I temi di NT+Novità della settimana

I provvedimenti dal 24 al 30 luglio

I provvedimenti normativi e le interpretazioni ministeriali dell'ultima settimana

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di Roberta Coser e Claudio Sabbatini


Immobili/Prima casa

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 luglio 2020, n. 223
Credito d'imposta per riacquisto della "prima casa" utilizzabile anche per la "seconda casa"
Il residuo credito d'imposta per l'acquisto della "prima casa" (articolo 7, legge 448/1998), che non sia possibile utilizzare per il riacquisto (entro un anno) dell'abitazione ed utilizzato solo in parte nella dichiarazione dei redditi fino a capienza dell'imposta dovuta, può essere utilizzato in diminuzione delle imposte dovute per l'acquisto della "seconda casa". Il credito d'imposta è pari all'ammontare dell'imposta di registro o dell'Iva corrisposte in relazione al "primo" acquisto agevolato, purché esso non sia superiore all'imposta di registro o all'Iva dovute in relazione al "nuovo" acquisto (Cm 19/E/2001, paragrafo 1.4). Si ricorda che il credito spetta anche ove il nuovo acquisto agevolato preceda la vendita della "vecchia" prima casa (comma 4-bis della Nota II-bis all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata al Dpr 131/1986; Cm 8 aprile 2016, n. 12/E, paragrafo 2.1).
L'istante non ha potuto fruire del credito d'imposta per il riacquisto della prima casa in sede di rogito notarile poiché la suddetta compravendita era soggetta all'Iva. Pertanto, ha scelto di recuperare detto credito in diminuzione dell'Irpef, in sede di dichiarazione dei redditi (utilizzato solo parzialmente). Ha chiesto, quindi, di poter utilizzare il credito d'imposta residuo per il pagamento delle imposte di registro, ipotecaria e catastale dovute in relazione all'atto di compravendita di un secondo immobile.
Con la Cm 1 marzo 2001, n. 19/E, paragrafo 1.5 (come pure con la Cm 29 maggio 2013, n. 18/E, paragrafo 3.11.1; la Cm 24 aprile 2015, n. 17/E, paragrafo 4.9; la Cm 27 aprile 2018, n. 7/E), è stato chiarito che il contribuente può utilizzare il credito d'imposta portandolo in diminuzione dall'imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto che lo determina, oppure può utilizzarlo nei seguenti modi: per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; in compensazione delle somme dovute.
Con la Cm 24 aprile 2015, n. 17/E, è stato, altresì, chiarito che nell'ipotesi in cui il credito di imposta venga utilizzato in diminuzione dell'imposta di registro dovuta in relazione all'atto di acquisto che lo determina, solo parzialmente, l'importo residuo potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche, ovvero in compensazione delle somme dovute.
Da tutto ciò si evince che le varie modalità di utilizzo contenute nella norma sono alternative, ma non hanno carattere preclusivo.
Pertanto, nelle ipotesi in cui, effettuata la scelta, vi sia un residuo di credito inutilizzato, è possibile riutilizzare il bonus restante.

Immobili/Sisma bonus

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 22 luglio 2020, n. 224
Cessione del credito da sisma bonus da parte di un contribuente in regime forfetario
Un contribuente in regime forfetario (articolo 1, commi 54-89, legge 190/2014) può cedere – ai sensi dell'articolo 16, comma 1-quinquies, Dl 4 giugno 2013, n. 63 – all'impresa esecutrice dei lavori (finalizzati alla riduzione del rischio sismico) il credito corrispondente alla detrazione da sisma bonus.
Si ricorda che, per le spese sostenute dall'1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, spetta una detrazione del 50% calcolata su un ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare; la detrazione dev'essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo, nell'anno in cui sono state sostenute le spese e in quelli successivi, e spetta relativamente ad edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 e per le costruzioni adibite ad abitazione, anche diversa da quella principale, e ad attività produttive.
Per gli interventi antisismici effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni spettano nelle seguenti misure: 75% delle spese sostenute, nel caso di passaggio a una classe di rischio inferiore; 85% delle spese sostenute, quando si passa a due classi di rischio inferiori.
La detrazione – che si applica su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio – può essere ceduta dai tutti i beneficiari (soggetti Irpef o Ires).
Disposizioni recenti (articoli 119 e 221 del Dl 34/2020) hanno modificato alcune disposizioni per gli interventi effettuati dall'1 luglio 2020.
Il provvedimento agenzia delle Entrate 8 giugno 2017 prevede la possibilità di cedere il credito (ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad "altri soggetti privati", come persone fisiche, anche se esercitano attività di lavoro autonomo o d'impresa, società ed enti) da parte di tutti i condomini teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell'imposta in quanto l'imposta lorda è assorbita da altre detrazioni o non è dovuta. Pertanto, è irrilevante il fatto che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile Irpef perché assoggettato ad un regime sostitutivo, com'è appunto nel caso di specie, avendo l'istante aderito al regime forfetario. Anzi, secondo quanto si legge nella risposta in commento, l'istituto della cessione del credito d'imposta è stato introdotto proprio con l'obiettivo di garantire ai contribuenti delle alternative rispetto alla detrazione nel caso in cui questa non possa essere fruita (è il caso dei soggetti incapienti).
La Risposta precisa, inoltre, che è consentita la fruizione della detrazione d'imposta in oggetto per il sostenimento delle spese per la realizzazione dell'intonaco di fondo e di finitura, della tinteggiatura e dei decori dell'immobile. Sul punto l'agenzia delle Entrate precisa che la disciplina del sisma bonus va inquadrata all'interno delle disposizioni di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del Tuir per cui anche per gli interventi finalizzati a ridurre il rischio sismico opera il principio secondo il quale l'intervento di categoria superiore assorbe quelli di categoria inferiore ad esso collegati o correlati (Rm 147/E/2017). Conseguentemente, l'agevolazione spetta anche in relazione alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulla facciata, compresi quelli per la realizzazione dell'intonaco di fondo, dell'intonaco di finitura della tinteggiatura e dei decori (l'immobile di cui al quesito è sottoposto al vincolo paesaggistico), se questi possono essere considerati di completamento rispetto all'intervento funzionale alla riduzione del rischio sismico.


Immobili/Plusvalenze

Circolare agenzia delle Entrate 29 luglio 2020, n. 23
Cessione di un fabbricato da demolire – Tassazione della plusvalenza
In merito all'imponibilità della plusvalenza ex articolo 67, comma 1, lettera b, del Tuir è consolidato l'indirizzo della Cassazione (sentenza 21 febbraio 2019, n. 5088) in base al quale se oggetto della cessione è un edificio, tale trasferimento non può mai essere riqualificato come "cessione di area edificabile", nemmeno quando il fabbricato è destinato alla demolizione e ricostruzione o quando lo stesso non assorbe la capacità edificatoria del lotto. Pertanto, risultano superate le precisazioni di cui alla Rm 22 ottobre 2008, n. 395/E, in base alle quali se la cessione poteva riqualificarsi come "cessione di terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria" la relativa plusvalenza andava tassata a prescindere dal periodo di possesso del cespite.


Iva/Gruppo Iva

Principio di diritto, agenzia delle Entrate 27 luglio 2020, n. 9
Potere decisionale anche in capo a una persona fisica non partecipante al Gruppo
Viene precisato che il vincolo organizzativo (articolo 70-ter, comma 3, Dpr 633/1972) tra i soggetti stabiliti nel territorio dello Stato sussiste qualora esista un coordinamento tra gli organi decisionali degli stessi.
Detto coordinamento, che si concretizza nella devoluzione ad un soggetto (in genere il controllante) della definizione delle strategie operative di gruppo, può essere svolto anche da un soggetto estraneo al Gruppo Iva, e anche se privo dei requisiti per la partecipazione al Gruppo stesso, come nel caso di una persona fisica priva dello status di soggetto passivo Iva.
Il coordinamento va verificato in via di diritto, ai sensi delle disposizioni di cui al Libro V, titolo V, capo IX, del codice civile, ovvero in via di fatto, tra gli organi decisionali delle varie società.
L'interpretazione nasce dalla lettura dell'articolo 70-ter suddetto che, in relazione al vincolo finanziario, precisa che "si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato quando, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile e almeno dal 1° luglio dell'anno solare precedente, detti soggetti sono controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l'Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni".
Il riferimento al "medesimo soggetto" non ha alcun esplicito richiamo alla soggettività passiva Iva dello stesso; ne consegue che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo Iva, può comunque rivestire il ruolo di soggetto controllante non partecipante, ai fini della sussistenza del vincolo finanziario (nello stesso senso si veda la Risposta Interpello 194/2019).

Iva/Registrazione

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 luglio 2020, n. 226
Fatture di acquisto registrate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva
Nel trattare il caso relativo alla spettanza del diritto alla detrazione d'imposta in capo ad una società che fuoriesce dalla liquidazione Iva di gruppo (articolo 73, comma 3, Dpr 633/1972), l'agenzia delle Entrate precisa che, poiché l'articolo 62, Dl 18/2020 ha rinviato al 30 giugno 2020 il termine di presentazione della dichiarazione annuale Iva per l'anno 2019 (nel caso specifico si trattava di fatture datate 2019 e ricevute nel medesimo anno), è ammesso annotare le fatture di acquisto del 2019 entro detto termine per esercitare il diritto alla detrazione. Infatti, secondo la Cm 1/E/2018 il diritto alla detrazione nasce dalla lettura combinata degli articoli 19 e 25 del Dpr 633/1972 (rispettivamente in tema di detrazione e di registrazione delle fatture) e il momento da cui decorre il termine per l'esercizio della detrazione deve essere individuato nel momento in cui in capo al cessionario/committente si verifica la duplice condizione dell'avvenuta esigibilità dell'imposta (presupposto sostanziale) e del possesso di una fattura redatta secondo le norme (presupposto formale).

Iva/Impresa agricola

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 28 luglio 2020, n. 228
Coltivazione del fondo, trasformazione di prodotti e vendita di prodotti di terzi – Trattamento Iva e imposte dirette
Un imprenditore agricolo coltiva terreni per la successiva trasformazione dei prodotti ottenuti al fine di ottenere vino, aceto, marmellate per la successiva rivendita. Occasionalmente cede beni acquistati da terzi ed intende consentire visite presso le proprie cantine per la degustazione dei prodotti (per l'enoturismo e l'oleoturismo si applica il regime forfetario di cui all'articolo 1, comma 503, legge 205/2017), oltre ad iniziare l'attività di "fattoria didattica".
Ai fini delle imposte dirette sia la coltivazione del fondo per l'ottenimento di prodotti soggetti a trasformazione per la successiva commercializzazione sia le attività di manipolazione e trasformazione di prodotti ottenuti dalla coltivazione dei propri terreni (le quali hanno la finalità di ottenere un maggiore sviluppo dell'attività agricola principale) rientrano nel reddito agrario di cui all'articolo 32, comma 2, lettera c) del Tuir (Cm 12 maggio 2002, n. 44/E). In tale connotazione reddituale non possono essere ricondotti il confezionamento e la commercializzazione di prodotti acquistati da terzi in quanto viene a mancare il nesso con l'attività agricola principale (Cm 44/E/2002 e Cm 44/E/2004).
Ai fini Iva, le cessioni richiedono l'applicazione delle percentuali di compensazione (articolo 34, Dpr 633/1972; ad esclusione della marmellata cui si applica l'Iva con le modalità ordinarie con aliquota del 10%) qualora abbiano ad oggetto i prodotti elencati nella prima parte della Tabella A allegata al Dpr 633/1972 (in caso contrario l'Iva deve essere determinata analiticamente; cfr. comma 5 del citato articolo 34).
Gli introiti della "fattoria didattica" sono esenti ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 20), Dpr 633/1972 comportando l'applicabilità del pro-rata con l'obbligo, in caso di contemporaneo esercizio di attività soggette a regimi differenti, di ricorrere alla separazione delle attività di cui all'articolo 36, comma 4, del Dpr 633/1972.

Iva/Soggetti non residenti

Risoluzione agenzia delle Entrate 28 luglio 2020, n. 44/E
Identificazione diretta ammessa a soggetti residenti in Paesi con accordi di cooperazione amministrativa
Al fine di assolvere gli obblighi d'imposta nel nostro Paese, è ammessa l'identificazione diretta ai sensi dell'articolo 35-ter, Dpr 633/1972 (istituto alternativo alla nomina di un rappresentante fiscale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, Dpr 633/1972) sia in favore di soggetti appartenenti alla Ue sia in favore di soggetti che risiedono in Paesi che, come la Norvegia (accordo stipulato in data 1 agosto 2018 volto a garantire la corretta determinazione e riscossione dell'Iva, il corretto recupero dei crediti per tale imposta e la lotta alle frodi), hanno stipulato accordi di cooperazione amministrativa con l'Italia analoghi a quelli vigenti in ambito Ue (come previsto dal comma 5 dell'articolo 35-ter).


Irpef/Oneri detraibili

Risposta Interpello, agenzia delle Entrate 23 luglio 2020, n. 225
Detrazione per il riscatto della laurea solo se il figlio è fiscalmente a carico
La Risposta prende in esame i seguenti argomenti: la detrazione spettante per il riscatto dei periodi non coperti da contribuzione (cd. pace contributiva di cui all'articolo 20, Dl 4/2019), che consente di fruire di un beneficio pari al 50% di quanto corrisposto in ogni singolo periodo d'imposta da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi; il beneficio derivante dal riscatto di periodi di studio universitario (Dlgs 184/1997).
La domanda di riscatto agevolato della laurea può essere presentata dall'assicurato ovvero dai parenti ed affini entro il secondo grado, indipendentemente dal fatto che il familiare sia o meno "fiscalmente a carico". Relativamente all'onere sostenuto, spetta, alternativamente (articolo 20, comma 6, Dl 4/2019): 1) una detrazione del 50% (di quanto corrisposto in ogni singolo periodo d'imposta, da ripartire in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento e in quelli successivi) qualora la domanda per il riscatto della laurea sia effettuata dal genitore che ne sosterrà anche il relativo onere; 2) una detrazione del 19% se i contributi sono versati in favore di soggetti inoccupati da familiari di cui gli stessi sono fiscalmente a carico; 3) una riduzione del reddito quale onere deducibile ai sensi dell'articolo 10 del Tuir nel caso in cui il soggetto per il quale si richiede il riscatto degli anni di laurea è stato iscritto a una qualsiasi gestione previdenziale.


Locazione/Indice Istat

Comunicato Istat , GU 25 luglio 2020, n. 186
Indici dei prezzi al consumo di giugno 2020
È stato pubblicato l'indice delle variazioni percentuali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) relativo a giugno 2020 rispetto al corrispondente periodo dell'anno precedente: l'indice è 102,4; la variazione rispetto allo stesso mese dell'anno precedente è pari a -0,3; la variazione rispetto allo stesso mese di due anni precedenti è pari 0,2.


Riscossione/Codici tributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 27 luglio 2020, n. 43/E
Micro e piccole imprese della zona franca istituita nei Comuni sardi colpiti dall'alluvione – Codice tributo per l'utilizzo dell'agevolazione
È stato istituito il codice tributo "Z163" per l'utilizzo in compensazione, tramite il modello F24, dell'agevolazione a favore delle micro e piccole imprese localizzate nella zona franca, istituita con l'articolo 13-bis, Dl 78/2015 e con il decreto Mise 7 marzo 2018, nel territorio dei Comuni della Regione Sardegna colpiti dall'alluvione del 18 e 19 novembre 2013.
L'agevolazione consiste in un contributo, spettante ai soggetti beneficiari che hanno presentato apposita istanza al Mise ed individuati con il decreto Mise 17 luglio 2020, da utilizzare in compensazione.

Riscossione/Causali contributo

Risoluzione agenzia delle Entrate 29 luglio 2020, n. 45/E
Ente Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Biologi – Causali contributo
Sono istituite le causali contributo "E095", "E096"," E097", "E098" ed "E099" da utilizzare per il versamento, con il modello F24, dei contributi dovuti all'ENPAB. Le causali sono operative dal 1° agosto 2020.


Società/Partecipazioni

Principio di diritto, agenzia delle Entrate 28 luglio 2020, n. 10
Realizzo controllato derivante dallo scambio di partecipazioni
Qualora, ai sensi dell'articolo 177, comma 2, Tuir, intervenga un'operazione di scambio di partecipazioni totalitario che consente di acquisire o di integrare il controllo nei confronti della società scambiata, il regime di realizzo controllato (consistente nella valutazione delle partecipazioni ricevute, ai fini della determinazione del reddito del conferente, in base alla corrispondente quota delle voci di patrimonio netto formato dalla società conferitaria per effetto del conferimento) trova applicazione solo se, dal confronto tra il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione conferita e la frazione di incremento di patrimonio netto della società conferitaria, emerge una plusvalenza in capo al soggetto conferente. Diversamente, in caso di minusvalenza trova applicazione il naturale regime del valore normale, ancorché le partecipazioni non rientranti nel regime di "realizzo controllato" (in quanto, appunto, minusvalenti) rilevino ai fini della verifica dell'acquisizione del controllo di diritto.
Per i soggetti IAS/IFRS che imputano i costi connessi ad operazioni sul capitale in diminuzione del patrimonio netto, le voci di patrimonio netto rilevanti ai fini dell'articolo 177, comma 2, Tuir sono costituite dalle sole poste contabili direttamente formate a fronte delle partecipazioni conferite - aumento capitale sociale e sovrapprezzo - senza che assumano rilievo i costi di aumento di capitale sostenuti dalla conferitaria, i quali, di norma, sono rilevati e iscritti in un momento successivo al perfezionamento del conferimento.
In tal modo si ottiene una simmetria perfetta tra il costo di iscrizione delle partecipazioni conferite nel bilancio della conferitaria, l'aumento di patrimonio netto realizzato dalla stessa e il valore fiscalmente rilevante delle partecipazioni ricevute in cambio dai conferenti.

Agevolazioni/Superbonus 110%

Decreti Mise emanati il 29 luglio 2020
Asseverazione e requisiti tecnici degli interventi agevolabili – Norme attuative
I due decreti contengono le disposizioni attuative del cd. superbonus 110%. In particolare definiscono il contenuto e le modalità di invio dell'asseverazione dei requisiti degli interventi, le modalità di verifica e accertamento delle attestazioni, i requisiti tecnici che devono soddisfare gli interventi, compresi i massimali di costo per singola tipologia di intervento.