Adempimenti

Isa, limite a 50mila euro di crediti per l’esonero dal visto di conformità

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva con limite a 50mila euro cumulativo per tutti gli importi beneficiabili (crediti infrannuali dei primi tre trimestri 2020 + credito annuale 2019). È questo uno dei chiarimenti della circolare 17/E/2019 dell’agenzia delle Entrate sugli Isa (indicatori sintetici di affidabilità fiscale) relativi al periodo d’imposta 2018, pubblicata nella tarda serata di ieri.

Il documento di prassi fa il punto sulle cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici e risponde ad alcuni quesiti tra cui quelli in merito all’esonero dall’apposizione del visto di conformità riconosciuto ai contribuenti più affidabili. La parte finale è invece dedicata ai quesiti posti dagli operatori in merito ad alcuni aspetti correlati all’applicazione degli Isa, prevedendo invece un’ampia parte inziale di carattere introduttivo dove è stato presentato lo strumento che sostituisce gli studi di settore con l’indicazione delle finalità e dei principali elementi distintivi dello stesso.

Va tuttavia specificato che in alcune delle risposte ai quesiti vengono del resto ripresi diversi concetti già oggetto di chiarimento nel convegno di qualche giorno fa organizzato da Rete imprese Italia (si veda l’articolo di ieri e quello pubblicato in questa pagina).

Con riguardo all’accesso al regime premiale è stato chiarito che, ai fini dell’esonero dal visto di conformità previsto dal punto 2.1 lettera b) del provvedimento del 10 maggio 2019 delle Entrate per le imposte dirette e l’Irap non è compreso la compensazione di crediti relativi alle ritenute fiscali operate dal contribuente in qualità di sostituto d’imposta.

Inoltre, sempre con riferimento al beneficio premiale in tema di esonero dal visto viene puntualizzato che il limite pari a 20mila euro per le imposte dirette e l’Irap, contrariamente a quanto accade in ambito iva, va invece considerato con riferimento a ciascun singolo tributo e non cumulativamente.

In relazione all’applicabilità dello strumento in presenza di situazioni particolari legate all’esercizio di più attività l’agenzia chiarisce quanto segue. Se per una delle due attività non risulta approvato uno specifico Isa il contribuente che consegue, con riferimento ad un periodo di imposta, sia redditi di impresa sia redditi di lavoro autonomo, accede ai benefici purché, in relazione all’attività soggetta ad Isa, emerga un punteggio di affidabilità pari o superiore a 8.

Viceversa se per una delle due attività il contribuente dichiara una causa di esclusione (ad esempio inizio attività nel periodo) dall’applicazione degli Isa, lo stesso non può accedere ai benefici previsti dall’articolo 9-bis, comma 11, del Dl 50/2017, in quanto non risultano applicati, per entrambe le categorie reddituali, i relativi indici sintetici di affidabilità fiscale.

Le società agricole costituite in forma giuridica di Snc/Sas/Srl che svolgono in via esclusiva attività agricola optando per la determinazione del reddito ai sensi dell’articolo 32 del Tuir a seguito di specifica opzione sono interessate dalla causa di esclusione dalla applicazione degli Isa relativa alla «determinazione del reddito con altre tipologie di criteri forfettari».

Infine la circolare ha avuto modo di chiarire che se il contribuente calcola il suo Isa senza modificare i dati precaricati dalle Entrate, ed importati dall’intermediario tramite il cassetto fiscale, l’Agenzia non effettuerà nessuna contestazione relativa ai valori delle variabili precalcolate anche se i dati riportati non sono corretti.

In altre parole volendo tradurre in pratica il concetto, il contribuente è tenuto ad intervenire (ove lecito e possibile) modificando i dati precalcolati, solo qualora quest’ultimi determinino l’insorgere di un qualche indicatore di anomalia. In caso contrario il contribuente non sarà chiamato a dover agire sui dati precaricati riportati nel modello Isa anche qualora essi dovessero presentare delle incongruenze rispetto ai dati reali.

Agenzia delle Entrate, circolare 17/E/2019

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