Controlli e liti

Processo tributario, videoudienza con giudice da remoto

Il Dl 34/2020 ufficializza l’udienza virtuale anche per i giudici tributari

di Ivan Cimmarusti

Videoudienza anche per giudici e personale amministrativo, oltre che per parti e difensori. L’articolo 135 del Dl 34/2020 (decreto rilancio) pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 128 del 19 maggio riscrive le regole del contenzioso tributario per facilitare lo svolgimento dei processi in questa fase emergenziale. Non solo, perché novità ci sono anche sul fronte della magistratura tributaria: le somme raccolte col contributo unificato per l’anno 2020 saranno ripartite per ciascuna Commissione, derogando al principio «meritocratico» relativo allo smaltimento degli arretrati come disposto dall’articolo 37 comma 13 del Dl 98/2011.

Di fatto si tratta di novità già annunciate da Nt+ ma che ora diventano ufficiali, anche se ancora non proprio operative. Regole di svolgimento del contenzioso tributario che, in queste settimane di emergenza Covid-19, hanno trovato ulteriore forza nelle linee guida diramate dal Consiglio di presidenza della giustizia tributaria (Cpgt). C’è da dire che non tutte le Commissioni tributarie italiane sono riuscite ad avviare la videoudienza, come in Calabria, dove ci sono Ctp che hanno sospeso le udienze da fine marzo. Ma andiamo per gradi.

L’esecutivo ha riscritto lo svolgimento dell’udienza da remoto. In una prima fase, infatti, ha sollevato polemiche la norma secondo cui il giudice tributario - anche per la videoudienza - doveva essere presente fisicamente nelle aule. Adesso, invece, «la partecipazione alle udienze può avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l’aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto». Si ribadisce, inoltre, il principio che «il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza».

Tutto pronto al processo telematico? Non proprio. Stando ai dati dello stesso Cpgt circa il 50% dei giudici tributari italiani sono privi di firma digitale, aspetto fondamentale per dar corso al processo telematico. Si stima che 20mila sentenze digitali attendano di essere pubblicate. Per questo la stessa direzione tributaria del ministero dell’Economia ha stabilito di rilasciare la firma digitale Aruba a tutti quei giudici tributari che allo stato ne risultano sprovvisti. Tuttavia si dovrà attendere il mese di giugno.

Per questo il Cpgt è corso ai ripari, diramando linee guida per lo svolgimento del processo in modalità documentale. In sostanza ha previsto che - nell’attesa che tutti i giudici siano provvisti della firma digitale - le udienze debbano essere svolte con il deposito di atti e memorie scritte. Una sorta di contraddittorio cartolare, cui le parti possono anche rinunciare. In questo caso, però, l’udienza pubblica non si svolgerà ma sarà rinviata ad altra data post emergenziale.

A questo si aggiunga una polemica che sta montando sul software indicato da Sogei (partner tecnologico del Mef), ossia Skype for business. Fonti del Cpgt rivelano che si tratterebbe di un programma di collegamento ormai datato, che non assicurerebbe una corretta connessione come, invece, il più diffuso Teams.

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