Contabilità

Il socio di Snc sfrutta le Dta in base all’Irpef

La conversione del Dl Agosto estende la trasformazione delle imposte anticipate: il tax credit potrebbe considerare scaglioni e situazione individuale

di Paolo Meneghetti

La possibilità di trasformare imposte anticipate in crediti d’imposta è concessa anche alle società di persone, alle Srl in regime di trasparenza e trova applicazione anche nel caso in cui la società partecipi al regime del consolidato nazionale. Si tratta di un chiarimento normativo di notevole rilevanza posto, che l’ambito soggettivo indicato nell’articolo 44-bis del Dl 34/19 (emendato sia dall’articolo 55 del Dl 18/20 sia dall’attuale conversione in legge del Dl 104/20) si parla solo e genericamente di «società».

La prima lettura di tale riferimento portava ad escludere le società di persone poiché le stesse, non detenendo una propria obbligazione tributaria ai fini delle imposte sul reddito, non detengono nemmeno un reddito compensabile con perdite che darebbe luogo alla genesi di imposte anticipate.

Le società ammesse
Con le modifiche apportate dalla legge di conversione del Dl 104/20 l’interpretazione sopra citata viene superata e le società di persone diventano a pieno titolo soggetti che potranno innescare la procedura di trasformazione delle imposte anticipate, anche se con meccanismi diversi dalle società di capitali.

Anzitutto va detto che il punto di partenza della procedura, cioè l’esistenza di un credito deteriorato va monitorata ovviamente sulla società partecipata, ed è il presupposto essenziale per innescare la trasformazione.

Ma il dato nominale del credito commerciale deteriorato è contemporaneamente anche il dato per calcolare il valore soglia massimo della trasformazione, cioè il 20% di tale valore nominale. La peculiarità delle società di persone tuttavia consiste nell’imputare figurativamente tale importo ai soci in base alla quota di partecipazione all’utile, in modo che ciascun socio sappia quel è il tetto massimo della trasformazione.

Facciamo un esempio molto semplice. Se la Snc Alfa detiene un credito deteriorato di 100.000 euro ed è partecipata da tre soci ciascuno dei quali detiene il 33,33% , ciascuno dovrà considerare 33.330 euro di credito commerciale che al 20%, quindi 6.660 euro, costituisce il valore soglia di computo delle perdita.

Il ruolo del socio
Dalla lettura del novellato comma 1-quater dell’articolo 44-bis del Dl 34/19 si perviene alla conclusione che sia il socio a fruire del vantaggio disposto da questa norma che, ricordiamolo, persegue lo scopo di trasformare crediti per imposte anticipate che sarebbero utilizzabili in tempi futuri non definiti, in crediti d’imposta utilizzabili molto più rapidamente. È quindi una norma che intende “erogare” liquidità alle imprese danneggiate dalla emergenza sanitaria, sotto forma di crediti d’imposta.

Questa conclusione è avvalorata dal fatto che le perdite che darebbero vita alle imposte anticipate sono quelle già imputate al socio in base al noto criterio di trasparenza, pertanto perdite che sono definitivamente allocate nella sfera di interesse tributario del socio e non più della società che le ha prodotte. Inoltre la norma citata afferma che l’opzione per la trasformazione viene eseguita dal singolo socio a conferma del fatto che è costui che ne trarrà il beneficio.

Ovviamente una volta ottenuto il credito d’imposta viene azzerata, sempre in capo al socio, la quota di perdita che ha generato il credito d’imposta stesso.

Il calcolo del credito d’imposta
Il tema più ostico è il calcolo del tax credit, poiché se il socio è persona fisica non vi è una aliquota fissa (come accade con l’Ires) per calcolare le imposte anticipate su una perdita fiscale: al contrario il vantaggio nella compensazione della perdita di impresa con redditi di impresa è soggettivo e dipende dalla situazione di ciascun singolo socio e dagli scaglioni Irpef al medesimo applicabili.

Ma se è necessario calcolare il credito d’imposta al momento della trasformazione (cioè il momento di rilevanza giuridica della cessione) come sarà possibile determinare l’effettivo vantaggio? In attesa che si pronunci l’agenzia delle Entrate su un tema oggettivamente incerto, un precedente normativo/interpretativo può essere di aiuto, cioè la trasformazione delle eccedenza Ace in crediti d’imposta ai fini Irap.

Con due pronunce (circolare 21/E/2015 e Videoforum del 28 maggio 2018) l’Agenzia ha affermato che il calcolo viene eseguito applicando gli scaglioni Irpef a quella eccedenza. Per quel caso si è detto che si assume l’eccedenza Ace in capo alla società (senza cioè parametrarla ai soci) mentre nel caso presente, siccome il vantaggio è posto in capo non alla società, ma al singolo socio, si ritiene sensato ipotizzare che il calcolo vada eseguito applicando gli scaglioni Irpef a ciascun singolo socio.

I casi pratici

Credito d’imposta nelle società di persone
La questione
Alfa Snc detiene un credito deteriorato di 100.000 euro e ha attribuito ai due soci, al 50% ciascuno, perdite per complessivi 80.000 euro. Dato che spetta al socio fare l’opzione ed altresi a fruire del credito d’imposta come si procederà con il calcolo?
La soluzione
Non esiste un riferimento normativo ma si può ipotizzare questo procedimento riferito a ciascun socio: limite di assunzione delle perdite = 50.000 x 20% = 10.000. Calcolo del credito d’imposta = 10.000 x 23% (importo compreso interamente nel primo scaglione Irpef) = 2.300. Perdite rimaste a carico del socio e riportabili a nuovo € 40.000 – 10.000 = 30.000.

Credito d’imposta per imprese individuali
La questione
Giuseppe Rossi è una impresa individuale in contabilità ordinaria con perdite portate a nuovo e crediti commerciali deteriorati. Vista la recente apertura sul fronte delle società di persone sarà possibile fruire del credito d’imposta anche per imprese individuali?
La soluzione
Dal punto di vista sistematico non vi sono motivi per distinguere la posizione della impresa individuale da quella del socio di società di persone, soggetto inserito nell’ambito soggettivo. Però resta un ostacolo letterale non trascurabile considerando che l’articolo 44-bis del Dl 34/19 si riferisce esplicitamente alle società.

Cessione del credito commerciale pro solvendo
La questione
Il credito deteriorato la cui cessione entro il 31 dicembre 2020 innesca la procedura di trasformazione di imposte anticipate in crediti di imposta, potrà essere ceduto anche pro solvendo o solo pro soluto?
La soluzione
L’unica cessione del credito che permette la cancellazione dall’attivo patrimoniale è quella pro soluto. Tuttavia con le recenti modifiche la norma ora parla di «efficacia giuridica» della cessione, e non efficacia contabile, il che abilita la tesi che anche la cessione pro solvendo sia utile per la trasformazione in oggetto.

Crediti commerciali e perdite fiscali
La questione
Nelle società di persone la perdita generata dalla società viene attribuita per trasparenza ai soci che la potranno utilizzare per compensare redditi di impresa attuali o futuri. Invece il credito commerciale deteriorato appartiene, e resta, nel bilancio della società. Come si coordinano questi due aspetti?
La soluzione
È indubbio che dal punto di vista fiscale i due elementi sono scissi nelle società di persone: le perdite sono attribuite ai soci mentre il credito resta nell’attivo patrimoniale della società. La norma supera questa scissione stabilendo che, figurativamente, il credito ceduto vada considerato in capo a ciascun socio in base alla quota con cui questo partecipa agli utili.

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