Controlli e liti

Cinema, consumi di gas naturale ad accisa ridotta

Riconosciuta dalla Ctp Macerata 185/1/2020 l’aliquota per gli usi industriali e non quella per gli usi civili

La Ctp di Macerata 185/1/2020 (presidente Gianni, relatore Braconi) ha riconosciuto la spettanza dell’aliquota di accisa ridotta sui consumi di gas naturale delle sale cinematografiche, ricomprendendo gli esercenti di tale attività tra gli utilizzatori industriali a cui è riconosciuto il diritto alla riduzione di aliquota prevista dall’articolo 26 del Testo unico delle accise (Tua).
Per i giudici maceratesi, l’attività svolta da tali soggetti economici è a tutti gli effetti un’attività di carattere industriale, che giustifica l’applicazione dell’accisa ridotta, in luogo di quella per usi civili accertata dall’ufficio delle Dogane.

La natura della contestazione
La fattispecie oggetto di contestazione concerne il regime ai fini accise del gas naturale impiegato in un noto multisala cinematografico. Il fornitore del gas, dietro istanza del proprio cliente che aveva dichiarato la spettanza dell’aliquota ridotta, applicava in fornitura l’accisa per usi industriali prevista dall’articolo 26 del Tua, ritenendo spettante la riduzione.
L’ufficio di Civitanova Marche riteneva invece applicabile l’accisa per usi civili (quella che si applica sui consumi delle abitazioni), in quanto l’attività di esercizio di sale cinematografiche costituiva, a suo dire, attività non industriale. Recuperava pertanto la differenza di accisa unitamente a interessi, indennità di mora e sanzioni.
La soluzione della questione controversa è transitata dall’analisi della nozione di «attività industriale», che, in base alla consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, è quell’attività «rivolta alla produzione di beni o servizi, con la creazione di un risultato nuovo, che – ottenuto utilizzando, elaborando e trasformando i fattori predisposti dall’imprenditore – può consistere anche nella produzione di un servizio non avente consistenza materiale, e che si differenzia dall’attività commerciale, risolventesi nella mera intermediazione e distribuzione dei prodotti» (Cassazione 23518/2008 su accisa in un centro natatorio; Cassazione 7626/2010 e 16612/2008).
Secondo la tesi dell’ufficio, supportata da una nota della direzione centrale (non esibita in giudizio in quanto “atto interno”), non si rinverrebbe, nell’attività di gestione delle sale cinematografiche, la ricorrenza del presupposto relativo alla realizzazione di un risultato economico nuovo e originale, dal momento che «l’attività in questione è tesa alla diffusione dell’opera cinematografica, la cui fruizione può realizzarsi anche con altre modalità». Mancherebbe quindi il presupposto per l’applicazione dell’aliquota ridotta.

In difesa delle sale
La tesi dell’ufficio doganale è stata fermamente respinta dalla Ctp di Macerata, e non poteva essere diversamente. È stato infatti chiarito, con ampia e condivisibile argomentazione, che l’attività di gestione di sale cinematografiche, connotata dalla prestazione di plurimi servizi tra loro inscindibilmente connessi, persegue un’utilità sociale fornendo agli utenti un’esperienza visivo-sonora e sociale non ugualmente realizzabile al di fuori di tale contesto, ciò che concretizza proprio la produzione di una «nuova ricchezza» per la società, dunque un’attività di tipo industriale.
Una sentenza che viene in soccorso a un settore oggi in forte crisi per la situazione emergenziale e che conferisce all’attività dignità di natura industriale, respingendo tesi stravaganti secondo le quali guardare un film al cinema costituirebbe solo una tra le tante modalità di fruizione dell’opera cinematografica, anziché l’esperienza complessa e non altrove replicabile che tutti conosciamo, e che tanto ci manca.

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