (sentenza n. 23315 del 27 settembre 2018) aveva già fatto da apripista all’orientamento fiorentino, affermando che la valutazione della convenienza economica della proposta è riservata ai creditori, mentre il tribunale deve verificare che essa sia conforme a legge, che non sia implausibile e infine, dopo l’ammissione, che l’andamento dei flussi di cassa, ed il conseguente indebitamento, non siano tali da erodere le prospettive di soddisfazione dei creditori. E in tale ultimo caso può disporre la revoca del concordato.

Il concordato con continuità non implica quindi garanzie di percentuali certe di soddisfacimento.

2. I vantaggi economici. La convenienza della prosecuzione dell’attività rispetto al fallimento nella capacità di garantire la soddisfazione dei creditori deve essere valutata in base a dati certi, come il valore di realizzo che si può ottenere in concreto dalla messa in liquidazione dell’attività. I singoli creditori non si possono quindi opporre al piano concordatario solo basandosi sul maggior valore dell’attivo rispetto ai ricavi provenienti dalla eventuale prosecuzione dell’attvità e risultanti dall’attestazione del professionista.

Lo ha affermato il Tribunale di Milano (sentenza del 15 novembre 2018), secondo il quale la maggiore convenienza dello scenario fallimentare rispetto a quello attestato da un piano di concordato con continuità va specificamente dimostrata, senza computare elementi aleatori e incerti e detraendo il valore immateriale e l’utile garantiti dalla prosecuzione.

3. L’affitto d’azienda. La Cassazione (sentenza 29742/ 2018) ha inolte sottolineato l’utilità che può derivare ai creditori dal mantenimento dell’attività in qualsiasi forma, ritenendo configurabile il concordato con continuità anche qualora l’azienda sia già stata affittata o si pianifichi debba esserlo.

Non è quindi rilevante se, al momento della domanda di concordato o all’atto della successiva ammissione, l’azienda sia esercitata da un terzo, perché anche il contratto d’affitto - sia ove contempli l’obbligo del detentore di procedere all’acquisto dell’azienda (affitto ponte), sia se non lo prevede (affitto puro) - è funzionale a mantenere il valore del complesso aziendale e favorirne l’impiego produttivo o la successiva cessione.

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