Imposte

Reverse charge, norma Aidc: Iva detraibile anche per i costi incongruenti

di Francesco Gerla e Fabio Landuzzi

L’Iva assolta dall’impresa residente mediante il reverse charge sulle fatture relative alle spese per servizi infragruppo resi da altre imprese non residenti deve essere riconosciuta detraibile anche qualora, in occasione di una verifica fiscale, viene contestata l’incongruenza della spesa, oppure un comportamento antieconomico dell’impresa. La norma di comportamento 205 dell’Aidc si occupa di un tema molto sentito nelle imprese appartenenti a gruppi internazionali: la detrazione dell’Iva assolta da un’impresa residente, mediante reverse charge, sulle fatture ricevute per i servizi resi da un’altra impresa non residente appartenente allo stesso gruppo multinazionale.

Infatti, quando viene contestata, ai fini delle imposte sul reddito, l’indeducibilità delle spese sostenute da imprese appartenenti a gruppi multinazionali per servizi infragruppo, analoga contestazione viene poi sovente estesa ai fini Iva, eccependo la non detraibilità dell’Iva assolta mediante reverse charge sulle relative fatture.

L’indetraibilità dell’Iva, invece, può ricorrere solo ove fosse provata dall’Amministrazione una macroscopica sproporzione del costo sostenuto per i servizi infragruppo rispetto all’attività dell’impresa; ma deve trattarsi di una sproporzione sintomatica dell’estraneità della spesa rispetto all’attività dell’impresa, ossia una situazione in cui la dimensione della spesa rende plausibile l’esistenza di un fumus frodatorio sul comportamento del soggetto passivo.

Oppure, ove fosse eccepita, una fattispecie di abuso del diritto.

Al di fuori di queste circostanze, per la detraibilità dell’Iva, l’impresa residente è tenuta solamente a dimostrare l’esistenza e la natura dei servizi acquistati, a fornire i relativi riscontri giustificativi e a provare che le spese hanno un nesso con le proprie operazioni attive che danno diritto alla detrazione. Questa conclusione non muta a seconda che la contestazione ai fini delle imposte sul reddito richiami l’articolo 109, comma 5, o l’articolo 110, comma 7 del Tuir; come pure non muta a seconda dagli esiti, ai fini delle imposte sul reddito, dell’eventuale avviso di accertamento, quand’anche questo fosse definito mediante uno degli istituti deflativi del contenzioso.

In materia di detraibilità dell’Iva assolta sui costi generali, anche la giurisprudenza della Corte di giustizia ha sottolineato la necessità e la sufficienza del fatto che le spese di cui si tratta facciano parte degli elementi costitutivi del prezzo dei prodotti venduti o dei servizi resi dal soggetto passivo, sempre che non si abbia il caso di un nesso diretto con operazioni attive che non danno diritto alla detrazione (per esempio operazioni esenti).Questa conclusione ha le proprie radici anche nella recente evoluzione giurisprudenziale della nozione di “inerenza” delle spese (Cassazione 450/2018, 3170/2018, 13882/2018 e 18904/2018) che si esprime come «una correlazione tra costi e attività d’impresa in concreto esercitata, traducendosi in un giudizio di carattere qualitativo, che prescinde, in sé, da valutazioni di tipo utilitaristico o quantitativo».

Inoltre, ai fini Iva, questa conclusione trova un conforto indiretto anche nell’articolo 6, comma 9-bis3, del Dlgs 471/97, il quale, proprio nel caso dell’Iva assolta mediante reverse charge, in presenza di operazioni inesistenti prevede che in sede di accertamento siano espunti tanto il debito imputato dal soggetto nelle liquidazioni mensili, quanto la detrazione effettuata nelle stesse liquidazioni.

Parrebbe perciò poco razionale che il sistema consentisse, in caso di reverse charge, un azzeramento dell’effetto Iva dell’operazione ove questa fosse considerata inesistente, e invece ne negasse la detrazione quando l’eccezione fosse solo riferita a una presunta e, spesso solo parziale, non inerenza della spesa.

La norma pubblicata oggi è la prima successiva alla scomparsa dell'avv. prof. Paolo Centore, al quale rivolgo un pensiero e un ringraziamento, ricordando la sua grandissima competenza, passione, energia e dedizione. Con i componenti commissione norme, ho avuto il piacere e l'onore di lavorare a stretto contatto con lui e serberemo il suo ricordo come un esempio.

Edoardo Ginevra, Presidente Aidc Milano, e la Commissione Norme di comportamento

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