Imposte

Iva, la nuova dichiarazione disorienta le navi di alto mare

Ancora troppe incertezze sull’obbligo di invio online da parte dei cessionari/committenti per le attività del commercio o della pesca

di Giampaolo Giuliani

La legge di Bilancio 2021 (legge 178/20, comma 708) ha aggiunto il comma 3 all’articolo 8-bis del Dpr 633/72, in cui si dispone che una nave destinata alle attività commerciali o alla pesca è considerata adibita alla navigazione di alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente (o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso) un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.

Non solo. Viene anche stabilito che i cessionari committenti, quando vogliono fruire del regime di non imponibilità per operazioni connesse a queste navi, devono presentare telematicamente all’amministrazione finanziaria una dichiarazione, secondo quanto sarà stabilito con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate.

L’avvenuta trasmissione verrà asseverata con una ricevuta telematica in cui è indicato il protocollo di ricezione. A loro volta, gli estremi del protocollo dovranno essere indicati nelle fatture predisposte dai fornitori, a cui i cessionari/committenti dovranno preventivamente comunicare tali dati. Senza gli estremi del protocollo di ricezione, le fatture non potranno essere emesse in regime di non imponibilità.

Violazioni sanzionate

Nel modificare il regime sanzionatorio per integrarlo circa le omissioni o irregolarità connesse a questa nuova procedura, il legislatore ha stabilito nel comma 3-bis aggiunto nell’articolo 7 del Dlgs 471/97, con riferimento al cedente o prestatore, che «le disposizioni di cui al comma 3 del presente articolo si applicano anche a chi effettua operazioni senza addebito d’imposta in mancanza della dichiarazione». Inoltre, per completezza, si segnala che la stessa sanzione si applica al cessionario/committente o importatore che rilascia la dichiarazione in assenza dei presupposti di legge, o senza che tali presupposti sussistano.

In termini pratici, ciò comporta che al cedente/prestatore debbano essere comunicati gli estremi del protocollo di ricezione prima del pagamento di eventuali acconti o anticipi, non essendo ammissibile - per come si esprime la norma - la possibilità di far retroagire il regime della non imponibilità.

In simili ipotesi, si dovrebbe presumere che, in mancanza di tale comunicazione preventiva, per gli acconti relativi a forniture di bordo dovrebbero essere emesse fatture imponibili, mentre alle fatture di saldo potrebbe essere applicato il regime della non imponibilità.

Gli operatori non residenti

Ma il principale problema legato alla nuova dichiarazione da trasmettere riguarda gli armatori e, in generale, i proprietari delle navi non residenti o, comunque, che non sono in possesso di un’identificazione Iva in Italia. Per come è formulata la norma, salvo ulteriori interventi contenuti nel provvedimento del direttore delle Entrate, sembra che a questi operatori, per le forniture delle provviste e delle dotazioni di bordo, sia precluso il regime della non imponibilità di cui all’articolo 8-bis.

Questo perché per gli operatori non residenti non dovrebbe essere tecnicamente possibile trasmettere telematicamente all’amministrazione delle dichiarazioni che certifichino il requisito della navigazione in alto mare. Del resto, anche se questa possibilità venisse concessa, ci si dovrebbe interrogare sulle modalità con cui verificare la veridicità di quanto attestato nella dichiarazione e di come applicare a questi soggetti le sanzioni nel caso in cui la dichiarazione fosse mendace.

Non si deve dimenticare infatti che, per come è formulato l’articolo 269 del Codice doganale unionale (regolamento Ue 952/2013), l’articolo 8-bis trova applicazione anche nei confronti di operatori non residenti, in contrasto con quanto dispongono in combinato disposto l’articolo 8 e l’articolo 8-bis.

Diversamente, le vendite di navi e di imbarcazioni a soggetti non residenti e non stabiliti in Italia che saranno iscritte in registri di altri Paesi, non sono disciplinati dall’articolo 8-bis, ma costituiscono delle cessioni all’esportazioni disciplinate dall’articolo 8 del Dpr 633/72.

Allo stesso modo, le prestazioni di servizi realizzate in favore di operatori economici non stabiliti in Italia non sono interessate dall’articolo 8-bis, in quanto si tratta di operazioni fuori campo Iva per carenza del presupposto territoriale.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©