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Niente benefici fiscali all’associazione sportiva senza atto costitutivo e statuto

Nessun beneficio fiscale per le associazioni sportive dilettantistiche (Asd) prive di atto costitutivo e statuto. È quanto si ricava dall’ordinanza 10980/2020 della Cassazione, chiamata a pronunciarsi sulla spettanza delle agevolazioni della legge 398/1991 e dell’articolo 148, comma 3, del Tuir nei confronti di un’Asd che, seppure operativa da molti anni, non aveva formalizzato il proprio atto costitutivo/statuto.

La pronuncia è di grande importanza in considerazione dell’imminente operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore (Runts) nel quale andranno a confluire gli enti interessati ad accedere alla riforma (Dlgs 117/2017). Come per il caso esaminato dai giudici, infatti, anche per gli enti del Terzo settore si pone la necessità di essere muniti di un regolare atto costitutivo e statuto da depositare al Runts al momento dell’iscrizione. La presenza di tali documenti e la data certa degli stessi è essenziale in ambito tributario, al fine di verificare che l’ente sia effettivamente meritevole di fruire dei regimi fiscali agevolati pensati per il non profit, in deroga al principio generale di capacità contributiva (articolo 53 della Costituzione).

L’accertamento – come si legge nella sentenza – parte proprio dall’analisi di questi atti, i quali devono contenere alcune clausole essenziali affinché l’ente possa qualificarsi come non commerciale (o, nel nuovo sistema, come Ets), quali ad esempio la denominazione, l’assenza del fine di lucro, la democraticità dell’ordinamento interno e così via. Fermo restando che, poi, deve essere valutato in concreto il rispetto di tali principi nella vita dell’ente. I citati benefici, infatti, non dipendono solo dalla veste “formale”, ma dall’effettivo svolgimento di attività non profit, il cui onere della prova è sempre in capo al contribuente.

Tanto osservato, una via d’uscita c’è per sanare questo tipo di situazioni. Non sono poche le realtà che oggi si ritrovano prive di atto costitutivo e statuto o che magari non riescono più a reperire tali documenti in quanto risalenti nel tempo. Per lo più si tratta di associazioni non riconosciute, le quali per operare non necessitano dell’atto pubblico per la propria costituzione. In questi casi, si ritiene possibile supplire alla carenza documentale con un atto ricognitivo dell’esistenza dell’ente, facendo risultare dal verbale di assemblea (da redigersi in forma pubblica davanti al notaio) una breve storia dell’esistenza dell’ente e delle sue attività/finalità statutarie, con contestuale approvazione dello statuto vigente. Una prassi, questa, ammessa già da molte Regioni chiamate a valutare le richieste di riconoscimento della personalità giuridica in base al Dpr 361/2000 e che può essere facilmente traslata anche nell’ambito del Terzo settore, in vista dell’iscrizione al Runts.

Attarverso l’atto ricognitivo si riesce a dare prova dell’esistenza e della tipologia di ente, così adempiendo agli obblighi formali richiesti dalla legge e dalla giurisprudenza in tema di enti non commerciali. Nel “nuovo” atto costitutivo e statuto, infatti, potranno essere inserite tutte le clausole essenziali per la qualifica, così da consentire all’ente di fruire dei regimi fiscali agevolati di volta in volta applicabili.