Imposte

Nuove regole per le cessioni intra Ue Ma per le presunzioni strada in salita

di Matteo Balzanelli, Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Le nuove regole sulla prova del trasferimento dei beni nelle cessioni intraUe entrano in vigore il primo gennaio 2020. Essendo prevista da un regolamento, non occorre recepire la disciplina, la quale può considerarsi direttamente applicabile dalla data prevista, con effetto sia nei confronti degli Stati che dei singoli.

Il quadro generale

La norma (articolo 45-bis del regolamento 282/2011 introdotto dal regolamento 2018/1912) intende superare la diversità d’approccio alla questione della prova della movimentazione dei beni da Stato a Stato che è alla base dell’esenzione (non imponibilità) accordata alle cessioni intracomunitarie nel rispetto delle altre condizioni . Anziché sopprimere la facoltà concessa agli Stati di definire le condizioni d’applicazione del regime (articolo 131, direttiva n. 2006/112), dettando una regolamentazione positiva a valenza generale, si è preferito introdurre due presunzioni legali, subordinate alla disponibilità di specifica documentazione, variabile a seconda che il trasporto sia eseguito da o per conto del venditore o dell’acquirente.

IL GRAFICO / Le nuove regole

In presenza di tale documentazione, si dovrebbe considerare che i beni sono stati effettivamente spediti o trasportati dal paese di partenza a quello di destinazione.

Il nodo

L’intento rischia però di non risolvere l’annosa questione per due ordini di motivi. Da un lato, perché la “combinazione” dei documenti necessari a far scattare le presunzioni si rivela, alla prova dei fatti, di difficile se non addirittura impossibile costruzione. Dall’altro lato, perché la possibilità concessa agli Stati di confutare le presunzioni introdotte, degradandole al rango di presunzioni “relative” suscettibili quindi di prova contraria, potrebbe lasciare margini di discrezionalità eccessivamente ampi alle amministrazioni fiscali, finendo per riproporre le stesse problematiche che si vorrebbero risolvere.

Ed è forse questo il motivo per cui l’agenzia delle Entrate, già nella risposta n. 100 dell’8 aprile 2019, ritiene di affermare che l’indirizzo fornito in passato con le risoluzioni 345/E/2007, 477/E/2008 e 19/E/2013 è “conforme” alle disposizioni regolamentari di prossima applicazione. A essere ottimisti, ciò può voler significare che le variegate combinazioni di documenti previste dall’articolo 45-bis, paragrafi 1 e 3 del regolamento, corrispondono in realtà al corredo documentale noto da tempo agli operatori nazionali: fatture, documentazione bancaria e contrattuale, modelli Intrastat, documenti di trasporto debitamente sottoscritti da tutti i soggetti coinvolti, attestazioni di ricezione merce rilasciate dal cliente. A pensar male, invece, si potrebbe ritenere che le Entrate considerino le nuove presunzioni nulla più di ciò che i verificatori – già oggi - reputano necessario, ma non sempre sufficiente, per sfuggire a possibili contestazioni, come peraltro confermano le “oscillanti” interpretazioni della giurisprudenza.

La giurisprudenza

Secondo la sentenza della Cassazione n. 19747/2013, nelle vendite franco fabbrica neppure la lettera di vettura Cmr sarebbe infatti sufficiente a provare il diritto alla non imponibilità della cessione, occorrendo anche un documento firmato dal destinatario. Mentre, per l’ordinanza n. 9717/2018, pur in presenza di dichiarazioni dei cessionari che attestano la ricezione della merce, occorrerebbero altri documenti non di “origine privata” fra cui la Cmr firmata, la quale, tuttavia, proprio in base all’orientamento di cui sopra, non servirebbe allo scopo. La provenienza dei documenti è comunque questione sensibile anche per il legislatore comunitario. La documentazione probatoria (documenti relativi al trasporto, fatture degli spedizionieri, polizze assicurative, documenti bancari, attestazioni di pubbliche autorità, ricevute che confermino il deposito dei beni nello Stato d’arrivo), infatti, deve sempre essere rilasciata da parti che siano indipendenti fra di loro, oltre che dal venditore e dall’acquirente.

IL GRAFICO / Le nuove regole

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