Il CommentoAdempimenti

Tracciabilità dei pagamenti: serve un dietrofront sulla richiesta di estratto conto

Gli ultimi interpelli delle Entrate chiedono una documentazione che sarà difficile da reperire nel 2021

di Daniela Stefani e Marcello Tarabusi

L’agenzia delle Entrate in tre recenti risposte a interpelli specifici ha adottato una lettura estremamente restrittiva delle norme tracciabilità dei pagamenti degli oneri detraibili al 19% (si veda da ultimo l’articolo su NT+ Fisco). Se la legge di Bilancio rinvia all’articolo 23 Dlgs 241/1997, che semplicemente indica in modo non esaustivo i mezzi di pagamento alternativi al contante, l’Agenzia richiama invece la risoluzione 108/E/2014, relativa alle donazioni ai partiti politici per cui la legge imponeva espressamente l’identificazione del soggetto pagatore.

Estendendo a tutte le detrazioni la disciplina del finanziamento ai partiti, l’Agenzia si è spinta fino a pretendere che per le spese pagate tramite i sistemi elettronici di pagamento (ad esempio Paypal, Satispay, wallet e app dei cellulari eccetera) i contribuenti producano, in aggiunta alle ricevute elettroniche, anche una copia dell’estratto conto con l’addebito della spesa.

Negli ultimi anni la disciplina italiana ed europea dei pagamenti alternativi al contante ha subito cambiamenti radicali: dal 2019 è stata recepita la direttiva Ue PSD2, che considera tracciate tutte le transazioni fatte con sistemi di pagamento vigilati dalle autorità creditizie, non più solo attraverso le banche. Nel nostro sistema economico il 55% delle transazioni è fatto con le carte di credito/debito.

La norma sul tracciamento ha lo scopo di evitare che i pagamenti sottostanti siano fatti con contanti di dubbia provenienza e di far coincidere l’anno di godimento della detrazione on l’anno di effettivo sostenimento della spesa. L’amministrazione finanziaria può sempre svolgere ex post controlli approfonditi e capillari ove sorga il fondato sospetto di frode nel singolo caso, ma l’appesantimento generalizzato degli obblighi certificativi renderà di fatto non detraibili una moltitudine di spese ammesse fino all’anno scorso: sorge il dubbio che lo scopo inconfessato della norma sia ridurre il peso per il bilancio statale di sgravi fiscali su spese meritevoli di tutela, ma senza dirlo apertamente.

il Fisco dovrebbe rimeditare i propri orientamenti soprattutto per tutelare le fasce più deboli (anziani e meno abbienti che hanno poca dimestichezza con gli strumenti informatici o non possiedono gli strumenti tecnici per accedervi). Molte criticità sono ormai emerse:

1) il recupero degli estratti conto bancari o postali non è agevole: alcuni home banking li cancellano dopo pochi mesi e la richiesta di duplicati ha spesso un costo. Idem quelli delle carte di credito;

2) l’esibizione integrale del conto corrente viola la privacy del contribuente perché contiene molti altri dati, spesso sensibili. Un documento recante cancellature o “omissis”, del resto, non sarebbe idoneo a provare nulla perché potrebbero esservi degli storni in date differenti;

3) molti clienti ricevono l’estratto conto solo in file .pdf, che è alterabile tanto quanto la ricevuta di un’app o un’email e quindi nulla aggiunge in tema di prova della spesa;

4) le pensioni vengono ancora pagate per contanti ad un significativo numero di pensionati: perché imporre anche a loro, in modo indiretto, l’obbligo non previsto dalla legge di avere un conto corrente?

5) le carte prepagate – le più adatte a prevenire frodi sui pagamenti web - non prevedono alcun estratto conto;

6) lo Statuto del contribuente impone una vacatio di almeno 60 giorni tra l’emanazione di un nuovo adempimento e la decorrenza dei suoi effetti, ma le spese pagate nei primi due mesi del 2020 con modalità tracciabili non riconosciute dall’Agenzia saranno considerate non detraibili in violazione dello Statuto?

7) la gran parte delle spese detraibili sono già oggetto di specifica comunicazione all’Anagrafe tributaria (spese mediche, spese funebri, spese universitarie, interessi sui mutui, assicurazioni vita e infortuni, eccetera).

Da decenni tutti auspicano il recupero di un rapporto civile Fisco-contribuente: un cambio radicale e di rotta, più coerente con la realtà economica e rispettoso delle norme vigenti in materia di sistemi di pagamento sarebbe un deciso passo avanti in tale direzione. Conservare la fattura o la ricevuta della spesa e il tagliandino dell’addebito con Pos o carta di credito, o la ricevuta rilasciata dall’App o dalla piattaforma informatica utilizzata per pagare, dovrebbe essere del tutto sufficiente al fine di provare che il pagamento non è avvenuto per contanti. Si chiede troppo?