Controlli e liti

Direttiva «Map»: la nuova istanza prevale sulle altre procedure amichevoli

Stop agli altri iter già avviati in base ai trattati contro le doppie imposizioni o alla convenzione arbitrale

di Massimo Bellini e Enrico Ceriana

La direttiva Ue 2017/1852 prevale su eventuali procedure amichevoli già avviate in base ai trattati contro le doppie imposizioni e alla convenzione arbitrale 90/436/Cee. L’articolo 4 del decreto di recepimento (Dlgs 49/20) chiarisce che, nel caso in cui la procedura amichevole sia richiesta secondo più basi giuridiche, viene dato seguito esclusivamente all’istanza presentata in base alla nuova direttiva. Inoltre, l’istanza così presentata pone fine a qualsiasi altro procedimento in corso, avviato sulla stessa questione.

L’attivazione della Map
In caso di ritiro dell’istanza o di cessazione della procedura prevista dalla direttiva, il contribuente potrà chiedere l’attivazione della Map (mutual agreement procedure) da trattato o da convenzione arbitrale, nei termini e alle condizioni previste da queste ultime. In pratica, sembra però difficile che, una volta interrotta la nuova procedura, vi possa essere interesse ad aprire quelle già esistenti, considerato che la direttiva ne ha di fatto migliorato l’effettività.

Se una precedente Map richiesta sulla stessa questione controversa si è conclusa senza accordo tra le autorità competenti e/o la fase arbitrale non è attivabile in base al pertinente accordo o convenzione, il soggetto interessato può chiedere l’attivazione della direttiva, laddove siano ancora sussistenti i termini e le condizioni previste dal decreto. Anche per questa disposizione i casi che possono essere attualmente interessati dovrebbero essere pochi, perché la direttiva si applica alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio relative al periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d’imposta.

Risoluzioni e accordi
Il decreto attuativo si coordina anche con l’articolo 31-quater del Dpr 600/73. Qualora il contribuente opti per l’attivazione di un’istanza per la concessione di una variazione in diminuzione unilaterale da parte dell’agenzia delle Entrate, a fronte di una rettifica estera (articolo 31-quater, comma 1, lettera c), potrà indicare la direttiva come strumento di risoluzione della controversia nel caso in cui la variazione in diminuzione non sia concessa (si veda il provvedimento del 30 maggio 2018).

La possibilità di risoluzione unilaterale è prevista anche all’articolo 5, comma 3, del decreto attuativo. La relativa procedura, in caso di contestazione estera e istanza di variazione in diminuzione, andrebbe evidentemente a coincidere con quella dell’articolo 31-quater.

Un punto di rilevo riguarda la possibile applicazione alle Apa bilaterali/multilaterali tra Stati membri. Tali accordi vengono infatti stipulati sulla base delle procedure amichevoli previste dai relativi trattati. L’istanza di apertura dell’Apa (advance pricing agreement) potrebbe rappresentare «l’atto o (...) documento equivalente (...) o misura» che genera la questione controversa concernente l’interpretazione dei trattati, come richiesto dagli articoli 1 e 3 del Dlgs 49/2020.

La soluzione, che potrebbe accelerare significativamente i tempi per il raggiungimento degli accordi, dovrebbe essere individuata di concerto dagli Stati membri.

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