Controlli e liti

Il processo tributario telematico impone gli atti in pdf nativo

La Ctp di Parma ha dichiarato inammissibile il ricorso scansionato

di Laura Ambrosi

È inammissibile il ricorso scansionato depositato in via telematica nel fascicolo della commissione tributaria; occorre infatti, che l’atto introduttivo sia nativo digitale in formato Pdf/A. A fornire questa rigorosa interpretazione è la Commissione tributaria di Parma con la sentenza n. 89/3/2020 depositata il 22 maggio 2020 (presidente e relatore I. Cavani).

Un contribuente impugnava dinanzi al giudice tributario un’intimazione di pagamento chiedendone la nullità ovvero l’annullamento per diverse ragioni tra le quali vizi di notifica e di motivazione. Il collegio adito ha preliminarmente riscontrato la procedura seguita per la costituzione in giudizio del ricorrente. La Ctp, ripercorrendo le numerose norme in materia di contenzioso tributario telematico, ha rilevato che secondo il decreto 4 agosto 2015 del Mef, l’atto introduttivo deve essere un file nativo digitale, depositato in formato Pdf/A. Ne consegue pertanto che non può essere un atto con firma autografa e poi scansionato. Nella specie, il ricorso depositato nel fascicolo non era nativo pdf, bensì una scansione dell’atto e per tale ragione, il giudice lo ha dichiarato inammissibile.

La decisione desta non poche perplessità. Innanzitutto, la norma non prevede espressamente l’inammissibilità del ricorso presentato con file da scansione e non nativo digitale. In ogni caso, comunque la giurisprudenza di legittimità, ormai da tempo, ha applicato in modo abbastanza generalizzata un principio affermato dalla Corte costituzionale (sentenza n. 189/2000). In particolare, la Cassazione ha precisato che le disposizioni tributarie devono essere lette in armonia con i valori della tutela delle parti in posizione di parità, evitando irragionevoli sanzioni d’inammissibilità. È stato affermato che è necessario attribuire alle norme processuali in genere, ed a quelle sul processo tributario in particolare, una lettura che, nell’interesse generale, faccia salva la funzione di garanzia che è istituzionalmente propria del processo (Cassazione 20617/2019, 23752/2015, 18088/2004).

Da tali principi è così conseguito che non sono stati dichiarati inammissibili ricorsi non correttamente sottoscritti o per i quali non era stata apposta la dichiarazione di conformità. Si tratta di situazioni per le quali la norma espressamente prevede l’inammissibilità, ma secondo la giurisprudenza di legittimità, possono essere “sanate” attraverso l’analisi di altri elementi in atti.

Applicando tali principi, alla vicenda oggetto della decisione della Ctp di Parma, forse per evitare l’inammissibilità bastava riscontrare la conformità dell’atto rispetto a quello notificato alla controparte. L’uguaglianza dei ricorsi, infatti, avrebbe garantito il diritto di difesa. Peraltro, il processo tributario telematico è obbligatorio solo dal 1° luglio 2019, poiché prima di tale data era facoltativo. Va da sé che forse anche per evitare una così gravosa sanzione di inammissibilità, si poteva tentare di sanare un simile errore che in concreto non ha avuto conseguenze.

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