Contabilità

L’Ocse ai big del web: tasse dove si vende e transfer price esteso

di Massimo Bellini

Tassazione dei profitti nei paesi in cui si fanno le vendite a prescindere dalla presenza fisica e revisione dei principi di transfer pricing. Sono le importanti novità che l’Ocse propone in risposta agli schemi di pianificazione aggressiva messi in atto dalle multinazionali sfruttando la digitalizzazione dei mercati.

Il documento ( Secretariat proposal for a “unified approach” under pillar one ) è stato pubblicato il 9 ottobre ed è in consultazione pubblica fino al 12 novembre. L’obiettivo è arrivare a una soluzione condivisa da parte dei 134 paesi che aderiscono al progetto Beps entro il 2020.

Gli interessi in gioco vanno dalla ridefinizione del potere impositivo dei vari Stati, alla revisione di alcuni principi cardine della fiscalità internazionale, tra cui la tradizionale definizione di stabile organizzazione e il principio di libera concorrenza. Saranno rivisti i meccanismi di cooperazione fiscale tra Stati. La proposta dell’Ocse dovrebbe comportare un’equa tassazione delle internet companies e, al tempo stesso, porre fine alle misure aggressive unilaterali di diversi paesi, tra cui la digital tax italiana.

Le multinazionali che potrebbero subire un impatto non sono solo le web companies, ma comprendono anche le aziende che si rivolgono ai consumatori tramite canali “tradizionali”, potenzialmente quindi tutto il mondo business to consumer. Il perimetro di inclusione dovrà essere definito con più precisione in futuro e ci si aspetta che alcuni settori, tra cui l’industria estrattiva, saranno esclusi. Ulteriori considerazioni, inoltre, dovranno essere fatte per le aziende finanziarie, alla luce delle specificità del settore. Saranno introdotte delle soglie minime di fatturato, ad esempio 750 milioni di euro di ricavi consolidati, parametro già utilizzato per l’applicazione del Country by country reporting.

Una delle novità più rilevanti riguarda la definizione del cosiddetto nexus. Mentre con le regole attuali le società non residenti sono tassate in un certo paese solo in presenza di una stabile organizzazione, la proposta dell’Ocse introduce un ulteriore concetto. Non sarà più necessaria la presenza fisica, ma basterà generare ricavi superiori a un importo predeterminato. Questa soglia, non ancora definita, potrà variare a seconda del paese in modo da garantire gettito anche agli Stati più piccoli e per settore. Una volta identificati i paesi in cui i gruppi dovranno essere tassati, si dovrà stabilire un meccanismo di suddivisione dei profitti. Anche su questo tema l’approccio Ocse si affianca alle tradizionali regole sui prezzi di trasferimento che, nei mercati in cui non vi è presenza fisica, non potrebbero essere applicate per mancanza di funzioni, rischi e asset. L’effetto finale dovrebbe comportare un aumento del gettito mondiale e una riallocazione dei profitti nei mercati di vendita. Tali profitti saranno la somma di tre elementi:

remunerazione per le attività di marketing e vendita con indici di redditività standard;

remunerazione delle ulteriori attività svolte, affiancata da strumenti di risoluzione delle controversie potenziati per evitare i conflitti tra Stati che genererebbero doppia imposizione;

ripartizione degli extra profitti che eccedono una soglia predefinita (da stabilire) per remunerare le attività routinarie. Profitti (o perdite) extra così determinati dovranno essere prima attribuiti con chiavi di allocazione agli intangibili di mercato, per poi essere ripartiti tra i vari mercati di vendita (ad esempio sulla base del fatturato).

Mentre per i primi due elementi la remunerazione presuppone la presenza fisica, il terzo si applica a prescindere, perché richiede esclusivamente che vi siano ricavi di vendita. Le attuali regole di transfer pricing rimarranno e si applicheranno a tutte le altre fattispecie (ad esempio remunerazione di brevetti e know-how o altre transazioni diverse da marketing e distribuzione) e a tutto il business to business. I nodi da sciogliere sono ancora molti, come le modalità di tassazione e formalizzazione delle nuove norme . Sarà fondamentale l’implementazione contemporanea da parte di tutti gli Stati, per evitare effetti distorsivi.

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