Professione

Spese legali, due vie per la fatturazione

di Andrea Barison e Andrea Paccagnella

Il giudice nel momento in cui emette la sentenza può condannare la parte che ha perso il processo al pagamento delle spese di lite e del compenso del legale della parte vittoriosa.

La condanna alle spese, o soccombenza, nel processo civile è disciplinata dall’articolo 91 del Codice di procedura civile e nel processo tributario dall’articolo 15 del Dlgs 546/1992.

Dal punto di vista operativo si possono verificare due fattispecie:

la parte vittoriosa ha provveduto al pagamento delle spese e del compenso professionale del proprio legale con la conseguenza che la parte soccombente dovrà rimborsarle quanto ha anticipato;

il legale della parte vittoriosa (articolo 93 del Codice di procedura civile), con procura ha richiesto al giudice la distrazione delle spese a suo favore e che il suo compenso gli venga pagato direttamente dalla parte soccombente senza che la somma sia anticipata dal suo cliente diventando, così facendo, creditore diretto del soccombente.

In entrambi i casi occorre definire le modalità operative relativamente a:

soggetto nei confronti del quale va emessa la fattura;

soggetto che deve corrispondere l’Iva;

soggetto chiamato a operare e versare la ritenuta di acconto.

Nella prima ipotesi (somme anticipate dalla parte vittoriosa), le spese di lite e gli onorari del legale sono anticipati direttamente dal cliente vittorioso. L’avvocato dovrà emettere la fattura nei confronti del suo cliente. Il rapporto sinallagmatico è tra legale e cliente. Il mandato è stato conferito dal cliente e la prestazione professionale è stata svolta nei suoi confronti. Solo lui, quindi, può risultare destinatario della fattura.

Se il cliente opera in regime Iva e la vertenza è inerente alla sua attività imprenditoriale o professionale, considerato che ha diritto alla detrazione dell’Iva, la parte soccombente non dovrà rimborsargli anche l’Iva, ma solo le spese di lite e quanto dovuto al legale al netto dell’Iva conteggiata in fattura.

Qualora, invece, il cliente non operi in regime Iva (o pur operando in regime Iva la vertenza esuli dalla sua attività imprenditoriale o professionale) la parte soccombente dovrà rimborsargli anche l’Iva esposta nella fattura.

La ritenuta di acconto relativa al compenso del legale dovrà essere operata dal cliente stesso del legale se, ai sensi dell’articolo 23 del Dpr 600/1973, assume la veste di sostituto di imposta.

Nella seconda ipotesi, invece, le somme vengono pagate direttamente dalla parte soccombente per effetto della richiesta di distrazione fatta dal legale e concessa dal giudice.

Anche in questo caso la fattura, deve essere emessa nei confronti del cliente del legale. In nessun caso, quindi, la fattura va emessa nei confronti della parte soccombente.

Se il cliente opera in regime Iva e la vertenza è inerente alla sua attività imprenditoriale o professionale, considerato che ha diritto alla detrazione dell’Iva, la parte soccombente dovrà corrispondere al legale l’importo della parcella al netto dell’Iva. Quest’ultima dovrà, quindi, essere separatamente pagata al legale da parte del proprio cliente.

Qualora il cliente non operi in regime Iva o pur operando in regime Iva la vertenza esuli dalla sua attività imprenditoriale o professionale la parte soccombente dovrà, viceversa, pagare al legale anche l’Iva.

La ritenuta di acconto ai sensi dell’articolo 25 del Dpr 600/1973 deve essere operata dal soggetto che assume la qualifica di sostituto di imposta e che corrisponde il compenso anche per prestazioni rese a terzi o nell’interesse di terzi.

Considerato, quindi, che nel caso di specie è la parte soccombente che paga il legale ne deriva che se assume la veste di sostituto di imposta dovrà anche operare e versare la ritenuta fiscale relativa agli onorari del legale.

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