Controlli e liti

Tassa rifiuti sui parcheggi gratuiti di ipermercati e centri commerciali

di Luigi Lovecchio

Le aree adibite a parcheggio gratuito della clientela di un esercizio della grande distribuzione sono soggette a tassa rifiuti, a meno che l’operatore non ne dimostri l’inidoneità alla produzione di rifiuti. Con la sentenza 1753/5 depositata il 3 giugno scorso (presidente Silvestrini, relatore Bianchi), la Ctr Puglia ha confermato l’accertamento del Comune di Bari, ponendosi in linea con la Cassazione più recente.

La questione, che oltre ad essere molto diffusa può assumere in concreto una significativa rilevanza, riguarda la tassazione delle aree scoperte. Al riguardo, sebbene la vicenda risolta dal collegio pugliese riguardasse annualità in Tarsu, va subito precisato che la disciplina di riferimento è rimasta invariata fino all’attuale Tari.

La distinzione tra le aree

La regola giuridica è quella secondo cui le aree scoperte operative si tassano mentre quelle pertinenziali e accessorie a locali tassabili sono esenti. La differenza tra le due categorie di immobili deve essere individuata, da un lato, sulla base della destinazione d’uso delle aree medesime, dall’altro, alla luce dell’attività principale svolta dal produttore.

Volendo esemplificare, la superficie di un’attività commerciale adibita a carico e scarico dei prodotti destinati alla vendita dovrebbe essere tassabile, quale area operativa, poiché su di essa si svolge una fase dell’attività propria dell’operatore. Lo stesso dicasi se sull’area scoperta si svolge ad esempio lo stoccaggio delle merci, alla stregua di quanto accade per i magazzini di prodotti finiti. Secondo la tradizionale, e per vero mai mutata, prassi amministrativa, inoltre, le zone adibite a parcheggio sono operative se il servizio è svolto a pagamento, in quanto adibite all’attività tipica dell’impresa, mentre sono pertinenziali, e dunque esenti, se il servizio è gratuito per la clientela. Si pensi ad esempio anche ai parcheggi dei ristoranti o degli alberghi. In materia di Tarsu, si veda già la risoluzione 28 aprile 1994, n. 5/2151 del ministero delle Finanze.

Nel caso risolto dalla Ctr, la lite riguardava un esercizio della grande distribuzione che utilizzava spazi molto ampi adibiti a parcheggio gratuito della clientela. Secondo la tesi ministeriale, dunque, si tratta di superfici che avrebbero dovuto essere detassate.

La linea della Cassazione

Sul punto, il Comune ha tuttavia richiamato un recente orientamento dei giudici di legittimità secondo cui anche le aree a parcheggio non sfuggono alla regola generale in forza della quale è il contribuente che deve provare la sussistenza di condizioni di esenzione da prelievo (Cassazione, sentenza 18500/2017). Tanto, senza dimenticare l’onere della preventiva indicazione delle superfici esonerate nella denuncia iniziale o di variazione, in assenza della quale neppure può darsi luogo alla detassazione. A quest’ultimo riguardo, occorre ricordare che, sempre secondo l’impostazione tradizionale della Suprema corte, tutte le cause di esenzione da prelievo devono essere dichiarate e oggetto di specifica prova da parte del contribuente.

Il collegio giudicante ha recepito tale orientamento, affermando che le aree adibite a parcheggio gratuito, come pure quelle di manovra degli automezzi, devono essere qualificate come aree operative.

Non è chiaro se ci si trovi in presenza di un orientamento consolidato. Ove così fosse, bisognerebbe però precisare meglio i criteri distintivi da utilizzare, chiarendo quali sono le destinazioni d’uso esenti.

Sentenza 1753/5 Ctr Puglia

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