Come fare perAdempimenti

Certificazione Unica 2020

di Michele Brusaterra

  • Quando 31 Marzo

  • Cosa scade Trasmissione all’Agenzia delle Entrate della Certificazione Unica (CU) relativa agli importi corrisposti nell’anno precedente e consegna al percipiente (Art. 4, Dpr 22 luglio 1998, n. 322 - Risoluzione n. 145 del 21 dicembre 2006)

  • Per chi Sostituti d’imposta (articolo 23, Dpr n. 600/1973)

  • Come adempiere La CU va trasmessa all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in modalità telematica direttamente oppure tramite l’ausilio di un intermediario abilitato. La consegna al percipiente può avvenire in modalità cartacea, a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica.

1L’adempimento in sintesi

Il sostituto d’imposta che corrisponde redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi da pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi, deve trasmettere in modalità telematica all’Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediario abilitato, entro il 7 marzo di ciascun anno apposita Certificazione Unica (CU), con la quale si attestano le somme corrisposte e le ritenute effettuate anche ai fini previdenziali nel corso del periodo d’imposta precedente.

Tale scadenza per il 2020 slitta al 31 marzo, per effetto della proroga dei termini di alcune scadenze fiscali disposta su tutto il territorio nazionale dall'Agenzia delle entrate con comunicato stampa del 3 marzo 2020, a seguito dell'emanazione del DL n. 9/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020.

La Certificazione Unica deve essere consegnata dal sostituto d’imposta al percipiente entro il 31 marzo in modalità cartacea, tramite posta ordinaria ovvero elettronica.

Per le certificazioni non contenenti dati da utilizzare nella dichiarazione precompilata, l’invio può essere effettuato da parte del sostituto d’imposta entro il 31 ottobre, termine di presentazione del modello 770, che per il 2020 slitta al 2 novembre.

2Soggetti interessati

Sono interessati all’adempimento in esame i sostituti d’imposta che corrispondono redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, redditi da pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni o redditi diversi.

3Modalità e termini di adempimento

La certificazione unica deve essere predisposta mediante l’utilizzo del modello rilasciato dall’Agenzia delle entrate, disponibile sul sito internet alla sezione “dichiarazione dei sostituti d’imposta”.

Il modello prevede l’inserimento di:

- Dati relativi al soggetto che rilascia la certificazione
Il soggetto che rilascia la certificazione deve riportare, oltre ai propri dati identificativi ed al proprio codice fiscale, anche l’indirizzo completo della propria sede nella quale devono pervenire le comunicazioni relative ai conguagli sulle retribuzioni.

Il soggetto deve altresì indicare il codice dell’attività svolta in via prevalente (con riferimento al volume d’affari) desunto dalla classificazione delle attività economiche (ATECO), vigente al momento del rilascio della certificazione.

- Dati Anagrafici
Nella parte relativa ai dati anagrafici del modello CU 2020 devono essere indicati i dati relativi al datore di lavoro, ente pensionistico o altro sostituto d’imposta, nonché i seguenti dati relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme:

cognome Nome;
codice fiscale;
domicilio fiscale al 1° gennaio 2019 (se diverso rispetto al domicilio al 1° gennaio 2019 occorre indicare anche il domicilio fiscale al 1° gennaio 2020). Si precisa che gli effetti delle variazioni di domicilio fiscale decorrono dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate.

- Dati fiscali
Vanno certificati le somme e i valori assoggettati a tassazione ordinaria, i compensi con ritenuta a titolo d’imposta, quelli assoggettati ad imposta sostitutiva, quelli assoggettati a tassazione separata (arretrati di anni precedenti, indennità di fine rapporto di lavoro dipendente, compresi i relativi acconti e anticipazioni, erogati nell’anno a seguito di cessazioni avvenute a partire dal 1974 o non ancora avvenute e prestazioni pensionistiche erogate in forma di capitale comprese nel maturato fino al 31 dicembre 2006) nonché gli oneri di cui si è tenuto conto e gli altri dati necessari ai fini dell’eventuale presentazione della dichiarazione dei redditi (ad es. i giorni di lavoro dipendente e/o pensione).

Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici e privati che corrispondono trattamenti pensionistici di reversibilità devono certificare gli importi corrisposti per il coniuge superstite separatamente da quelli corrisposti per gli orfani, anche se minorenni e conviventi.

In caso di decesso del percettore delle somme, il datore di lavoro deve rilasciare agli eredi la certificazione relativa al dipendente deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando i dati anagrafici relativi al defunto.

La certificazione va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti, ai sensi dell’articolo 7, comma 3, del Dpr 22 dicembre 1986, n. 917, testo unico delle imposte sui redditi, agli eredi del sostituito.

Trattasi ad esempio di mensilità o ratei di tredicesima che il datore di lavoro non ha potuto corrispondere direttamente al lavoratore deceduto.

- Dati previdenziali e assistenziali INPS
I datori di lavoro già tenuti alla presentazione delle denunce individuali dei lavoratori dipendenti previste dall’art. 4 del Dl 6 luglio 1978, n. 352, devono compilare la certificazione unica anche, ai fini contributivi indicando i dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta all’INPS comprensiva delle gestioni ex INPDAP nonché l’importo dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del lavoratore versati e/o dovuti allo stesso ente previdenziale relativi all’anno riportato nell’apposito spazio previsto nello schema.

I dati previdenziali ed assistenziali devono essere indicati separatamente con riferimento ad ogni matricola aziendale utilizzata per il versamento dei contributi.
Nelle ipotesi in cui la certificazione venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale, deve essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Il modello CU 2020 relativo ai redditi erogati nell’anno 2019, deve essere presentato in modalità telematica entro il 31 marzo 2020 e contestualmente consegnato al percipiente in modalità cartacea, a mezzo posta ordinaria ovvero elettronica.
In caso di cessazione del rapporto di lavoro dovrà essere rilasciato entro il 12° giorno dalla richiesta del dipendente.

Si ricorda, inoltre, che l’invio delle CU non contenenti dati da utilizzare nella dichiarazione precompilata, può avvenire anche entro il termine previsto per la presentazione del modello 770, ossia entro il 31 ottobre, che per il 2020 slitta al 2 novembre.
In tal caso non è prevista l’applicazione di alcuna sanzione.

4Casi pratici


Le istruzioni al modello CU 2020, con specifico riferimento ai redditi da lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi, introducono l’obbligo di ripartire le somme non soggette a ritenuta in:

redditi non soggetti a ritenuta;
somme esenti ovvero che non costituiscono reddito.

In particolare tali importi dovranno essere riepilogati al punto 7 della sezione “Dati fiscali” del modello CU denominato “Altre somme non soggette a ritenuta” avendo cura di operare la seguente distinzione:

qualora si tratti di redditi non soggetti a ritenuta, bisognerà riportare il codice “7” all’interno della colonna 6;
se si tratta, invece, di somme esenti ovvero che non costituiscono reddito andrà indicato il codice “8” all’interno del medesimo campo.

La prima casistica si riferisce a tutti quei redditi che, per espressa previsione normativa, non sono assoggettati a ritenuta ma che costituiscono reddito di lavoro autonomo o comunque che sarebbe stato soggetto a ritenuta per il percipiente, se avesse adottato un regime “ordinario” di determinazione del reddito. È il caso, ad esempio, dei redditi percepiti dai contribuenti che aderiscono al regime fiscale forfetario di cui alla Legge 190/2014.

Le somme esenti ovvero che non costituiscono reddito sono quegli importi che non concorrono alla formazione del reddito imponibile per il soggetto percipiente e che si possono individuare nelle spese anticipate in nome e per conto del committente, escluse dal campo di applicazione dell’Iva ai sensi dell’articolo 15 del Dpr 633/1972, ovvero i bolli addebitati in fattura al committente.

Per analizzare le modalità di compilazione della CU 2020 si ipotizzi il seguente caso.

Nel corso del 2019 la società Alfa Srl ha ricevuto due fatture da un lavoratore autonomo esercente la professione di geometra per prestazioni tecniche eseguite presso la propria sede. Il professionista ha aderito al regime forfetario per il periodo d’imposta 2019.
La prima fattura, n. 10 del 15 marzo 2019, riporta i seguenti dati:

onorario € 700,00
cassa previdenza € 35,00
imposta di bollo € 2,00
totale corrisposto € 737,00.

La seconda fattura, n. 18 del 24 maggio 2019, riporta i seguenti dati:

onorario € 500,00
cassa previdenza € 25,00
imposta di bollo € 2,00
totale corrisposto € 527,00.

Alfa Srl, in qualità di sostituto d’imposta dovrà procedere alla compilazione del modello CU 2020 come segue.
Nel Campo 4 “Ammontare lordo corrisposto” della sezione Dati Fiscali dovrà riportare: € 1.204,00.
Di tale somma € 1.200 costituiscono reddito imponibile per il percipiente che aderisce al regime forfetario, mentre € 4,00 sono somme che non costituiscono reddito.
Pertanto il campo 6 dovrà essere valorizzato con il codice “7” in corrispondenza della somma € 1.200 da riportare nel campo 7 “Altre somme non soggette a ritenuta” e con il codice “8” in corrispondenza dell’importo € 4,00.

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