Contabilità

LE PAROLE DEL NO PROFIT/Enti con personalità giuridica obbligati a comunicare il titolare effettivo

di Martina Manfredonia e Gabriele Sepio

Obbligo di comunicazione del «titolare effettivo» anche per gli enti non profit con personalità giuridica. Dopo le modifiche alla normativa antiriciclaggio apportate con il Dlgs 125/2019, è prevista per quest’anno l’istituzione del Registro dei titolari effettivi, il cui schema di decreto attuativo è attualmente sottoposto a consultazione pubblica fino al 28 febbraio.

Il Registro costituisce una tappa fondamentale nell’ambito della lotta al riciclaggio e al terrorismo, fungendo da strumento pubblicitario contenente le informazioni circa la titolarità effettiva di società, enti e trust stabiliti sul territorio italiano. Gli adempimenti riguardano anche il Terzo settore, seppure con alcune distinzioni in base alla personalità giuridica. Solo gli enti che hanno ottenuto il riconoscimento dovranno comunicare i dati dei rispettivi titolari effettivi al Registro, mentre quelli che ne sono privi saranno tenuti a comunicare le informazioni solo in occasione dell’operazione di adeguata verifica da parte dei soggetti che vi sono tenuti (ad esempio avvocati, commercialisti, notai).

L’individuazione del titolare effettivo segue criteri differenti a seconda della tipologia di ente. In linea generale, il termine si riferisce alla persona fisica (o alle persone fisiche) nel cui interesse, in ultima istanza, una data prestazione/operazione è eseguita.

Per le fondazioni e associazioni riconosciute in base al Dpr 361/2000 (o, con la completa attuazione della riforma del Terzo settore, in base all’articolo 22 del Dlgs 117/2017), sono cumulativamente individuati come titolari effettivi: i fondatori, se in vita; i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione; i beneficiari, se individuati o facilmente individuabili (articolo 20, comma 4, Dlgs 231/2007). A ben vedere, questi ultimi sono difficilmente inquadrabili in enti che svolgono attività a sostegno della collettività o di una platea ampia di potenziali beneficiari, per cui, di regola, l’adeguata verifica dovrebbe riguardare solo le prime due categorie di soggetti.

Per gli enti non riconosciuti (associazioni, comitati, eccetera), invece, si utilizza il criterio residuale dell’articolo 20, comma 5 del Dlgs 231/2001, che individua il titolare effettivo con la persona (o le persone) che, in base agli assetti organizzativi o statutari dell’ente, hanno poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione.

Così, ad esempio, in una fondazione con un Cda a sette membri, un presidente con rappresentanza legale e un vice presidente che fa le sue veci in caso di assenza, tutti questi soggetti dovrebbero essere indicati come titolari effettivi insieme ai fondatori (se in vita). In un’associazione non riconosciuta con tre amministratori - di cui uno presidente - e un direttore generale (esterno al Cda), invece, occorrerebbe indicare anche quest’ultimo soggetto (oltre agli amministratori), mentre non rilevano eventuali associati fondatori.

Discorso a parte per i trust. In questo caso i titolari effettivi sono identificati cumulativamente nel disponente (ossia colui che ha costituito lo strumento), nel trustee (ossia l’amministratore del trust), nel guardiano (ove presente), nei beneficiari (intendendosi sia i beneficiari finali sia i beneficiari del reddito del trust), e in qualsiasi altra persona fisica che, in ultima istanza, eserciti un controllo sui beni in trust attraverso la proprietà diretta, indiretta o altri mezzi.

Il nuovo Registro sarà istituito in un’apposita sezione del Registro delle imprese e reso accessibile telematicamente sia dalle autorità competenti e dai soggetti obbligati all’adeguata verifica, sia dal pubblico, seppure con alcune limitazioni (ad esempio, l’accesso alle informazioni potrà essere escluso laddove esponga il titolare effettivo ad un rischio sproporzionato di frode, rapimento, ricatto, estorsione, molestia, violenza o intimidazione, ovvero quando il titolare effettivo sia un minore o un soggetto incapace di intendere e volere).

La scadenza degli invii, originariamente prevista per il 15 marzo 2021, dovrebbe partire già dall’autunno di quest’anno. Mentre, a regime, gli enti saranno obbligati a comunicare i dati entro 30 giorni dalla propria costituzione o dalla variazione del titolare effettivo, pena l’irrogazione di sanzioni (articolo 2630 del Codice civile). I dati saranno disponibili per un periodo di 10 anni.

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