Professione

La prevenzione delle crisi al centro dell’organizzazione

di Riccardo Borsari

Il principio di prevenzione è uno dei pilastri su cui poggia la riforma della legge fallimentare attuata dal nuovo Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 14/2019).

L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di intervenire prima che si verifichi uno stato di insolvenza conclamato, quando è ancora possibile rimediare alla situazione di difficoltà economico-finanziaria in cui versi l'impresa, scongiurando l'aggravamento della crisi in atto con l'ausilio di organi a ciò preposti. Più tempestivo è l'intervento, infatti, maggiori sono le possibilità di risolvere la crisi d'impresa, con benefici che si allargano dalla singola attività risanata all'intero tessuto economico del Paese.

È dunque evidente il cambio di passo attuato nel nuovo Codice: con l'anticipazione dell'intervento pubblico non ci si limita ad agire a cose fatte, sanzionando l'incapacità dell'imprenditore, ma si vuole, piuttosto, offrire un valido ausilio per superare la crisi.

L'azione preventiva è resa possibile, anzitutto, attraverso l'introduzione dell'obbligo per l'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, di istituire nuovi assetti organizzativi all'interno dell'impresa che, insieme agli strumenti di allerta previsti dall'articolo 12 del Codice della crisi e agli obblighi di segnalazione in capo a determinati soggetti, costituiscono le principali novità del sistema messo a punto con il Dlgs 14/2019.

In particolare, l'articolo 375 del nuovo Codice ha cambiato significativamente la rubrica dell'articolo 2086 del Codice civile, che non si intitola più ‹‹direzione e gerarchia nell'impresa›› ma ‹‹gestione dell'impresa››, sottolineandosi così il preminente interesse del legislatore alla struttura dell'impresa. Viene aggiunto, difatti, un secondo comma, che stabilisce il dovere dell'imprenditore di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, funzionale, oltre che all'esercizio ordinario dell'attività, anche alla rilevazione tempestiva della situazione di crisi e della perdita eventuale della continuità aziendale.

Per assetto organizzativo, amministrativo e contabile si intende il complesso di regole e di procedure stabilite per garantire che il potere decisionale sia assegnato ed effettivamente esercitato a un livello operativo adeguato; ossia quando l'assetto organizzativo è in grado di garantire correttamente l'operatività delle funzioni aziendali.

Ogni imprenditore, quindi, è tenuto a dotarsi di strumenti necessari a prevenire il dissesto della propria attività. Di più: la disposizione obbliga l'imprenditore anche all'adozione solerte di quegli strumenti che l'ordinamento gli mette a disposizione per ovviare alla situazione di sofferenza in cui dovesse incorrere.

In definitiva l'imprenditore è gravato non solo dell'obbligo di impostare la propria attività conformemente ad uno standard preventivo adatto alle esigenze della propria impresa, ma ha anche il preciso dovere di ricorrere ai meccanismi preventivi disposti dalla legge.

In questo senso, l'articolo 3 del Codice della crisi ribadisce i doveri del debitore richiamando il contenuto del riformato articolo 2086 del Codice civile con lievi differenze a seconda che l'impresa operi in forma individuale o collettiva. Nel primo caso, è l'imprenditore a dover adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi; nel secondo, si richiede che la società si strutturi in modo tale da assolvere gli obblighi organizzativi al fine di prevenire situazioni di crisi.

Se è noto, infatti, che la società, quale paradigma dell'impresa collettiva, in ciascuna delle forme ammesse dall'ordinamento, prevede già organismi di controllo, è pur vero che quest'ultimi hanno finora funzionato secondo meccanismi modellati, per lo più, secondo un'ottica d'intervento successivo, non in linea con il disegno di controllo preventivo cui si ispira la riforma.

La disciplina di ciascun tipo societario è stata perciò adeguata alla necessità di predisporre meccanismi di prevenzione della crisi e di intervento tempestivo.

Le modifiche legislative hanno riguardato sia la società semplice, con effetti estensibili alla Snc e alla Sas in forza dei rimandi operati rispettivamente dagli articoli 2293 e 2315 del Codice civile; la Spa (con previsione ad hoc per il sistema dualistico di governo mentre per il sistema monistico opera il rimando dell'articolo 2409 noviesdecies del Codice civile); la Sapa, in ragione del rinvio dell'articolo 2454 del Codice civile; e infine la Srl.

In tutti i tipi societari si prevede che sia l'organo amministrativo a curare l'organizzazione preventiva della società ed è verosimile che nelle società più articolate l'incombenza venga attribuita dal collegio ad amministratori delegati.

L'obbligo di predisposizione di una struttura societaria adeguata non è stato lasciato, ovviamente, alla sola buona volontà degli amministratori.

Per assicurarne l'attuazione il legislatore ha infatti gravato anche altri soggetti interni, ossia gli organi societari di controllo, il revisore contabile e la società di revisione, del dovere di verificare che l'organo amministrativo valuti costantemente l'adeguatezza della struttura organizzativa dell'impresa.

La rilevanza sistemica di disposizioni, come quella relativa all'introduzione del nuovo articolo 2086 del Codice civile, è ulteriormente sancita dall'immediata entrata in vigore lo scorso 16 marzo, a differenza del resto della disciplina per la quale è prevista una vacatio legis sino al 15 agosto 2020.

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