Controlli e liti

Il contenzioso tributario nella Ue apre alla conciliazione anche per le procedure esistenti

L’attuazione della direttiva 2017/1852 e l’impatto sulle liti tra Stati

di Massimo Bellini

Con l’attuazione della direttiva 2017/1852 gli esiti delle procedure di adesione, acquiescenza e mediazione possono essere ridiscussi nelle procedure amichevoli. È una delle principali novità del decreto legislativo di recepimento delle disposizioni per la risoluzione delle controversie fiscali nell’Unione europea.
Al fine di rafforzare la certezza del diritto la direttiva istituisce un meccanismo vincolante con obbligo di risultato per risolvere le dispute tra Stati membri sull’interpretazione e applicazione di accordi e convenzioni per l’eliminazione della doppia imposizione. Sono quindi coperte dalla direttiva le controversie riguardanti i prezzi di trasferimento, l’attribuzione degli utili alle stabili organizzazioni, la residenza fiscale di persone fisiche e giuridiche, l’esistenza di stabili organizzazioni, l’applicabilità dei regimi convenzionali a ritenute su interessi, dividendi e royalties.

Gli strumenti deflattivi
Una novità di rilievo riguarda l’interazione con gli strumenti deflattivi del contenzioso. Per le procedure già esistenti, Convenzione Arbitrale 90/436/Cee e procedure amichevoli da trattato (Map), non vi erano norme specifiche di coordinamento. Secondo la circolare Ade n.21 del 5 giugno 2012 gli strumenti deflattivi del contenzioso miravano a chiudere la posizione erariale in via definitiva, per cui non permettevano il riesame in sede di Map, fatta salva la facoltà dello Stato estero di concedere una corrispondente rettifica in diminuzione.
Con l’attuazione della direttiva tale concetto è superato. Il comma 2 dell’art. 3 del decreto attuativo prevede infatti che «la presentazione dell’istanza di procedura amichevole non è preclusa dalle procedura amministrative tributarie che comportano la definitività dell’imposta». Tali ipotesi comprendono l’omessa impugnazione e gli istituti deflattivi disciplinati nel decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 (accertamento con adesione e acquiescenza), nonché la mediazione tributaria di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. Dovrebbe invece rimanere preclusa la possibilità di accedere alla procedura nei casi di ravvedimento operoso quando la violazione non sia constatata e non siano iniziate attività di accertamento (mancando in questi casi atti specifici che creano la doppia imposizione). Anche la conciliazione giudiziale è esclusa in quanto la definizione della controversia avviene in ambito giurisdizionale.

I poteri dell’Agenzia
Qualora il contribuente decida di attivare la procedura per una questione controversa già oggetto di definizione interna, anche agevolata, è previsto che l’agenzia delle Entrate, se del caso «ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell’instaurazione della procedura amichevole». In altri termini la procedura “azzera” gli effetti sull’imponibile definito internamente, al fine di riaprire la discussione nel contesto internazionale senza alcun vincolo.
L’articolo 19, comma 3, prevede che sulle maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione si applicano gli interessi che decorrono dalla data della decisione e le sanzioni, salvo che siano già state definite in via agevolata secondo le norme vigenti.

Secondo il non condivisibile approccio della relazione illustrativa se le sanzioni non sono state già definite non è riconosciuta la facoltà di definizione agevolata. Solo nel caso in cui la pretesa sia annullata integralmente il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di apposita istanza. Anche tale disposizione suscita alcune perplessità. È vero che in caso di aumento della pretesa il contribuente che ha in precedenza definito spontaneamente la contestazione con l’amministrazione viene premiato, in quanto le sanzioni rimarrebbero invariate. Tuttavia nel caso opposto di riduzione senza totale annullamento della rettifica vi sarebbe un “ingiusto” pagamento di sanzioni.

Le disposizioni si applicano alle istanze presentate dal 1° luglio 2019 con riferimento al periodo d’imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e successivi.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©