Finanza

Doppie imposizioni, nella convenzione con la Giamaica ritenuta fino al 10% sui servizi

Regole particolari in materia di tassazione dei servizi che sono state richieste dalla Giamaica

di Massimo Bellini ed Enrico Ceriana

Nella prima metà di agosto sono state pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale le leggi di ratifica delle convenzioni contro le doppie imposizioni con Colombia, Uruguay, Cina e Giamaica.
La convenzione con la Giamaica fa seguito ad un accordo di cooperazione economica del 1987 e dovrebbe ulteriormente facilitare gli scambi economici tra i due Paesi. Ad esempio, come sottolineato dai funzionari italiani al momento della firma, la Giamaica è un paese in cui il gruppo Campari ha investito molto.

La tassazione dei servizi
La convenzione è inoltre interessante perché prevede una peculiare disposizione sulla tassazione dei servizi. In caso di servizi resi da un soggetto italiano con presenza in Giamaica (ma senza stabile organizzazione coinvolta nella prestazione dei servizi) ad un soggetto giamaicano o resi ad una stabile organizzazione in Giamaica di un residente in Italia, ai sensi dell’articolo 13 della convenzione, il compenso è assoggettato nello stato della fonte (Giamaica) ad una ritenuta non superiore al 10%.

Transazioni intercompany
In aggiunta è prevista l’applicazione della ritenuta alle transazioni intercompany, ovvero ai casi in cui il debitore beneficiario del servizio paghi il compenso a una persona strettamente correlata. Una persona è considerata strettamente correlata ad un’impresa se, tenuto conto dei fatti e delle circostanze, una ha il controllo dell’altra o entrambe sono sottoposte a comune controllo ed in ogni caso qualora vi siano partecipazioni oltre il cinquanta per cento.

L’espressione compenso per servizi comprende i pagamenti per qualunque servizio di carattere manageriale, tecnico o consulenziale. Sulla base del dossier della Camera dei Deputati la norma è stata fortemente voluta dalla Giamaica. In effetti, una previsione analoga è presente sostanzialmente in tutti i trattati firmati dalla stessa.

Le limitazioni
Ad esempio, quello con il Canada del 1978 prevedeva, sempre all’articolo 13, una disposizione riguardante le management fees con il diritto dello stato della fonte di applicare una ritenuta sui compensi del 12,5%. Tuttavia è importante precisare che, proprio l’Italia in sede di negoziazione della convenzione, ha introdotto una notevole limitazione escludendo dall’ambito di applicazione tutti i servizi routinari di supporto e amministrativi quali quelli relativi al controllo contabile e finanziario, alla gestione finanziaria, all’insolvenza, alla tassazione all’approvvigionamento e alla gestione del magazzino alle questioni legali e del personale e alla consulenza relativa al normale svolgimento dell’attività (par. 5 art. 13 della convenzione).

La norma, che seguiva l’impostazione degli altri trattati della Giamaica, ne esce dunque ridimensionata in maniera significativa poiché tutto ciò che attiene a management fees relative alla normale attività non soggiace all’articolo 13, ma rientra nel novero (in caso di gruppi) dell’articolo 7 della convenzione con conseguente tassazione nel solo paese di residenza del prestatore.

Alto valore aggiunto
Nell’articolo 13 dovrebbero invece rientrare i servizi ad alto valore aggiunto, ovvero non routinari, quali ad esempio ricerca e sviluppo, servizi tecnici eccetera. Ad ulteriore garanzia degli interessi italiani è stata inserita nel protocollo una clausola cosiddetta della “nazione più favorita” che prevede che qualora la Giamaica firmi un accordo con altri stati europei che prevede una ritenuta inferiore al 10% tale minore ritenuta dovrà essere successivamente applicata anche al trattato con l’Italia.

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