Imposte

Corte Ue: soggetto a limiti il taglio dell’Ace in caso di branch estere esenti

di Riccardo Michelutti e Alessia Vignudelli

Con la sentenza del 17 ottobre 2019 nella causa C-459/18 (Argenta Spaarbank NV), la Corte di giustizia dell’Unione europea ha confermato la legittimità della vigente normativa belga relativa alla determinazione della deduzione nozionale per capitale di rischio di una società residente con branch all’estero, i cui redditi sono esenti in virtù di una convenzione contro le doppie imposizioni.
Tale normativa, modificata a decorrere dal 2014 a seguito delle censure mosse dalla precedente sentenza C-350/11 del 4 luglio 2013 (relativa al medesimo contribuente), limita la riduzione dell’agevolazione concessa alla casa madre [assimilabile all’agevolazione Ace introdotta in Italia dall’articolo 1 del decreto Monti del 2011 e da ultimo abrogata dalla Legge di bilancio 2019 con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018] all’importo dei redditi realizzati dalla stabile organizzazione e assoggettati al regime di esenzione.
Più in dettaglio, secondo la vigente disposizione belga, l’ammontare dell’agevolazione sul capitale di rischio riconosciuta alla società residente viene ridotta, ove la branch sia situata all’interno della Ue, dell’importo riferibile agli attivi netti di pertinenza della stessa e nei limiti del reddito da essa generato e soggetto al regime di esenzione. Ne consegue che, ove in un determinato esercizio la branch esente abbia realizzato una perdita, nessuna riduzione viene operata cosicché la società residente beneficia dell’intera deduzione calcolata sul capitale di rischio complessivo.
Con la precedente sentenza C-350/11, i Giudici comunitari avevano infatti sancito l’illegittimità della previgente normativa, che imponeva in ogni caso di ridurre il capitale di rischio della casa madre rilevante ai fini dell’agevolazione in parola in misura pari al valore degli attivi netti della branch estera esente. In tale occasione la Corte aveva stabilito che qualora la sterilizzazione dell’agevolazione di casa madre non tenga conto dei redditi effettivamente prodotti dalla stabile organizzazione estera in regime di esenzione, la restrizione alla libertà di stabilimento così generata non sarebbe giustificata da alcun motivo imperativo d’interesse generale (né dalla coerenza del sistema fiscale né dall’equilibrata ripartizione delle potestà impositive tra Stati).
Dalle citate sentenze della Corte di giustizia si desume quindi che, ove l’ordinamento dello Stato della casa madre preveda una deduzione dalla base imponibile pari al rendimento nozionale del capitale di rischio (equiparabile alla nostra “base Ace”), tale capitale di rischio, in presenza di branch Ue in regime di esenzione, può essere ridotto in misura non eccedente all’ammontare del reddito prodotto dalla stabile organizzazione e non assoggettato ad imposizione nello Stato di residenza della casa madre.
Si ritiene che le due pronunce assumano rilevanza anche ai fini italiani, in quanto la disposizione belga dichiarata illegittima con la causa C-350/11, è sostanzialmente analoga alle modalità di computo dell’agevolazione Ace dettata per il caso in cui la casa madre italiana abbia optato per il regime di branch exemption ex articolo 168-ter, Tuir. Infatti, il Provvedimento del 28 agosto 2017 attuativo dell’articolo 168-ter, Tuir dispone un meccanismo di sterilizzazione della base Ace rilevante per la casa madre residente non allineato a quanto previsto dalla nuova versione della normativa belga, ritenuto infine legittimo con la sentenza C-459/18.
Invero, il punto 7.8 del citato Provvedimento attribuisce un importo dell’Ace spettante all’impresa nel complesso alle branch estere in regime di esenzione sulla base di un parametro costituito unicamente dalla variazione in aumento del fondo di dotazione (congruo) rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010, alla stessa stregua di società controllate. Coerentemente, le istruzioni al quadro RS del modello Redditi – SC prevedono che le imprese residenti dotate di stabili organizzazioni in regime di branch exemption devono compilare per ciascuna stabile organizzazione un distinto modulo, al fine di riportare al rigo RS113 l’ammontare complessivo del rendimento nozionale relativo a detta stabile organizzazione. L’agevolazione così calcolata in capo a ciascuna branch esente riduce il reddito esente della stessa che va sottratto dal reddito complessivo dell’impresa nel complesso, secondo il meccanismo di calcolo previsto dal Provvedimento al punto 7.4. Così operando, quindi, viene di fatto ridotto l’ammontare della variazione in diminuzione a titolo di Ace spettante alla casa madre a fronte del proprio reddito imponibile.
Il medesimo punto 7.8 del Provvedimento prevede due correttivi, il primo dei quali dispone un limite alla riduzione dell’agevolazione Ace pari al rendimento nozionale dell’impresa nel suo complesso, ma così operando non è in grado di correlare la riduzione al diverso parametro costituito dall’ammontare dei redditi prodotti dalla branch estera e non assoggettati ad imposta in Italia. Quale ulteriore correttivo, è prevista l’irrilevanza, quale variazione in diminuzione ai fini del calcolo dell’agevolazione Ace di casa madre, dell’attribuzione del fondo di dotazione alla branch estera esente (alla stessa stregua di quanto accade per i conferimenti a società partecipate non residenti, ove sia disapplicato mediante interpello l’articolo 10 del Dm 3 agosto 2017), ma anche tale disposizione non è in grado di intercettare gli incrementi ad altro titolo della base Ace attribuibile alla stabile organizzazione esente che eccedono gli utili di quest’ultima assoggettati al regime di esenzione.
Si ritiene quindi che, con riferimento ai periodi di imposta di vigenza dell’opzione per la branch exemption e dell’agevolazione Ace (i.e. i periodi di imposta dal 2016 al 2018, ed anche i successivi alla luce delle prime bozze del Ddl Bilancio 2020), potrebbe invocarsi la non conformità con il principio comunitario della libertà di stabilimento della riduzione dell’agevolazione Ace dettata dal punto 7.8 del Provvedimento, nella misura in cui tale riduzione ecceda gli utili della stabile organizzazione stessa realizzati dal 2016 ed assoggettati al regime di esenzione.

Corte Ue, sentenza C-459/18

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